17/07/2024
La chiusura degli uffici giudiziari nei confronti della figura dell'avvocato: la lettera al Ministro della Giustizia

L’Unione delle Camere Penali Italiane, con delibera del 13 dicembre 2023, ha disposto l’avvio di un monitoraggio su tutto il territorio nazionale al fine di verificare e rilevare puntualmente tutte le situazioni indebitamente limitative all’accesso dei difensori alle cancellerie, segreterie e in generale agli uffici giudiziari. Da tale monitoraggio è emersa una  chiusura degli uffici giudiziari nei confronti della figura dell’avvocato che è stata comunicata al Ministro della Giustizia per le iniziative conseguenti. Pubblichiamo la lettera inviata al Ministro Nordio e una relazione sintetica dell’esito del monitoraggio.

Onorevole Ministro,

l’Unione delle Camere Penali Italiane, con delibera del 13 dicembre 2023, che ci siamo pregiati di inviarLe, ha disposto l’avvio di un monitoraggio su tutto il territorio nazionale al fine di verificare e rilevare puntualmente tutte le situazioni indebitamente limitative all’accesso dei difensori alle cancellerie, segreterie e in generale agli uffici giudiziari.

Il monitoraggio è stato attuato da cinquantotto Camere Penali che si elencano di seguito: Alessandria, Ancona, Bari, Basilicata, Belluno, Benevento, Bologna, Busto, Castrovillari, Catania, Chieti, Civitavecchia, Como e Lecco, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Gela, Gorizia, Grosseto, Imperia e Sanremo, La Spezia, L’Aquila, Latina, Ligure Regionale, Livorno, Lombardia Orientale (sezioni di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova), Lucca, Matera, Messina, Milano, Monza, Novara, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Rieti, Rimini, Roma, Rossano, Santa Maria Capua Vetere, Siena, Siracusa, Taranto, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Velletri, Venezia, e Verona.

Purtroppo, nonostante l’emergenza pandemica sia terminata il 31 marzo 2022, la limitazione degli accessi alle Cancellerie e Segreterie degli uffici giudiziari è in molti casi ancora applicata, con conseguente restrizione delle facoltà proprie dei difensori, da esercitarsi nell’interesse dell’assistito e dei suoi diritti di difesa.

In particolare, è tutt’ora previsto nella maggioranza delle Circoscrizioni monitorate l’obbligo di prenotazione di un appuntamento al fine di accedere ai vari uffici giudiziari, che spesso causa delle attese molto lunghe per compiere le tipiche attività difensive. Questa è una delle tante molteplici problematiche persistenti, tra le quali si rivengono anche:

