27/05/2025
Disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici - Audizione dell'UCPI innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Oggi l'Unione delle Camere Penali è stata audita dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulla proposta di legge già approvata in Senato in data 10 aprile 2024 in tema di Disposizioni in materia di sequestro di dispositivi informatici. All'interno le note UCPI

Oggi l’Unione delle Camere Penali Italiane è stata audita dinanzi la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in relazione alla proposta di legge, già approvata in Senato, che disciplina il sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, quali smartphone, tablet o personal computer (art. 254 ter c.p.p.).
È stato espresso apprezzamento per la volontà condivisa di estendere le garanzie difensive all’acquisizione, tramite sequestro probatorio, di dati utili per le indagini, contenuti nei predetti dispositivi, nelle cui memorie sono conservate tracce di comunicazioni tra privati.
L’Unione, rappresentata dall'avvocato Luigi Miceli, componente di Giunta, ha chiesto l’adeguamento della disciplina ai principi sanciti dalla Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la recente sentenza del 4 ottobre 2024, C-548/21, successiva all’approvazione del testo normativo in Senato, secondo cui il requisito della “necessità” non è soddisfatto quando l’obiettivo di interesse generale perseguito sia ragionevolmente conseguibile in modo altrettanto efficace con altri mezzi, meno pregiudizievoli, i presupposti per l’accesso devono essere definiti in modo sufficientemente chiaro e preciso, nel rispetto del criterio di proporzionalità e del conseguente principio di “minimizzazione dei dati” e l’accesso deve essere subordinato ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente che, anche secondo la recente sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione n. 413 del 1° aprile 2025, non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia.
È stato, pertanto, proposto un regime autorizzativo analogo a quello previsto per le intercettazioni, certamente più aderente all’assetto normativo sovranazionale, nonché l’applicazione delle regole previste dall’art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili) nella fase di duplicazione ed estrazione dei dati, al fine di garantire il contraddittorio.
Ulteriore apprezzamento è stato espresso per il regime delle inutilizzabilità, che risulta certamente più efficace rispetto ai testi inizialmente esaminati in Commissione Giustizia al Senato, in virtù dell’esplicito richiamo all’applicabilità delle disposizioni previste dall’art. 103 c.p.p. in tema di garanzie di libertà del difensore, nonché a quelle previste dall’art. 270, commi 1 e 2, e dall’art. 271 c.p.p., che consentono sia l’applicabilità dei limiti previsti per l’utilizzo dei risultati delle acquisizioni in altri procedimenti, che i divieti di utilizzazione stabiliti in materia di intercettazioni.
È stata, altresì, manifestata contrarietà all’applicazione delle regole del c.d. “doppio binario” (sufficienti in luogo di gravi indizi di reato, quale presupposto per il sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica), trattandosi, peraltro, nel caso di specie, di un generalizzato accesso ex post alla vita privata del cittadino presunto non colpevole.

Visualizza le note depositate