24/10/2022
La violazione del diritto ad essere giudicati dallo stesso giudice che ha raccolto la prova: l'Unione delibera lo stato di agitazione.

Prosegue la costante violazione del diritto ad essere giudicati dallo stesso giudice che ha raccolto la prova.  L’Unione esprime vivo apprezzamento e totale condivisione delle ragioni della protesta e della deliberazione di astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di Roma, e proclama lo stato di agitazione dell’Avvocatura Penale invitando le Camere Penali territoriali ad assumere iniziative di denuncia delle prassi giudiziarie violative della regola di immutabilità del giudice. In allegato la delibera.

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 24 ottobre 2022

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane,

preso atto

della delibera con la quale la Camera Penale di Roma ha indetto la astensione dalle udienze per il giorno 2 novembre 2022, e delle ragioni che hanno determinato tale decisione;

considerato che

i fatti denunciati dai penalisti romani sono di straordinaria gravità, giacché è accaduto che nel corso di un processo relativo a gravissime imputazioni a carico di più imputati il Collegio giudicante sia mutato nella sua composizione praticamente ad ogni udienza, spesso anche nella misura di due componenti su tre, restando immutata la sola persona del Presidente. In sostanza, in 15 udienze si sono avvicendati complessivamente 16 giudici diversi;

rilevato che

occorre sottolineare come un simile avvicendamento, già di per sé di inaudita gravità, ha continuato a verificarsi addirittura nella fase della discussione. In altri termini, il Collegio che ha ascoltato la requisitoria del P.M. era in composizione diversa da quello che aveva dichiarato chiusa la istruttoria dibattimentale; mentre era ancora in diversa composizione il Collegio che si apprestava ad ascoltare la discussione delle parti civili e delle difese;

ribadito che

è semplicemente incompatibile con i più elementari principi del giusto processo, e prima ancora con le regole della logica e del buon senso, l’idea non solo che il giudice che pronuncia la sentenza sia diverso da quello che ha raccolto la prova, ma addirittura che il giudice possa mutare ad ogni udienza istruttoria, e perfino nel corso delle udienze di discussione, risultando così vilipesi ed umiliati allo stesso tempo il diritto degli imputati ad un giusto processo e la dignità della giurisdizione e del giudice;

considerato altresì che

quanto accaduto, lungi dall’essere un isolato incidente della giurisdizione, è null’altro che la inesorabile e coerente conseguenza della rovinosa demolizione del fondamentale principio c.d. di immediatezza della decisione, solennemente sancito dall’art. 525 cpp che impone, “a pena di nullità assoluta”, che la istruttoria dibattimentale vada ripetuta ove prima della sentenza cambi il giudice che l’ha governata e condotta. Tale opera demolitiva, in parte addirittura legittimata da una delle più discutibili sentenze che la Corte Costituzionale abbia saputo pronunciare nel corso della sua storia di Giudice delle Leggi, ha tracimato oltre quei già debordanti confini, con la nota sentenza Bajrami delle Sezioni Unite della Cassazione;

ribadito ancora

che ciò che rende ancor più intollerabile il diritto vigente così costruito in via interpretativa in spregio della volontà testuale e storica del legislatore, è che esso postula, in termini di principi generali e di quadro valoriale di riferimento, la prevalenza e la supremazia del diritto del magistrato di cambiare sede o funzione per ragioni, pur legittime, della propria carriera, sul diritto, di rango costituzionale, dell’imputato alla immediatezza della decisione da parte del medesimo giudice che ha raccolto la prova;

tutto ciò premesso e considerato, esprime

vivo apprezzamento e totale condivisione delle ragioni della protesta e della deliberazione di astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di Roma, oltre che piena ed incondizionata solidarietà ai Colleghi impegnati in quel processo penale, ove mai sia ancora possibile definirlo tale;

riconosce

alla vicenda denunziata valore esemplificativo generale della deriva inarrestabile e rovinosa del processo penale determinato dalla sentenza SS.UU. Bajrami, che deve apprezzarsi dunque ben oltre la specifica vicenda locale, e che merita perciò, per il suo valore paradigmatico, una forte risposta nazionale dell’avvocatura penalistica italiana, come già questa Giunta aveva avuto modo di fare deliberando, lo scorso14 giugno, due giorni di astensione nazionale dalle udienze sul medesimo tema;

proclama

lo stato di agitazione dell’Avvocatura Penale invitando le Camere Penali territoriali ad assumere iniziative di denuncia delle prassi giudiziarie violative della regola di immutabilità del giudice;

riserva

di rendere edotto il nuovo Ministro di Giustizia, On.le Carlo Nordio, della ferma determinazione dei penalisti italiani di chiedere ed ottenere dal nuovo Governo, con i caratteri della più assoluta urgenza, l’adozione di un adeguato intervento normativo che, negando in radice presupposti e conseguenze di quanto statuito dalla sentenza Bajrami delle SS.UU., restituisca in modo inequivoco e non soggetto a possibili, ulteriori manipolazioni interpretative, l’intangibile principio della “immediatezza della decisione” già inutilmente sancito dall’art. 525 cpp nella sua attuale formulazione, statuendo al contempo il principio per il quale qualunque trasferimento del giudice, per ragioni diverse dalla urgenza, possa avere luogo solo quando il giudice medesimo abbia smaltito il proprio ruolo di udienze, almeno con riguardo a quelle  la cui istruttoria si sia già svolta nelle sue cadenze più significative.

Roma, 24 ottobre 2022

 

Il Segretario - Avv. Eriberto Rosso

Il Presidente - Avv. Gian Domenico Caiazza