08/07/2023
Il portale della limitazione del diritto di difesa

Il recente Decreto Ministeriale in materia di processo penale telematico è un vero fulmine a ciel sereno, destinato a causare danni enormi all’ordinato svolgimento delle attività processuali ed all’esercizio quotidiano del diritto di difesa degli imputati. I penalisti italiani chiedono dunque un intervento ministeriale “correttivo” o “interpretativo”, che certifichi l’unica possibile lettura del Decreto: si è trattato di una dichiarazione di intenti, uno spoiler del prossimo futuro. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio informatizzazione del processo penale.

Il recente Decreto Ministeriale in materia di processo penale telematico è un vero fulmine a ciel sereno, destinato a causare danni enormi all’ordinato svolgimento delle attività processuali ed all’esercizio quotidiano del diritto di difesa degli imputati.
Non per uno ma per ben centotre atti, a partire dal prossimo 20 luglio, “il deposito da parte dei difensori …, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.
Nell’elenco si rinvengono atti di assoluta delicatezza, tra i quali spiccano le impugnazioni, cautelari ed ordinarie, atti che ove non “correttamente” depositati da un punto di vista tecnico, in un sistema che ha fino ad oggi mostrato eclatanti forme di malfunzionamento, sono destinati a produrre conseguenze a dir poco drammatiche nella vita delle persone coinvolte nel processo penale.
La novità era certamente nell’aria, quale attuazione sistemica del Processo Penale Telematico così come disegnato dalla Riforma; ma è sconcertante il fatto che innanzitutto gli uffici giudiziari, come abbiamo con certezza potuto appurare, siano totalmente ignari di una simile, clamorosa innovazione delle modalità di deposito degli atti penali.
Il portale diventerebbe ora l’unico canale di deposito consentito ai difensori (ed agli ausiliari del Giudice) per la pressoché totalità degli atti difensivi, per tutte le fasi del processo, non involgendo più solo i depositi presso le Procure, in qualche modo già attrezzate, ma attingendo i Tribunali e le Corti d’Appello di tutto il territorio nazionale.
Sembrava scontato che la imponente novità fosse esito di un percorso di formazione del personale degli uffici, snodo decisivo per la corretta applicazione della “procedura penale telematica”: ma così, incredibilmente, non è.
Ed ancora, perché riferire queste norme, di cogente applicazione, agli atti dei soli difensori, e non anche a quelli dei Pubblici Ministeri? Una gradualità non più declinata per fasi o per sistema ma per parti processuali, senza il supporto di alcuna normativa primaria, lascia francamente sconcertati. Una nuova forma di doppio binario, certamente distonica rispetto alle regole del Giusto Processo. Questa inammissibile sperequazione tra le parti produce peraltro un effetto del tutto invalidante sulla pretesa rivoluzione tecnologica. Fino a quando, infatti, PM e Giudici continueranno a poter fruire di forme di deposito diverse, dunque anche cartacee, sarà impossibile formare l’agognato fascicolo digitale.
Nessun beneficio effettivo, dunque, ma solo ulteriori rischi e confusione per l’esercizio del diritto di difesa.
La soluzione più agevole non può che rinvenirsi nel proseguire con l’applicazione dell’art.87 bis d.lgs. n.150/2022 (conv. in L. 199/2022), non potendo d’altronde un decreto ministeriale porsi in contrasto con una fonte normativa di rango superiore. Deve insomma prorogarsi la forma alternativa di deposito degli atti prorogata non a caso fino al 31 dicembre 2023, in attesa di una sicura e testata entrata a regime del Portale.
I penalisti italiani chiedono dunque un intervento ministeriale “correttivo” o “interpretativo”, che certifichi l’unica possibile lettura del Decreto: si è trattato di una dichiarazione di intenti, uno spoiler del prossimo futuro, il via libera alla sperimentazione di ciò che potrà essere disciplinato con modalità “obbligatorie” solo quando anche le altre parti saranno indirizzate nelle stessa direzione e gli uffici giudiziari saranno pronti a ricevere i depositi in modalità telematica effettuati da tutte le parti del processo, non solo dai difensori. 
Una ultima considerazione: se si continua a produrre norme e regolamenti processuali senza prima interloquire con l’avvocatura, i risultati non possono che essere, come in questo caso, del tutto irrazionali se non addirittura disastrosi. Siamo certi che sia questa la volontà del Ministro Nordio?
 
Roma, 8 luglio 2023
 
L’Osservatorio UCPI informatizzazione del processo penale
 
La Giunta UCPI 

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