L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria segnala due importanti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di bilanciamento tra la libertà di stampa e il diritto all’informazione, da un lato, e il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte in vicende giudiziarie e al buon andamento della giustizia, dall’altro. In allegato il testo delle due pronunce e dell’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria segnala due importanti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di bilanciamento tra la libertà di stampa e il diritto all’informazione, da un lato, e il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte in vicende giudiziarie e al buon andamento della giustizia, dall’altro.
Le pronunce, una del 1.06.2017, ed una del 6.06.2017, in risposta a due ricorsi specifici, hanno stabilito che non c’è stata violazione della libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Nella prima pronuncia, la Corte ha stabilito che il diritto dei ricorrenti e della pubblica opinione a comunicare e ricevere informazione, su un qualcosa d’interesse pubblico, non può essere considerato preminente sui diritti dei soggetti interessati e sulla corretta amministrazione della giustizia.
Con la seconda pronuncia, del 6.06.2017, ancora più importante, la Corte ha stabilito che non c’era stata violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU) con la sanzione economica comminata al giornalista per aver divulgato notizie coperte da segreto istruttorio – anche con estratti di atti giudiziari riportati – senza che questo, inoltre, fosse finalizzato a fornire un contributo ad un dibattito sul funzionamento del sistema giudiziario. La sanzione, infatti, derivante dall’aver violato la segretezza di un’indagine penale, ha protetto la (buona) amministrazione della giustizia, il diritto ad un processo equo e al rispetto della vita privati dei soggetti coinvolti (comprese le parti lese), stabilendo inoltre che, nel caso di specie, la sanzione per la violazione della segretezza dell’indagine era legata ad esigenze generali, e non solo ai diritti delle persone coinvolte.
Due pronunce molto importanti dunque, che imporrebbero una riflessione anche all’interno dei nostri confini nazionali, sia per il mondo della giustizia, sia per il mondo dell’informazione giudiziaria, sul delicato tema del bilanciamento dei diritti, e sulla preminenza di alcuni di essi rispetto alla libertà di stampa e all’oggetto di interesse della stampa stessa.
Roma, 8 giugno 2017
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI
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