03/03/2018
Il nuovo reato di voto di scambio: l'intervista a Francesco Petrelli e a Vincenzo Maiello.

Il lungo articolo di Lettera43.it con l'intervista al Segretario Avv. Francesco Petrelli e al Prof. Avv. Vincenzo Maiello. Pubblichiamo un estratto, l'articolo completo lo trovate qui

"Dal nostro punto di vista il pericolo è esattamente contrario rispetto a quello evidenziato dal collega Ingroia - spiega il segretario generale dell'UCPI, Francesco Petrelli - L'individuazione della fattispecie prevista dal 416 ter è vaga ed incerta e questo ne agevola l'interpretazione rendendo d'altra parte più difficile l'attività di chi difende il malcapitato accusato di simili reati. Il legislatore ha descritto una fattispecie che non fa riferimento a elementi oggettivi, come ad esempio all'esistenza di materiale documentale o fonti testimoniali. Rispetto alla legislazione precedente che richiedeva il costringimento fisico non c'è neppure il richiamo per la configurazione della fattispecie a comportamenti oggettivi e quindi facilmente rilevabili: si parla di accordi che utilizzano per il raggiungimento dell'obiettivo le modalità del 416 bis che sono sostanzialmente intimidazioni di natura ambientale".

Petrelli richiama il principio di tassatività in base al quale "si deve sapere quali siano le condotte punite: il concetto della promessa di utilità è molto vago specie in una contingenza politica in cui è sempre più evidente una distorsione culturale in base alla quale si vota non in base ad un'idealità, ma in vista dell'ottenimento di utilità. Inoltre la norma per riuscire a cogliere uno spazio di applicazione il più vasto possibile prevede che le pene, peraltro altissime, scattino anche quando il disegno illecito non sia realizzato: basta la disponibilità a farlo. È evidente che tecnicamente ci muoviamo in quello che si definisce il "foro interiore".
Da qui la domanda se "basterà aver annuito per provare che l'accordo sia stato accettato? E del resto il rischio di un'applicazione della norma priva del supporto di prove affidabili è stata rilevata dalla Cassazione, quando ha sottolineato le criticità del 416 ter a proposito delle difficoltà di provare l'effettiva esistenza dell'impegno. La Corte non a caso si è soffermata sugli indici sintomatici dell'accordo che sono di difficile dimostrazione processuale".

L'avvocato Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all'università di Napoli "Federico II" sottolinea come l'attuale formulazione del 416 ter non sia "particolarmente felice, anche se la riforma era necessaria dal momento che in precedenza venivano colpite manifestazioni marginali del fenomeno dello scambio politico mafioso ossia quelle che si realizzavano esclusivamente attraverso lo scambio di denaro. È evidente che alle mafie non interessa solo il denaro ma soprattutto l'impegno politico più duraturo da parte della politica ad autoalimentare il sistema criminale. Questa configurazione insomma relegava la fattispecie ad un ruolo di sostanziale inutilità. E non a caso le spinte giurisprudenziali avevano equiparato, ma in violazione al principio sacro del divieto di analogia, lo scambio di denaro ad altri beni suscettibili di apprezzamento in termini economico patrimoniale. Questa equiparazione era però la spia di una sofferenza applicativa della fattispecie", spiega il penalista.

Il legale, però, sottolinea perché fosse necessario riformare il 416 ter "riscattando la norma da una sostanziale ineffettività. Tuttavia l'attuale configurazione non è delle più felici perché il reato si potrebbe configurare secondo la lettera della disposizione nei soli casi in cui esplicitamente si preveda in sede di accordo che l'appoggio elettorale avverrà ricorrendo al metodo mafioso. Non a caso la giurisprudenza della Cassazione che ha condiviso una mia tesi, distingue due tipi di accordo: il primo tra il politico-candidato e un esponente che agisce in rappresentanza dell'associazione mafiosa; il secondo tra il candidato e chi sia solo circondato da un'aurea di mafiosità senza essere inserito in una consorteria di tipo mafioso. La Cassazione ha affermato che nel primo caso non c'è bisogno di esplicitare il metodo mafioso, mentre nell'altra ipotesi c'è bisogno che venga provato che nell'oggetto dell'accordo si chieda o si prometta di ricorrere al metodo mafioso. Il che, è evidente, pone un serio problema dal punto di vista della prova con tutte le incertezze applicative che ne conseguono".
Ma i problemi non finiscono qui. "C'è poi la questione del rapporto tra il 416 ter e il concorso esterno in associazione mafiosa ritenuto configurabile dalla Cassazione, anche in rapporto allo scambio elettorale, alla condizione, ben vero, che quest'ultimo produca un effettivo rafforzamento della capacità organizzativa del sodalizio, cosa non necessaria per la configurazione del delitto di cui al 416 ter: se si stipula un patto che determina questo rafforzamento, il politico risponde di concorso esterno e il mafioso di nulla in quanto si ritiene la sua condotta assorbita in quella di partecipe del clan. Mentre invece, ove questo effetto di rafforzamento dell'associazione non si verifichi, saranno puniti ai sensi del 416 ter sia il candidato che il mafioso. Tale situazione genera, all'evidenza, una incongruenza nel sistema che ne segnala la insostenibilità sul piano giuridico".
Secondo Maiello, "per superare questo impasse, occorrerebbe che la giurisprudenza, condividendo una prospettiva che è già stata affacciata in dottrina, affermasse che in rapporto alla materia deli accordi elettorali politico-mafiosi non è più configurabile il concorso esterno. Se un giorno sarà affermato questo principio, la riforma del 416 ter si rivelerà oltremodo significativa, in quanto segnerà il superamento della esperienza del concorso esterno riguardo a un genere di situazioni che intrinsecamente esposte a rischi di collisione e di conseguenti polemiche strumentalizzatrici tra l'azione della magistratura e gli interessi della politica".

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