14/11/2016
Reato di Istigazione ad associarsi a movimento terroristico

Reato di Istigazione ad associarsi a movimento terroristico ispirato all’integralismo islamico tramite bacheca facebook-  reato di pericolo a tutela anticipata-  necessario che i contegni inneggianti alla Jihad siano rivolti a persone determinate o determinabili- insussistenza.  

Sent. n° 2/16- CORTE DI ASSISE DI PISA del 23.09.2016 (dep.14.11.16) - Pres. Dott. Pietro Murano: Artt. 302 co. 1 e 2- 280 co.1 e IV cp (istigazione a commettere attentati per finalità terroristiche o di eversione contro la vita e l’incolumità delle persone)

La fattispecie di cui all’art. 302 cp inserita tra i delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, la quale descrive, in deroga al principio di non punibilità delle condotte istigatorie, un’ incriminazione in chiave anticipatoria a tutela di interessi penalmente rilevanti, prevede una concreta idoneità dell’attività di eccitamento della spinta delittuosa verso uno o più soggetti determinati, ossia contegni rivolti a persone individuabili e dunque, in certam personam. Difettano i requisiti quando la condotta istigatoria è  stata posta in essere utilizzando la rete internet e, dunque, in modo pubblico, rivolgendosi ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone.

Nè il delitto istigato può essere individuato in quello di aderire ad una associazione terroristica ispirata all’integralismo islamico ex art. 280 cp in quanto il delitto di attentato con finalità terroristiche o di eversione si realizza mediante il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare gli eventi di morte o lesioni. (Conf. Cass. Pen. sez. I 16/07/2015 n.47479 “nei delitti di attentato, la volontà dell’agente deve dirigersi direttamente verso gli eventi naturalistici  presi in considerazione dalla norma incriminatrice, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza del dolo eventuale”).

Reato di Istigazione a delinquere ex art. 414 cp-  compatibilità con l’art. 21 Cost. –bilanciamento di interessi- difetto di pericolo concreto- non sussiste

Volendo sussumere le condotte di adesione ideologica ad eventi di matrice terroristica realizzate tramite utilizzo della rete internet nell’alveo della fattispecie descritta all’art. 414 cp che prevede la generica pubblica apologia verso la commissione di qualsiasi reato si evidenzia la necessità di individuare un  contributo partecipativo ad una associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-bis, co.2 cp. Qualora la concreta partecipazione a queste organizzazioni difetti, le espressioni ed i  disegni inneggianti lo stato islamico postati sulla piattaforma sociale Facebook,  è escluso che la tutela penale possa essere anticipata a condotte di  semplice adesione ideologica in assenza di seri propositi criminali diretti alla realizzazione di finalità illecite (Conf. Cass. Sez. I 11.10.2006,N.1072,Bouyahia, in Dir.pen.proc.,2008,p.448). Il ruolo di garanzia degli organi giurisdizionali impone che sia abbandonata l’idea  che negli anni settanta e ottanta per contrastare i fenomeni di terrorismo interno e cosche mafiose, la gravità del delitto giustifichi la  limitazione di diritti e garanzie nel processo penale. 

 

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