13/06/2018
Giu' le mani dal diritto di difesa. Senza accezioni, senza eccezioni

La risposta dell’Unione e del proprio Osservatorio sulla difesa d’ufficio alle esternazioni del Ministro dell’Interno.

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei,
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c'era rimasto nessuno a protestare

Nelle sue quotidiane esternazioni sul tema dell’immigrazione, il neo Ministro dell’Interno e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ha rilasciato a un giornalista del Corriere della Sera le seguenti dichiarazioni: «In Italia c’è una lobby che si sta arricchendo in modo che non ritengo opportuno. A che cosa si riferisce? Alla lobby degli avvocati d’ufficio. Non credo si possa passare per fessi. Nel 2018 le domande di asilo respinte sono state il 58%. Il problema è che il 99% dei respinti fa ricorso pressoché in automatico, perché lo Stato garantisce un avvocato d’ufficio che paghiamo tutti noi. Per giunta, si intasano i tribunali: lavorerò con il collega della Giustizia per intervenire anche su questo».

Si tratta di affermazioni gravissime che destano allarme e preoccupazione.

In primo luogo si tratta di una dichiarazione che denota la non conoscenza della materia, confondendo istituti completamente diversi, quali la difesa d’ufficio (garantita nell’ambito del procedimento penale a chi non ha un proprio difensore di fiducia) e il patrocinio a spese dello Stato.

Chiunque abbia una minima conoscenza della materia sa perfettamente che nell’ambito dei procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato e dell’asilo, non interviene mai un difensore d’ufficio, perché non si tratta di procedimenti penali, ma hanno natura amministrativa e, in caso di impugnativa, giurisdizionale.

In tali impugnazioni può accadere (e sovente accade) che l’interessato chieda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in attuazione di quell’art. 24 co. 3 cost. che assicura «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» – espressione del più generale diritto di difesa.

Ma ancor più grave è che la evidente confusione tra tematiche ed istituti differenti sia divenuta l’occasione per un attacco al diritto di difesa e la diffusione di una concezione autoritaria del processo penale.

La difesa è definita dall’art. 24 cost. diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Il diritto di difesa, come previsto dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali a tutela dei diritti umani, non è un inutile orpello che ostacola il regolare corso della giustizia e la celebrazione dei processi; né, tanto meno, come sovente accade, l’Avvocato può essere identificato con l’imputato che egli assiste o con i fatti di cui il proprio assistito è chiamato a rispondere.

L’Avvocato (di fiducia e d’ufficio, senza accezioni) svolge una funzione fondamentale di garanzia e tutela dei diritti individuali e di regolare celebrazione del processo.

I difensori d’ufficio nelle aule di giustizia quotidianamente intervengono a tutela di chi – spesso per difficoltà economiche – si disinteressa del processo a proprio carico e costituiscono un imprescindibile presidio della regolare celebrazione del processo. Lo fanno nella massima consapevolezza del proprio ruolo, spesso senza alcun riconoscimento economico.

In questo senso, come abbiamo scritto in passato, l’Avvocato è il garante della lealtà dello Stato, perché nel processo e con il processo lo Stato esercita il suo potere coercitivo, mentre la difesa – nella dialettica delle parti e del procedimento – è posta a presidio dei diritti di libertà.

Le dichiarazioni del Ministro Salvini e di altri esponenti del Governo denotano una concezione del tutto incompatibile con la funzione difensiva e l’idea liberale del processo riconosciute dalla Costituzione, lasciando presagire interventi che potrebbero segnare un grave arretramento nella tutela dei diritti e delle garanzie.

Mala tempora currunt.

Ma gli avvocati (indistintamente di fiducia o d’ufficio, senza accezioni) resteranno garanti della lealtà dello Stato e dei diritti di libertà.

Dello Stato di diritto, praticato e non recitato.

E dei diritti di tutti, senza eccezioni.

Roma, 13 giungo 2018

La Giunta

L'Osservatorio difesa d'ufficio "Paola Rebecchi"