Con l’ennesimo pacchetto sicurezza approvato dal Governo si prosegue nella introduzione di nuove fattispecie di reato, nell’inasprimento delle pene per i reati già esistenti, nella previsione di vincoli nel giudizio sul bilanciamento delle aggravanti, nell’estensione del catalogo dei reati ostativi previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario e della limitazione dei benefici penitenziari. Con lo schema di Decreto Legislativo che dovrebbe attuare le misure correttive alla riforma Cartabia del processo penale non si recepisce alcuna delle numerose proposte di modificazione già da tempo formulate in modo puntuale dall’avvocatura penale, neppure l’abrogazione dei commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p., rispetto alla quale il Ministro della giustizia Carlo Nordio aveva assunto in più occasioni un preciso impegno, con un chiaro e deplorevole intento deflattivo in danno delle categorie di soggetti più deboli sottoposti a procedimento penale che, spesso privi di stabile domicilio e assistite da un difensore d’ufficio, sono poste nella condizione di non potere accedere ai successivi gradi di giudizio. L’Unione delibera lo stato di agitazione, e richiede al Ministro della Giustizia un incontro al fine di esporre la propria contrarietà agli ultimi interventi di riforma e per trattare i temi più urgenti attinenti agli interventi correttivi in materia di processo penale. La delibera dell’Unione.
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 20 novembre 2023
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane,
preso atto che
- con l’ennesimo pacchetto sicurezza approvato dal Governo si prosegue nella introduzione di nuove fattispecie di reato, nell’inasprimento delle pene per i reati già esistenti, nella previsione di vincoli nel giudizio sul bilanciamento delle aggravanti, nell’estensione del catalogo dei reati ostativi previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario e della limitazione dei benefici penitenziari;
- con lo schema di Decreto Legislativo che dovrebbe attuare le misure correttive alla riforma Cartabia del processo penale non si recepisce alcuna delle numerose proposte di modificazione già da tempo formulate in modo puntuale dall’avvocatura penale, neppure l’abrogazione dei commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p., rispetto alla quale il Ministro della giustizia Carlo Nordio aveva assunto in più occasioni un preciso impegno;
osservato che
- la irrazionale moltiplicazione delle fattispecie di reato e l’aggravamento delle pene, in violazione anche del principio di offensività e di proporzionalità, rispondono alla più tipica logica del populismo giustizialista e del diritto penale simbolico che mirano esclusivamente a lucrare consenso, facendo leva sul sentimento di insicurezza strumentalmente diffuso nella collettività, pur a fronte di una ormai costante e significativa diminuzione dei reati, che dura ininterrottamente da circa trent’anni e che ci colloca tra i paesi più sicuri d’Europa;
- affidare al sistema repressivo penale la soluzione di ogni situazione di conflitto sociale, anziché percorrere la strada dell’incremento degli strumenti di prevenzione e della riduzione delle cause di disagio sociale che generano quei fenomeni criminali, finisce con l’alimentare una irrazionale domanda di punizione e con l’incrementare un sistema carcerocentrico produttivo di sovraffollamento e di inaccettabili condizioni di vita, incompatibili con ogni forma di rieducazione, a loro volta causa dell’aumento del fenomeno della recidiva;
- la fattispecie di reato di “Rivolta in istituto penitenziario”, introdotta con il nuovo art. 415 bis c.p. ed integrata anche da condotte inoffensive o dotate di modesto disvalore, risulta del tutto irrazionale, considerato come la stessa Commissione di indagine, istituita dal DAP a seguito delle rivolte scoppiate nelle carceri nel marzo 2020, abbia concluso che la risposta punitiva sia davvero la direzione “ostinata e contraria” per una vera prevenzione e dissuasione rispetto a tali comportamenti, invitando ad “una riflessione sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versavano molti degli istituti penitenziari“; e che pertanto il Governo, anziché proporsi di punire severamente comportamenti inoffensivi quali la resistenza passiva, dovrebbe farsi carico delle proprie responsabilità e rispondere agli obblighi imposti al decisore politico dalla Costituzione e dalla CEDU, che fanno divieto di infliggere pene o trattamenti inumani o degradanti;
- a corollario di tale previsione è stato poi disposto l’ulteriore allargamento del catalogo dei reati c.d. ostativi, con l’inserimento nell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario anche della menzionata fattispecie descritta dall’art. 415 bis c.p. e dell’art. 415 c.p. “Istigazione a disobbedire alle leggi”, delitto di modestissima rilevanza;
- di particolare gravità risulta essere la cancellazione del differimento obbligatorio della pena per le donne incinte o madri di prole in tenera età e la previsione di detenzione delle stesse negli istituti a custodia attenuata per detenute madri, luoghi evidentemente incapaci di gestire le più elementari urgenze sanitarie, la cui limitatissima presenza sul territorio (4 in tutta Italia), rischia di confinare dietro le sbarre ordinarie dei penitenziari femminili le madri ed i loro neonati, detenuti senza colpa, quando invece si sarebbe dovuto proseguire nel solco della proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura, tesa ad istituire in ogni regione case-famiglia per madri detenute e bambini e in questa direzione avrebbe dovuto muoversi l’azione del Governo;
rilevato che
- il contenuto del pacchetto sicurezza, lungi dal porsi in sintonia con un programma di riforma della giustizia in senso liberale, rivela una matrice securitaria sostanzialmente populista e profondamente illiberale caratterizzata da un irragionevole rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli, caratterizzandosi per l’introduzione di una iniqua scala valoriale, in relazione alla quale taluni beni risultano meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri di eguale natura, in violazione del principio di eguaglianza e di proporzionalità;
- malgrado nella premessa alla relazione illustrativa dello schema di Decreto Legislativo approvato in Consiglio dei Ministri che, in attuazione della delega dettata dalla Legge n. 134 del 2021, si propone di dettare disposizioni integrative e correttive della riforma Cartabia del processo penale, si legga che “Nella elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici in sede di applicazione della normativa”, in esso non sono state recepite le numerose e puntuali proposte di modificazione che sono state elaborate dall’Unione delle Camere Penali Italiane e consegnate, già da tempo, all’attenzione del Governo, tese a riequilibrare un intervento riformatore animato unicamente da intenti efficientisti e del tutto indifferente alla qualità della giustizia, all’effettività del diritto di difesa, alla centralità dell’accertamento della responsabilità penale attraverso il contraddittorio processuale;
- particolarmente grave risulta, in proposito, la mancanza di un intervento soppressivo dei commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p., introdotti con un chiaro e deplorevole intento deflattivo in danno delle categorie di soggetti più deboli sottoposti a procedimento penale che, spesso privi di stabile domicilio e assistite da un difensore d’ufficio, sono poste nella condizione di non potere accedere ai successivi gradi di giudizio; tutto ciò nonostante il Ministro della giustizia avesse assunto il preciso impegno di rimediare, nei tempi più brevi, a tale palese ed ingiusta compressione del diritto di difesa;
tanto premesso
proclama lo stato di agitazione e richiede al Ministro della Giustizia un incontro al fine di esporre la propria contrarietà agli ultimi interventi di riforma e per trattare i temi più urgenti attinenti agli interventi correttivi in materia di processo penale, quantomeno dando fin da subito attuazione alla soppressione dei commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p., riservandosi ogni ulteriore iniziativa.
Roma, 20 novembre 2023
Il Presidente - Avv. Francesco Petrelli
Il Segretario - Avv. Rinaldo Romanelli