16/10/2017
L'illecita revoca del difensore d'ufficio da parte della Polizia Giudiziaria per mancato consenso all'elezione di domicilio

Pubblichiamo un documento dell'Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi" .

Con il nostro documento del 31 luglio scorso, pur segnalando “con grande favore” la introduzione ad opera della cd. Riforma Orlando del nuovo co. 4-bis all’art. 162 c.p.p. (che prevede l’inefficacia della elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, se non accompagnata dall’assenso del difensore domiciliatario), invitavamo tuttavia le Camere Penali territoriali a vigilare ed i singoli difensori d’ufficio a rivendicare con forza la portata innovativa della nuova norma e la sua rigorosa applicazione.

Siamo stati (incolpevolmente) profeti di sventura, perché la prassi applicativa di questi primissimi mesi ci ha restituito episodi gravissimi, che sono andati ben oltre la nostra immaginazione.

Ci sono stati infatti segnalati, da più parti d’Italia, diversi – ancorché al momento isolati – casi di revoca, per unilaterale iniziativa della Polizia Giudiziaria, del difensore d’ufficio designato tramite sistema informatizzato a seguito del mancato assenso all’elezione di domicilio.

In altre parole il difensore d’ufficio che non prestava l’assenso all’elezione di domicilio è stato immediatamente “rimosso”, a beneficio (evidentemente) di altro difensore meno incline ad ostacolare la (più che mai forzata) elezione di domicilio presso il suo studio.

Si tratta con ogni evidenza di fatti gravi, che meritano l’attenzione delle singole Camere Penali territoriali interessate, con invito a segnalare immediatamente tali episodi ai Procuratori della Repubblica, affinché nel loro esercizio del potere di direzione della Polizia Giudiziaria assumano i provvedimenti opportuni per evitare simili distorsioni applicative.

La revoca del difensore ad opera dell’Autorità Giudiziaria, ancorché tramite (per quanto allo stato ci è dato sapere) la Polizia Giudiziaria, costituisce un grave attentato alla difesa ed alla figura del difensore d’ufficio: non vi è dubbio, infatti, che in tali casi si tratti di una vera e propria decisione ritorsiva, a fronte della legittima decisione di non acconsentire all’elezione di domicilio (evidentemente forzata).

In questo modo finisce per essere snaturata non soltanto la ratio della riforma, ma addirittura l’istituto stesso dell’elezione di domicilio, che non ha lo scopo di “agevolare” la successiva attività notificatoria (come ritengono coloro che “impongono” all’indagato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio), essendo indissolubilmente connesso alla fondamentale tematica della effettiva conoscenza del procedimento penale da parte del soggetto indagato / imputato.

Secondo i rilievi statistici di un interessantissimo lavoro condotto dalla Commissione difesa d’ufficio della Camera Penale di Roma, circa 1 procedimento su 4 si celebra con l’assistenza tecnica del difensore d’ufficio (ed il dato su scala nazionale potrebbe essere superiore).

Questo significa che la battaglia per la effettività della difesa d’ufficio è ancor oggi la battaglia per la effettività del diritto di difesa tout court in un processo su quattro.

Poter anche soltanto pensare di relegare l’elezione di domicilio (con ciò che questo comporta in tema di effettiva conoscenza del procedimento penale e quindi di possibile piena estrinsecazione del diritto di difesa) ad un mero passaggio burocratico, inutile al punto da poter autorizzare la Polizia Giudiziaria a “rimuovere” il difensore d’ufficio che disturba l’ordinato fluire del processo è inaccettabile.

Così come inaccettabile è che, in questi casi, la Polizia Giudiziaria si sia unilateralmente arrogata il potere di sostituire il difensore d’ufficio non gradito.

Tutto ciò porta a un’ulteriore riflessione critica, in relazione alla esistenza – ancora purtroppo diffusa – di difensori d’ufficio accondiscendenti ai desiderata dell’Autorità Giudiziaria (qui in relazione all’elezione di domicilio, nel processo in relazione alla acquisizione di atti di indagine), che in passato ci avevano fatto parlare di difensori di fiducia dell’ufficio.

La difesa d’ufficio, occorre ricordarlo, è un istituto a tutela del cittadino, che richiede avvocati preparati e competenti (possibilmente anche appassionati) – e non un “ufficio di collocamento”, in cui c’è posto per tutti.

Roma, 14 ottobre 2017

L'Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi"