21/02/2024
Misure di prevenzione: una 'prima' questione di legittimitą costituzionale

Una prima questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 comma 3-ter e 8 comma 2 del D.lgs. 159/11, come novellato dalla L. 168/23, redatta dai neo responsabili dell’Osservatorio Misure di Prevenzione Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo. Pubblichiamo la nota della Giunta e la questione di legittimità costituzionale.

Di fronte alla continua, inarrestabile e pericolosa erosione dei diritti e delle libertà dei cittadini avvertiamo l’esigenza di dare impulso alla improcrastinabile battaglia in difesa delle prerogative costituzionali, messe ancora una volta a dura prova dall’incontrollabile impulso del legislatore di estendere, in maniera del tutto irrazionale, la portata dell’armamentario repressivo dello Stato in assenza dei presidi di garanzia e di un accertamento sulla penale responsabilità dei sottoposti.

In adesione al programma politico dell’Unione abbiamo inteso dare corso ad una serie di iniziative dirette a inibire le ingravescenti anomalie che caratterizzano il “sistema di prevenzione” contrastando la nuova deriva autoritaria giustificata dalla “logica dell’emergenza” e realizzata attraverso l’ulteriore estensione del catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione ai soggetti “sospettati” dei reati di violenza di genere e domestica, prevedendo prescrizioni e modalità di controllo draconiane e sproporzionate.

In tale ottica, attraverso il prezioso contributo dell’Osservatorio “Misure di Prevenzione”, si è dato corso alla predisposizione di una “prima” questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 comma 3-ter e 8 comma 2 del D.lgs. 159/11, come novellato dalla L. 168/23, redatta dai neo responsabili dell’Osservatorio Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo, da mettere a disposizione di tutti i penalisti italiani.

Roma, 21 febbraio 2024

La Giunta