28/06/2024
Il diritto di impugnazione non risulti leso da interpretazioni burocratiche

Sezioni Unite e diritto di impugnazione. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Difesa d’Ufficio sulla questione pendente innanzi alle Sezioni unite sull’interpretazione dell’art. 581 co. 1 ter c.p.p.

Segnaliamo la rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione della questione relativa alle modalità di adempimento degli oneri di cui al novellato comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p. che mira ad agevolare le procedure di notifica prodromiche all’instaurazione del contradditorio e alla celebrazione del giudizio di impugnazione.

La questione esaminata dalla Quinta Sezione afferisce al “deposito” della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto vocativo, onere previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione presentata dall’imputato o dal suo difensore. Nello specifico, è stata rilevata l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla corretta individuazione dell’onere imposto all’impugnante ai sensi del comma 1 ter: ai fini del superamento del vaglio d’inammissibilità, l’imputato deve rinnovare la dichiarazione o elezione di domicilio e allegarla, come ritiene l’orientamento maggioritario; oppure è sufficiente la sola presenza in atti della sua primigenia dichiarazione o elezione di domicilio, purché sia stata richiamata nell’atto di impugnazione, o comunque allegata al medesimo; ovvero non è necessario né depositarla, né richiamarla se essa è già in atti.

A fronte delle ragioni di tale contrasto giurisprudenziale, ampiamente prevedibile attesa l’irragionevolezza della novella legislativa, la conseguente riflessione ermeneutica che si impone dovrà partorire una risposta necessariamente garantista: lo scopo espressamente perseguito dal Legislatore del 2022 con l’introduzione del comma 1 ter (agevolare l’attività di notifica della citazione) va ineludibilmente bilanciato con il criterio della proporzionalità. I nuovi requisiti per adire il giudice superiore non possono quindi introdurre surrettiziamente delle nuove restrizioni basate su interpretazioni in senso strettamente formalistico, incompatibili con l’effettivo diritto di far riesaminare la condanna.

Si auspica, dunque, una lettura costituzionalmente orientata della novellata previsione normativa, affinché il diritto di impugnazione non risulti definitivamente leso nella sua stessa sostanza a causa di interpretazioni burocratiche, finanche disancorate dal dato normativo giacché, ai sensi dell’immutato art. 164 comma 1 c.p.p., la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida anche ai fini delle notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell’art. 601 c.p.p. Ma soprattutto, si sollecita una rinnovata sensibilità da parte del Legislatore rispetto al diritto di impugnazione che, lungi dall’essere essere teorico e illusorio, costituisce un aspetto concreto ed effettivo del diritto alla giurisdizione, di talché non può essere sottoposto a ingiustificate limitazioni che finiscano per comprimerlo in maniera micidiale.

L’intervento giurisprudenziale comunque interverrà fuori tempo massimo dato che il legislatore ha già previsto una sostanziale retromarcia.

L’Unione delle Camere Penali ha fin da subito segnalato la grave violazione del diritto di difesa derivante dall’introduzione del novellato art. 581 c.p.p., tanto che il legislatore ha inteso recepire i suggerimenti nel “DDL Nordio” di prossima approvazione; purtroppo l’intervento si limiterà all’abrogazione del comma 1 ter, onerando al comma 1 quater solo il difensore d’ufficio dell’obbligo di depositare specifico mandato ad impugnare.

Tale prescrizione di dubbia legittimità costituzionale purtroppo sopravviverà per il solo fine di ridurre drasticamente il numero dei procedimenti da trattare.

L’inevitabile conseguenza è l’aumento del rischio di errori giudiziari dovuti a ostacoli di natura apparentemente formale, dal momento che la maggior parte delle difese d’ufficio sono svolte in favore di assistiti con i quali è difficile, se non impossibile, comunicare (soprattutto se stranieri o con domicilio incerto); pertanto, divenuto impossibile l’appello, il difensore d’ufficio non può tutelare l’assistito neanche davanti agli errori più gravi e macroscopici.

Roma, 28 giugno 2024

La Giunta

L’Osservatorio Difesa d’Ufficio Paola Rebecchi

 

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