  • il mancato rispetto degli orari e giorni di apertura al pubblico previsti dall’art. 162 Legge 23 ottobre 1960 n. 1196 (le segreterie della Procura devono garantire un’apertura al pubblico di almeno 5 ore al giorno, mentre le cancellerie del Tribunale e della Corte d’Appello un’apertura al pubblico di almeno 4 ore);
  • la fissazione di orari e giorni di apertura degli uffici con una forte disomogeneità tra un ufficio e l’altro (ad esempio: nel Tribunale di Busto Arsizio le segreterie dei P.M. sono aperte dalle ore 10.00 alle 12.00, mentre per le cancellerie del Tribunale è consentito l’accesso libero solo dalle ore 9.00 alle 10.00);
  • in alcuni casi, la mancata previsione di una fascia oraria in cui è consentito l’accesso libero (senza prenotazione) agli uffici (come presso la Procura della Repubblica di Bari, ove l’accesso alle cancellerie può avvenire esclusivamente attraverso la prenotazione a mezzo portale, salvo “nulla osta” all’accesso alla cancelleria rilasciato da PM in caso di eccezionale urgenza); in altri, la previsione di una fascia oraria di accesso libero molto ristretta, per un tempo non superiore ad un’ora;
  • la limitazione della fascia oraria in cui il personale risponde alle telefonate (specie nel Tribunale di Imperia e Sanremo: 1 ora al giorno nelle Cancellerie G.I.P./G.U.P. e Tribunale, 2 ore al giorno nelle Cancellerie del Giudice di Pace);
  • il divieto di visionare i fascicoli nei giorni antecedenti all’udienza (in particolare al Tribunale di Civitavecchia è prevista una fortissima limitazione del diritto di difesa in quanto i fascicoli non sono visionabili nei 5 giorni antecedenti all’udienza; al Tribunale di Ferrara, nelle cancellerie G.I.P./G.U.P. non è possibile visionare i fascicoli nei 2 giorni antecedenti all’udienza);
  • in alcuni Tribunali è ancora vigente il divieto di accesso alle cancellerie che sono sostituite dagli U.R.P. situati nei piani terra, con la differenza che il personale dell’U.R.P. non ha la medesima competenza e conoscenza dei cancellieri con conseguenti difficoltà nella comprensione delle richieste dei difensori (un esempio è dato dal Tribunale de L’Aquila per quanto riguarda le cancellerie dei G.I.P./G.U.P. e del Tribunale);
  • la previsione di lunghi tempi di attesa per ottenere le copie degli atti richieste dai difensori (sempre al Tribunale de L’Aquila sono richiesti 5 giorni per le copie ordinarie e 3 giorni per le copie urgenti);
  • i tempi di attesa molto lunghi, talvolta, anche per l’accoglimento del deposito delle nomine a difensore di fiducia nel portale telematico (PST);
  • la carenza di carta negli uffici con conseguente obbligo dei difensori che necessitano di copie di munirsi di supporti digitali (specie alle Cancellerie dei G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di Livorno);
  • la difficoltà nell’interlocuzione diretta con alcuni P.M. che esigono una richiesta motivata al fine di fissare un eventuale appuntamento, che in alcuni casi non si svolge nemmeno in presenza;
  • la presenza di P.M. che rifiutano tutti i ricevimenti richiesti dai difensori nel I semestre di indagini (specie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano);
  • l’apposizione di cartelli nei Palazzi di Giustizia volti a disincentivare il “disturbo” dei difensori agli uffici giudiziari, per esempio: “non si ricevono assolutamente avvocati”, “non disturbare con richieste impreviste o info varie”, “non insistere nel rispetto del lavoro di tutti”;
  • l’apposizione di barriere fisiche posticce posizionate nel mezzo del corridoio volte alla limitazione degli accessi dei difensori agli uffici, con apposizione di inopportuni cartelli con indicato espresso “divieto di ingresso” (come alla Sezione per il Riesame, per le misure di prevenzione e per la Corte di Assise presso il Tribunale di Genova, in cui l’ingresso dei difensori è vietato in assenza di un previo appuntamento telefonico, anche nel caso di atti urgenti).

Da tale elencazione, ad ogni modo non esaustiva, emerge una chiara chiusura degli uffici giudiziari nei confronti della figura dell’avvocato, che viene visto sempre più spesso come un estraneo e non, come nei fatti è, una parte fondamentale del procedimento penale.

Per completezza si allega anche una tabella descrittiva più dettagliata suddivisa per circoscrizione, con l’indicazione riassuntiva dei singoli disservizi rilevati, nonché le comunicazioni inviate dalle Camere Penali nelle quali i predetti disservizi sono descritti in modo più analitico.

Si richiede pertanto un intervento da parte di Codesto Onorevole Ministro al fine di richiamare tutti i dirigenti al rispetto delle disposizioni di legge in merito all’orario di apertura delle cancellerie e alla rimozione degli barriere burocratiche, e talvolta perfino fisiche, frapposte ad ostacolare gli avvocati che, nell’esercizio della loro doverosa attività difensiva, accedono agli uffici giudiziari, dando altresì espresso mandato all’Ispettorato Generale di Codesto Spettabile Ministero affinché accerti i fatti sopra sommariamente esposti per ogni opportuna conseguente valutazione ed intervento.

Roma, 16 luglio 2024

Avv. Francesco Petrelli