31/05/2018
La rivincita della legalita'

E’ davvero la rivincita del principio di legalità. Questo è il primo commento che ci suggerisce la lettura della sentenza n. 115/2018, oggi depositata, con cui la Corte costituzionale mette la parola fine alla nota vicenda Taricco.

E’ davvero la rivincita del principio di legalità. Questo è il primo commento che ci suggerisce la lettura della sentenza n. 115/2018, oggi depositata, con cui la Corte costituzionale mette la parola fine alla nota vicenda Taricco.

Si tratta di un risultato che, senza enfasi alcuna, potremmo definire storico.

La Consulta ribadisce e sviluppa, ampliandone la portata, affermazioni già contenute nella precedente ordinanza n. 24/2017, bocciando sonoramente la diffusa tendenza a rovesciare i rapporti tra legge scritta e giurisdizione, in nome di un troppo spesso rivendicato ruolo creativo dell’interpretazione.

Gli attacchi, diretti o indiretti, al principio di legalità penale trovano oggi, grazie al coraggio e alla chiarezza della Corte costituzionale, un argine possente cui tutti i sostenitori del diritto penale liberale potranno rifarsi.

Ciascuno potrà leggere. A noi, intanto, piace sottolineare alcuni passaggi fondamentali della sentenza 115: a) il compito di accertare, se il diritto UE è in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale e con i diritti inalienabili della persona, spetta in via esclusiva alla Corte costituzionale; b) la cd. regola Taricco, indipendentemente dalla collocazione cronologica dei fatti, è inapplicabile perché in contrasto col principio di determinatezza; c) lo stesso deficit di determinatezza contraddistingue anche l’art. 325, par. 1 e 2 TFUE; e) la prescrizione è inderogabilmente un istituto di diritto sostanziale; f) il giudice non può perseguire obiettivi di politica criminale, svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto; g) le scelte di diritto penale sostanziale,  nei paesi di tradizione continentale, devono imprescindibilmente incarnarsi in testi legislativi; h) al giudice-interprete spetta soltanto scrutare nelle eventuali zone d’ombra del testo legislativo; i) il significato di una disposizione non può esser diverso da quello autorizzato dal testo e che ogni persona può raffigurarsi leggendolo; l) le interpretazioni sistematiche non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta; m) tornando alla regola Taricco, il principio di assimilazione  tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fiscali in danno dell’Unione europea non trova base legale determinata nell’art. 325 TFUE.

Ci fermiamo; ma quanto appena rilevato consente di comprendere in pieno la nostra soddisfazione per un esito che certamente rappresenta una straordinaria vittoria per i sostenitori del diritto penale liberale incarnato dalla Costituzione; primi tra tutti gli Avvocati penalisti dell’UCPI, che hanno avuto il merito di comprendere l’importanza fondamentale dei valori sottesi alla vicenda Taricco e di impegnarsi strenuamente per la loro difesa.

Roma, 31 maggio 2018

La Giunta

Il Centro studi giuridici "Aldo Marongiu"