15/01/2024
Interrompere l'ascolto dell'intercettazione di comunicazioni tra difensore ed assistito

In discussione alla Commissione Giustizia del Senato l’obbligo di interrompere  l’ascolto dell’intercettazione di comunicazioni tra difensore ed assistito. UCPI scrive ai Senatori per sottolineare che per ristabilire una effettiva e corretta tutela del precetto costituzionale che vuole l’inviolabilità del diritto di difesa e di ogni comunicazione intercorrente tra difensore ed assistito è assolutamente necessario prevedere, come da molti anni richiedono con forza i penalisti italiani, l’introduzione dell’obbligo da parte della polizia giudiziaria di interrompere immediatamente ogni captazione, anche occasionale, di tali comunicazioni. In allegato la lettera

Onorevole Presidente della Commissione Giustizia presso il Senato della Repubblica
Sen. Giulia Bongiorno

Onorevoli Senatori
Componenti della Commissione Giustizia presso il Senato della Repubblica

 

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi troverete a trattare a breve, nell’ambito dell’esame del DDL S 932, il delicatissimo tema della riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e il suo assistito.

La Costituzione tutela in via generale la segretezza delle comunicazioni definendola “inviolabile”, aggettivo che, non casualmente, il Costituente ha riconosciuto solo ai diritti fondamentali di libertà, sui quali poggiano i cardini della nostra democrazia liberale: si tratta appunto della libertà personale (art. 13), del domicilio (art. 14), della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15) ed infine, del diritto di difesa “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24).

Il rilievo attribuito dalla Carta Costituzionale al diritto di difesa discende, con tutta evidenza, dalla considerazione che senza di esso tutti gli altri diritti restano vuote enunciazioni di principio, prive di effettiva protezione.

Il Codice Vassalli ha inteso garantire, invero in modo molto chiaro, l’assoluta riservatezza delle conversazioni tra difensore ed assistito, disponendo espressamente che non ne fosse consentita l’intercettazione e quale sanzione residuale, in caso di violazione di tale divieto, l’inutilizzabilità del risultato della captazione e la distruzione della stessa.

La giurisprudenza ha però frustrato gli obiettivi di tale espresso divieto, riducendolo ad un vuoto simulacro, stabilendo che lo stesso non dovesse essere qualificato come preclusione assoluta ex ante, ma solo come verifica contenutistica ex post, avente ad oggetto l’accertamento dell’effettiva natura professionale del colloquio, promuovendo il ruolo dell’inutilizzabilità da sanzione del tutto residuale ad unica regola a garanzia del rapporto tra avvocato e assistito.

Il compito cui vi accingete nell’esaminare il DDL S 932 è, dunque, di fondamentale rilievo, poiché l’unica via per ristabilire una effettiva e corretta tutela del precetto costituzionale che vuole l’inviolabilità del diritto di difesa e di ogni comunicazione intercorrente tra difensore ed assistito è quella di prevedere, come da molti anni richiede con forza l’Unione delle Camere Penali Italiane, l’introduzione dell’obbligo da parte della polizia giudiziaria di interrompere immediatamente ogni captazione, anche occasionale, di tali comunicazioni.

Siamo certi che saprete assumere la responsabilità politica di garantire finalmente il rispetto della volontà del Costituente troppo a lungo disattesa, proprio in relazione ad uno dei principi basilari sui quali si fonda il nostro patto di convivenza sociale, al diritto che nasce al fine di garantire tutti gli altri: il diritto di difesa.

Grato per l’attenzione, invio i miei più cordiali saluti.

Roma, 15 gennaio 2024

Il Presidente

Avv. Francesco Petrelli

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