Trib.Pisa in composizione collegiale, Pres. Dr Salutini, Est. Dr. D’Auria; COLPA MEDICA artt.589 e 328 CP - Sent. n° 378/17 del 24.02.2017, dep. 17.03.2017 -
Nel dibattito esegetico sviluppatosi a seguito della riforma della responsabilità medica la quale esclude la responsabilità penale del sanitario per imperizia qualora la condotta sia stata osservante di linee guida unificate e positivizzate, si inserisce la sentenza in oggetto, che emessa in limine di vigenza della legge Balduzzi e pubblicata dopo l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n° 24 (cd.legge Gelli), perviene a condanna dell ’imputato rinvenendo nella sua condotta un profilo di colpa che la novella non esonera da rimproverabilità penale.
Il caso affrontato dal Tribunale di Pisa è quello di un paziente che non si risveglia mai completamente dal coma farmacologicamente indotto dall’anestesista in occasione di un intervento all’encefalo e che poi perde la vita per danno ischemico parenchimale agli esiti autoptici.
Argomenta il Collegio che nei reati colposi, una volta accertata la causalità della condotta, ossia che un determinato comportamento umano, attivo od omissivo, abbia cagionato l’evento, occorre poi chiedersi, con giudizio ex post, se la norma cautelare violata sia effettivamente posta a prevenire lo specifico rischio concretizzatosi nell’evento.
Ebbene, motiva il Tribunale di Pisa che il collegio peritale ha esaustivamente spiegato che il mantenimento di ipossia vascolare durante l’intervento deve essere adeguatamente monitorato dall’anestesista e che l’omissione di tale monitoraggio determina danni ischemici ed inferisce che la condotta doverosa di attento controllo dei valori pressori sarebbe stata omessa nel caso in ispecie dalla lettura combinata di diversi elementi evidenziati dai periti: la posizione seduta del paziente durante l’operazione; il mancato completo risveglio del paziente; gli esami diagnostici successivi presenti nella cartella infermieristica.
E ciò nonostante l’assenza della Cartella anestiosologica - che ha determinato l’ulteriore addebito di omissione di atti di ufficio(reato prescritto)- atteso che tale ingiustificata assenza è stata ritenuta ulteriormente rappresentativa della negligenza del sanitario.
L’evento è quindi imputato all’anestesista a titolo di colpa generica sotto il profilo di macroscopica negligenza.
Dopo aver precisato che più è ampio lo scarto della condotta dell’agente rispetto al comportamento diligente, più elevato dovrà ritenersi il grado della colpa (requisito non più richiesto dalla legge Gelli ma che resta pertinente ai fini di graduazione della pena), il Collegio giudicante ritiene la condotta doverosa omessa perfettamente esigibile dall’imputato nelle condizioni date, in considerazione della sua specializzazione in anestesia e significativa esperienza in sala operatoria, in relazione ad un intervento non realizzato in stato di urgenza ma bensì programmato ed eseguito in elezione.
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