Pubblichiamo la nota dell’Osservatorio Informatizzazione del processo penale di commento al Decreto del Ministero della Difesa che reca il “Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”.
Prende corpo dal 13 settembre 2024 il Processo Penale Telematico anche in ambito militare, con l’emanazione del decreto 19 luglio 2024 n. 123 da parte del Ministero della difesa (in G.U. n. 202 del 29.08.2024).
In ritardo rispetto al termine indicato dalla normativa transitoria “Cartabia” e segnatamente dall’art. 87 comma 7 del Decreto legislativo n. 150/2022, ma coperto da una proroga concessa ad hoc, il decreto “stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso”.
Il provvedimento riprende concetti, definizioni e procedure note al processo penale telematico ordinario, introducendo in un luogo rimasto sin d’ora avulso dai progressi (e dalle preoccupazioni) di questi ultimi anni l’idea della progressiva formazione del fascicolo informatico come disciplinato dall’art. 110 e ss. c.p.p. passando per la formazione degli atti e per il deposito degli stessi.
E quindi vengono riprese le caratteristiche di firma digitale, di documento informatico, ma anche del sistema di pagamento “pagoPA”, modalità di corresponsione dei diritti certamente agevolatrice se si pensa che la consegna delle marche da bollo ancora in quelle sedi avviene fisicamente (o con spedizione postale…).
Di particolare interesse l’art. 8 che disciplina il “confezionamento” del mandato difensivo, esplicitando la possibilità di autentica mediante firma digitale ad opera del difensore, ma prevedendo poi un’attestazione di conformità, in caso di mandato conferito al medesimo su supporto cartaceo (e dunque sempre) francamente non comprensibile, con un richiamo non condivisibile alla normativa tecnica in tema di efficacia probatoria degli atti. A così ragionare il difensore dovrebbe attestare la conformità all’originale di qualunque atto, non nativo digitale, venga dallo stesso depositato.
È attivo, pur in fase di sperimentazione, il Portale della Giustizia Militare (portalegiustiziamilitare.difesa.it) benché al momento non sia possibile l’accesso all’area personale. Sino al 31.12.2025 sarà possibile effettuare i depositi anche a mezzo pec, in base all’art. 21 del provvedimento: non vengono però indicati indirizzi PEC dedicati al deposito atti, è quindi ragionevole pensare che si possano utilizzare quelli indicati espressamente sul portale.
In conclusione, pur salutando con favore lo sforzo adeguatore, non si può non rilevare una qualche approssimazione ed alcune aree nebulose che potrebbero tradursi in appesantimenti per l’attività difensiva. Come sempre osserveremo con interesse ed attenzione gli sviluppi.
L'Osservatorio Informatizzazione del processo penale UCPI
Roma, 2 settembre 2024