11/04/2024
Qualche riflessione in tema di processo penale telematico

Pubblichiamo la lettera inviata al Ministro della Giustizia e al Direttore degli Affari Interni del DAG per portare qualche riflessione in tema di diritti di copia, di costi della giustizia e di processo penale telematico.
 

Illustre Signor Ministro, Illustre Direttore Generale,

la nota del Ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia) del 4 aprile scorso, rappresenta l’occasione per qualche riflessione in tema di diritti di copia, di costi della giustizia e di processo penale telematico.

Con la circolare citata si fornisce risposta (positiva) al quesito sollevato dagli uffici giudiziari, volto a comprendere se, in caso di impugnazione presentata a mezzo pec, il difensore debba fornire all’ufficio le copie cartacee, necessarie a soddisfare il disposto dell’art. 164 disp. att. c.p.p., anche nel caso in cui l’impugnazione venga presentata dal difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In buona sostanza il Ministero argomenta il proprio parere muovendo da inequivocabili premesse, la prima delle quali merita già una sottolineatura da parte di chi scrive: allo stato, permane la necessità di trasmettere al Giudice dell’impugnazione un fascicolo cartaceo. Allo stato.

La Corte d’Appello non è – allo stato – “obbligata” all’utilizzo del Portale dei depositi atti penali (PDP), né come soggetto passivo, men che meno quale soggetto attivo; da ciò discende che in tale sede è possibile utilizzare il triplice binario: deposito telematico (su Portale) oppure cartaceo ovvero a mezzo pec. Queste due ultime evenienze sono sostanzialmente equiparabili, quantomeno nell’applicazione dell’art. 164 disp. att. c.p.p., come già chiarito anche da precedente circolare DAG del 16.03.2023 che ha spiegato come l’ultrattività degli effetti di tale norma, formalmente abrogata, si estendano anche ai depositi delle impugnazioni effettuati a mezzo pec.

Il faticoso rituale della consegna postuma delle copie alle cancellerie in caso di trasmissione a mezzo pec viene in qualche modo bilanciato dagli indubbi vantaggi che tale modalità offre, soprattutto per le impugnazioni fuori sede.

Ma vantaggi ancora maggiori siamo certi vengano offerti dai depositi a mezzo Portale, già effettuabili. Questi sono certamente depositi telematici che concorrono a formare il fascicolo informatico.

Pare ragionevole pensare che allorquando tutte le parti saranno raggiunte dalla cogenza di tale modalità di deposito, potrà tramontare il fascicolo cartaceo, e dunque sarà definitivamente archiviato l’incombente dell’art. 164 disp. att. c.p.p., in ossequio al comma 6 dell’art. 87 del D.LGS. 150/2022[1], in uno con la sgradevolezza del disposto dell’art. 272 DPR 115/2002.

Se tutte le parti dovranno contribuire alla formazione del fascicolo informatico, coerenza imporrà l’assoluta gratuità nella visione ed estrazione di duplicati degli atti[2], a prescindere dalla capienza o incapienza economica, in un rapporto sinallagmatico che lega tutti i soggetti del “sistema processo”, fornendo piena attuazione all’art. 111 della Costituzione, consentendo a tutti di potersi difendere compiutamente, senza corrispondere somme che - allo stato – appaiono ancora gravosi balzelli.

Se, poi, nella Circolare in argomento è apprezzabile l’invito formulato agli Uffici Giudiziari a non intraprendere le procedure di recupero coatto dei diritti di copia per le impugnazioni depositate in modalità analogica o equivalente (ovvero a mezzo pec) se non previo invito all’adempimento spontaneo e nel solo caso di superamento del limite minimo legale per l’iscrizione a ruolo, meno convincente appare la lettura fornita del combinato disposto degli artt. 164 disp. att. c.p.p., 107 e 272 DPR 115/2002.

Diversi sono gli argomenti che militano in favore della non debenza dei diritti di copia per le impugnazioni depositate con modalità analogiche o equivalenti dal difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato:

  • la circostanza che l’impugnazione ed il suo deposito, compreso quello delle copie, rappresentano uno dei momenti cruciali dell’esercizio della difesa;
  • l’ingresso nel fascicolo cartaceo dell’atto di impugnazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 87-bis del D.LGS. 150/2022, ne consente all’evidenza la richiesta di copie in esenzione dal versamento dei diritti;
  • il difensore che dovesse anticipare i costi per le copie non potrebbe chiederne il rimborso all’assistito pena la commissione di un “grave illecito disciplinare professionale” (art. 85 TUSG[3]).

La lettura coordinata e costituzionalmente orientata delle norme, pur nel loro evidente affastellamento, dovrebbe condurre alla soluzione secondo la quale il deposito delle copie delle impugnazioni è - allo stato - dovuto solo da chi utilizza modalità analogiche ovvero equivalenti (la pec) salvo il caso dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Roma, 11 aprile 2024

La Giunta

L'Osservatorio Informatizzazione del processo penale

L'Osservatorio patrocinio a spese dello Stato

 

[1] 6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

[2] cfr. DM 217/2023, art. 2 comma 4. dopo le parole «trasmissione di messaggi» sono soppresse le seguenti: «di posta elettronica»;

q) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). - 1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

[3] ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

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