20/07/2023
Deposito atti penali via pec

Pubblichiamo la richiesta di un intervento chiarificatore del Ministro della Giustizia da parte dell’osservatorio sulla informatizzazione del processo penale UCPI

Illustre Signor Ministro,

Le scriviamo in qualità di responsabili dell’Osservatorio sull’informatizzazione del Processo Penale, istituito in seno all’Unione Camere Penali Italiane, per chiederLe un intervento correttivo e chiarificatore rispetto al Decreto emanato il 18 luglio us.

Tale Decreto, emanato anche certamente su impulso dei penalisti italiani, ha avuto il pregio di sospendere l’obbligatorietà del deposito tramite il Portale Deposito atti Penali, dei numerosi (103) atti individuati dal precedente DM 4 luglio, consentendo dunque un congruo periodo di rodaggio indispensabile per il corretto funzionamento dello stesso e per la formazione del personale degli uffici giudiziari.

Purtroppo la formulazione del Decreto 18 luglio non è stata perfettamente lineare, non riuscendo a tradurre in norma, la – riteniamo - chiara volontà del Suo Dicastero. Crediamo infatti che la voluntas del Governo fosse quella di aggiungere la possibilità di depositare gli atti difensivi mediante Portale, lasciando intatta la possibilità di continuare a depositare in cartaceo e a mezzo pec, tutto ciò che non è espressamente, già da tempo obbligatoriamente,  deve essere canalizzato tramite Portale ai sensi del comma 6 bis dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (denunce, querele, nomine, rinunce al mandato e revoche, atti successivi all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e 408-411 c.p.p.).

All’esito dell’emanazione dei due decreti degli ultimi giorni, possiamo ritenere che il deposito in forma cartacea rimanga ragionevolmente consentito dall’art. 87 comma 4 delle norme transitorie alla riforma Cartabia, laddove viene prevista l’espressa vigenza di una serie di articoli del codice di procedura penale, nella formulazione attuale e dunque con modalità di deposito degli atti in forma “codicistica” sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3. Manifestiamo invece forti dubbi sulla possibilità di utilizzo della PEC con riferimento al deposito degli atti elencati nel Decreto del 4 luglio.

Difatti se è pur vero che tale canale di deposito parrebbe ancora ammissibile in virtù della vigenza della previsione dell’art.87 bis delle norme transitorie predette, introdotto nel d.lsg. n.150-2022 in sede di conversione del D.L. 162-2022, secondo la quale […] gli atti, i documenti e le  istanze  comunque   denominati   diversi   da   quelli   previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai  sensi  del comma 6-ter del medesimo articolo,  e'  consentito  il  deposito  con valore legale mediante  invio  dall'indirizzo  di  posta  elettronica certificata  inserito   nel   registro   generale   degli   indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui  al  decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è altrettanto vero che quelli del DM 4 luglio (i 103 atti) vengono dal Decreto stesso collocati nell’alveo dell’art. 87 comma 6 bis, venendo così automaticamente esclusi dal perimetro di applicabilità dell’art. 87 bis (e dunque di efficacia dei depositi avvenuti a mezzo pec).

Il Decreto 18 luglio ha unicamente sospeso l’efficacia del precedente Decreto 4 luglio “nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico”, sino al “quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.  150”, non incidendo in alcun modo sulla riconducibilità dei 103 atti nella “casella” delineata dal comma 6 bis predetto.

Questa interpretazione ha già trovato eco in molte parti dell’avvocatura, ma, ciò che maggiormente preoccupa, è già stata trasfusa in alcuni provvedimenti emanati dai capi degli Uffici Giudiziari (per quanto, consta allo stato, Rovereto e Fermo), volti a preannunciare declaratorie di inammissibilità degli atti difensivi depositati a mezzo PEC.

Altre voci si sono poi alzate per ritenere privi di valenza i depositi effettuati tramite Portale, trattandosi di mera fase di “sperimentazione”, senza una patente di validità legale. La confusione sta crescendo e riteniamo che sia necessario intervenire.

Siamo certi la volontà del Ministero che Lei con capacità e competenza conduce fosse volta a garantire una molteplicità di canali di deposito tutti parimenti validi, un triplo binario che non costringa i difensori ad operare su una pericolosa scacchiera. L’attenzione che ha da subito posto alle istanze dei penalisti a garanzia  della corretta transizione verso un Giusto Processo Penale Telematico, stride inesorabilmente con la supposta (da alcuni) volontà di eliminare la possibilità di effettuare i depositi a mezzo PEC, indispensabile strumento da affiancare al cartaceo, sino a quando non sarà a regime il vero Processo Penale Telematico; ci pare emblematica in questo senso  la Sua attenzione alla salvaguardia della possibilità di utilizzare la PEC per gli atti di impugnazione da depositarsi fuori Foro, stante l’abrogazione dell’art. 582 comma 2 c.p.p.

In un momento di così grande cambiamento, carico di resistenze da parte di tanti, è necessario dunque che si possa operare in un contesto di chiarezza e di certezza interpretativa, che non lasci spazio ad interpretazioni strumentali e che non esponga il cittadino a rischi di così grande portata; Le chiediamo quindi un intervento autorevole e chiarificatore, che possa tacitare dibattiti pretestuosi e fornire la giusta tranquillità sulle corrette, consentite modalità di deposito degli atti.

La ringraziamo, certi della Sua attenzione

Roma, 20 luglio 2023

I Responsabili dell'osservatorio sulla informatizzazione del processo penale

Avv. Laura Becca

Avv. Gian Luca Totani