04/07/2018
La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane promuove la riforma dell'art. 123 c.p.p

Con una lettera inviata al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, la Giunta UCPI con il proprio Osservatorio Carcere, chiede l'inserimento del comma 2 bis: "le dichiarazioni, ivi compresa la nomina di difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 , sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato", che consenta al difensore di avere notizia della nomina del detenuto.

Illustrissimo Ministro, Illustrissimi Onorevoli,

l’articolo 123 C.P.P., nel disciplinare le dichiarazioni e le richieste di persone detenute ed internate, non prevede alcuna comunicazione al difensore di fiducia nominato. Tale omissione è ancora più grave, in quanto per il difensore non è prevista alcuna notizia neanche dell’atto di nomina formulato in carcere.

Il Codice, infatti, prevede la sola iscrizione nell’apposito registro e l’immediata comunicazione all’autorità competente.

Ciò costituisce una palese violazione del diritto di difesa, sia perché il detenuto potrebbe ritenere che l’Avvocato sia stato avvisato della nomina e quindi sentirsi tutelato, sia perché il legale, nominato a sua insaputa, da un lato non è messo nelle condizioni di rinunciare eventualmente all’incarico ricevuto, dall’altro non potrà esercitare la sua attività professionale, né recarsi in carcere per il colloquio con l’assistito, fin quando non abbia conoscenza dell’avvenuta nomina nel momento in cui gli viene notificato, dall’autorità giudiziaria che procede, un atto che prevede l’obbligo di comunicazione al difensore.

Tanto premesso, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, unitamente al proprio Osservatorio Carcere, chiede che le SS.VV. vogliano farsi promotrici di una norma che possa integrare l’art. 123 C.P.P. con il seguente:

Comma 2 bis:

"Le dichiarazioni, ivi compresa la nomina di difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

Tale attività potrebbe avvenire servendosi dell’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli Avvocati, già in possesso dell’Amministrazione Penitenziaria e non comporterebbe alcun sovraccarico di lavoro per i dipendenti"

Nel ringraziarVi per l’attenzione, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Distinti saluti.

Roma, 28 giugno 2018

Avv. Beniamino Migliucci - Presidente UCPI

Avv. Riccardo Polidoro - Responsabile Osservatorio Carcere