In allegato la versione ufficiale in inglese e la traduzione in italiano delle osservazioni fatte pervenire alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dall’Unione delle Camere Penali Italiane quale terzo autorizzato nel ricorso Agricola 92 S.r.l. c. Italia (n. 15587/10).
A seguito dell’autorizzazione concessa, ai sensi dell’art. 44 § 3 del Regolamento della Corte, da parte della Presidente della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, UCPI è intervenuta nel ricorso presentato nell’interesse di una società nei confronti della quale era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile in fase di ultimazione, misura confermata in sede di riesame e dalla Corte di Cassazione, sul presupposto dell’asserita sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 44, co. l, lett. b) DPR 380/2001, per aver effettuato un abuso edilizio, consistito nell'aver trasformato uffici in abitazioni civili.
Il ricorrente lamentava, in particolare, come l’ordinamento giuridico italiano non prevedesse, in sostanza, un controllo della proporzionalità del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 1 del Prot. n. 1. A questo proposito - basandosi sul fatto che la Corte di Cassazione aveva, nel caso di specie, sostenuto il principio secondo cui la competenza delle giurisdizioni deputate al riesame delle misure cautelari reali sarebbe limitata all'esame della “astratta sussumibilità del fatto nell’ambito della fattispecie di reato contestata” (sentenza n. 21864 del 2011) - ha sostenuto che il sequestro era stato disposto senza verificare l'esistenza di indizi sufficienti per ritenere che fosse stato commesso un reato.
Questi i quesiti posti alle parti dalla Corte, che delimitano l’oggetto del decidere: in primo luogo, se il provvedimento di sequestro dei beni della società ricorrente fosse conforme ai requisiti dell’art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione e, nello specifico, se i tribunali nazionali avessero bilanciato i vari interessi in gioco, fornito motivazioni pertinenti e sufficienti per la sua giustificazione e basato le loro conclusioni su una valutazione adeguata dei fatti rilevanti; inoltre, se, alla luce della pertinente giurisprudenza domestica, i tribunali nazionali avessero valutato la sussistenza di motivi ragionevoli per ritenere che la ricorrente avesse commesso il reato.
L’Unione, nelle sue osservazioni - redatte dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio Europa, composto dal Prof. Avv. Antonio Pagliano in collaborazione con la Prof.ssa Andreana Esposito, dall’Avv. Marina Silvia Mori e dall’Avv. Amedeo Barletta, con il coordinamento del responsabile Avv. Federico Cappelletti - dopo aver dato conto del diritto nazionale rilevante nel caso di specie, si è soffermata sull’analisi della giurisprudenza in tema di fumus boni iuris al tempo dei fatti di cui al ricorso e delle sue successive evoluzioni.
Si è, altresì, rimarcata l’attualità delle dedotte violazioni convenzionali se è vero che, nonostante oggi la giurisprudenza maggioritaria avallata dalle Sezioni Unite ritenga necessaria ad integrare il fumus la presenza di elementi concreti su cui fondare una valutazione, non mancano orientamenti di segno opposto che operano un mero riscontro di tipicità astratta.
Di qui due problemi di ordine generale rilevanti anche per il diritto convenzionale.
Il primo è dato dall’assenza in Italia di meccanismi adeguati per ridurre i contrasti giurisprudenziali: al riguardo si è evidenziato come la Corte di Strasburgo abbia suggerito in più occasioni l’adozione di strumenti normativi interni in grado di attenuare o di azzerare eventuali diversità di trattamento in ragione dell’autorità giudiziaria chiamata a provvedere. L’esistenza di precedenti giurisprudenziali contraddittori in ordine alla portata di un diritto fondamentale o alle limitazioni che lo caratterizzano, infatti, conduce a risultati imprevedibili o arbitrari e dunque priva gli interessati di una protezione efficace ed effettiva dei loro diritti, offrendo soluzioni giuridiche diverse alle medesime questioni.
In considerazione, quindi, sia della debolezza sistemica delle Sezioni Unite che impedisce, anche nel tema di interesse, di poter affermare con certezza che l’orientamento - sicuramente in contrasto con i principi convenzionali - esistente al momento dei fatti in esame non possa riaffermarsi, sia della debolezza anche del testo normativo la cui genericità ben può prestarsi a una lettura legittimante una semplice verifica che il fatto sia astrattamente sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice, si è sottolineata la necessità di un intervento della Corte che valorizzi i principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità tra gravità del fatto contestato e danno economico del sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 1 del Prot. 1 della CEDU.
La seconda criticità è, poi, data dal c.d. “giudicato cautelare” e dalla conseguente assenza di un continuo scrutinio giudiziario.
Nel caso all’esame della Corte di Strasburgo, invero, la presenza del giudicato cautelare risulta aver impedito la utile riproposizione di un mezzo di gravame pur in presenza di un mutato orientamento giurisprudenziale che avrebbe, con tutta probabilità, portato a una revoca del sequestro.
La necessità di un continuo e adeguato scrutinio giudiziario sulla legittimità di un intervento limitativo della proprietà privata deriva dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha accordato rilievo particolare all’esistenza, nell’ordinamento interno, di garanzie procedurali che consentano al singolo di contestare, in modo adeguato, i provvedimenti adottati dalle autorità competenti. E l’esigenza che l’ordinamento interno predisponga tali garanzie appare maggiore nel caso in cui la normativa dello Stato attribuisca alle autorità un ampio margine di discrezionalità e, all’opposto, quando il sistema normativo interno sia talmente “rigido” da non consentire alle autorità di bilanciare gli opposti interessi in causa.
Roma, 15 dicembre 2020
La Giunta UCPI
L’Osservatorio Europa
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