15/07/2024
La frode continua della prevenzione ed una retroattivitą a corrente alternata

Potestà legislativa concorrente in capo al giudice. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione 

In materia di prevenzione, la sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, con motivazioni animate da logiche di Realpolitik, ha avallato una sorta di potestà legislativa concorrente in capo al giudice, ben oltre gli ambiti della nomofilachia (che è mera “vigilanza sulla Legge”, nel suo etimo), consentendogli di intervenire direttamente sulla struttura dell’art. 1 lett. b) CAM, sino a sanarne i genetici difetti di essenziali qualità, quali la accessibilità del precetto e la prevedibilità della sanzione.

Così “perfezionata” la norma, la Corte Costituzionale ha chiarito che il pericoloso “semplice” è soltanto colui il quale abbia commesso una pluralità di delitti lucrogenetici che, in una determinata fase della sua vita, abbiano costituito l’unica o la più rilevante fonte del suo reddito.

In forza della affermata retroattività delle disposizioni di prevenzione, la Corte di Cassazione è giunta subito ad affermare la retroattività dell’interpretazione integrativa del precetto, pur se non accessibile e non prevedibile al momento della condotta sanzionata (tra le tante, Sez. I n. 15954/22), descrivendo la propria “elaborazione” come un esercizio di garantismo a protezione della posizione degli incisi: applicare al passato la norma “tassativizzata” significherebbe estendere le garanzie di nuova elaborazione, assicurando un regime applicativo più “giusto”.

In realtà, ciò consente l'applicazione di norme che, ratione temporis, erano ritenute incostituzionali – in quanto imprevedibili ed inaccessibili – così determinando non una contrazione, ma un ampliamento delle occasioni di irrogazione delle misure di prevenzione.

Ma quid iuris se, invece, si constata che una confisca è stata disposta in casi oggi non più integranti ipotesi di pericolosità, perché non rientranti nel perimetro di “determinatezza” tracciato dall'orientamento tassativizzante?

La Corte di Cassazione, che avalla la retroattività in malam partem della propria giurisprudenza, non ne ammette quella in bonam partem (Sez, 5 n. 23592/24), affermando che, per i casi giustiziati con confisca, la sentenza 24/19 della Corte Costituzionale non può consentire una rivalutazione di ciò che è stato oggetto di una decisione ormai definitiva.

Quando si dovrebbe riparare all’errore giudiziario, quindi, la giurisprudenza cessa d'essere “integrazione del precetto di prevenzione” e torna semplice nomofilachia, perdendo così la natura di fonte normativa suscettibile di applicazione retroattiva.

E il “diritto dei giudici” diventa nuovamente “giurisprudenza”.

Fenomeni dispercettivi, che solo la prevenzione può regalare.

Roma, 15 luglio 2024

La Giunta

L’Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione

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