23/05/2017
Ma che delitto di tortura è mai questo?

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane esprime contrarietà e delusione per l’approvazione da parte del Senato della Repubblica del “nuovo” art. 613-bis che non  ha nulla a che vedere con il “modello” cui avrebbe dovuto ispirarsi, ovverosia la Convenzione ONU del 1984. Anche dal punto di vista della tecnica legislativa, una delle peggiori norme penali che siano mai state scritte  dai tempi del Codice di Hammurabi ad oggi.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, dopo aver più volte nelle Commissioni e in ogni altra occasione ribadito la necessità di introdurre il reato di “tortura” attraverso una norma chiara ed efficace, esprime contrarietà e delusione per l’approvazione da parte del Senato della Repubblica del “nuovo” art. 613-bis che non  ha nulla ha a che vedere con il “modello” cui avrebbe dovuto ispirarsi, ovverosia la Convenzione ONU del 1984, ratificata dall’Italia nel 1989 e che costituisce forse uno dei peggiori esempi di incapacità del Parlamento di scrivere una norma chiara, precisa, strutturata secondo i canoni di una corretta grammatica penalistica. C’è da chiedersi se una norma così disegnata consenta di colpire i soprusi registrati nei confronti di persone detenute, arrestate o comunque in stato di inferiorità nei confronti di quella pubblica autorità che avrebbe invece dovuto agire nel rigoroso rispetto della legge, oppure non sia stata varata tanto per soddisfare ad un fastidioso obbligo sovranazionale, il cui inadempimento già ci è costata una vera e propria scudisciata dalla Corte EDU, ma destinata alla ineffettività.

L’aver voluto insistere sulla sua qualificazione come reato comune, anziché proprio (come indicato insistentemente in tutte le sedi dall’UCPI), prevedendo solo una circostanza aggravante (almeno nell’intento del legislatore) nel caso in cui dei fatti si renda responsabile un soggetto pubblico (bilanciabile con le attenuanti), ha comportato un vero e proprio stravolgimento dell’assetto, per così dire” naturale” della fattispecie. Manca l’indicazione del dolo specifico o comunque dell’animus tipico di questi comportamenti; si mettono in alternativa “ violenze o minacce gravi” e l’agire “ con crudeltà “ (ma come si potrà mai accertare ? ); si richiedono più condotte (ma non si parlava già, al plurale di “violenze” o “minacce” e quindi quante violenze o minacce ci vogliono?); il trauma psichico deve essere “verificabile” (e perché invece nei processi penali normalmente   rileva anche quello non comprovato/comprovabile ?); mettendo infine in alternativa le più violenze o minacce (che nella sintassi penalistica sono modalità della condotta) con un risultato di una (imprecisata) condotta che comporti “un trattamento inumano e” (si, si “e”, non “o”) degradante per la dignità della persona, con una formulazione tipica delle condizioni obiettive di punibilità. Insomma, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, una delle peggiori norme penali che siano mai state scritte    dai tempi del Codice di Hammurabi ad oggi.

Eppure non era difficile: bastava ricalcare il modello tracciato dalla Convenzione ONU: delitto proprio dei pubblici funzionari con abuso delle funzioni o del servizio, costituito da una condotta che poteva descriversi anche ricorrendo al predicato verbale “tortura”, che avrebbe suonato implicito ma certo riferimento alla descrizione contenuta nell’art. 1 della Convenzione. Riferimento che, per i meno versati nella teoria della interpretazione, poteva anche essere reso esplicito. Richiamo che certo poteva rassicurare anche  che restano fuori dal concetto penalistico di tortura quelle  sofferenze e quel dolore che derivano unicamente da “sanzioni legittime”. Limite che peraltro si ricava anche dalla sicura operatività delle cause di esclusione del reato rappresentate dall’adempimento di un dovere, dall’uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, dalla stessa legittima difesa.

Dunque si è persa un’occasione per introdurre una norma che davvero possa costituire efficace strumento di prevenzione e repressione di un odioso fenomeno che mina gravemente la fiducia dei cittadini nei pubblici poteri  e le stesse basi di un ordinamento democratico fondato sulla legalità, la cui introduzione, nella forma appropriata che più volte l’UCPI ha suggerito,  dunque, rafforza il prestigio delle stesse forze dell’ordine che non dovrebbero contrastarla, anzi dovrebbero battersi per farla approvare, nel testo conforme alla Convenzione , il più rapidamente possibile. Certo quello approvato al Senato mette a dura prova: ci dobbiamo accontentare? . Crediamo fermamente che non si possa con rassegnazione dire “ meglio questo testo che nulla”, perché il timore che , in realtà, questo testo sia già il nulla, ci sembra più che fondato. Continueremo la nostra battaglia.

Roma,23 maggio 2017

La Giunta

 

 DOWNLOAD