23/07/2024
Efficientismo processuale vs rispetto del difensore: chi per primo?

Disparità di trattamento nei confronti delle avvocate in un processo. Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Pari Opportunità

Si sta svolgendo davanti alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il processo per i fatti accaduti alla Casa Circondariale locale nell’aprile del 2020.

Processo che vede impegnati difensori, ufficio di Procura e Corte d’Assise per lunghe ore e per più udienze durante la settimana.

La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, visti disattesi gli accordi per la gestione del calendario di udienze, che si sono protratte per molte ore ed in giorni ravvicinati, aveva proclamato l’astensione dalle udienze nei primi tre giorni di luglio.

La Corte di Assise e i Pubblici Ministeri avevano fatto pervenire due note scritte alla Presidenza del Tribunale, che ne aveva fatto espressa richiesta, al fine di poter ottenere l’annullamento o il differimento dell’astensione già deliberata.

In tali note, effettivamente sovrapponibili quasi da poter essere trasmesse a firma congiunta, saltava agli occhi - e faceva saltare dalla sedia - il punto 3 della relazione della Assise ed il 12mo capoverso della relazione della Procura, in cui si addossava quota parte della responsabilità del mancato rispetto degli accordi circa il contenimento del numero delle udienze mensili, oltre ad “estenuanti controesami”, alla richiesta formulata da una Collega di posporre l’esame di un gruppo di testimoni ad altre udienze, in quanto imminente la data del parto cesareo, programmato per il 6 marzo.

La collega, infatti, rinunciando al diritto di eccepire il proprio legittimo impedimento, che, ai sensi dell’art. 420ter co. 5bis cpp, avrebbe determinato la sospensione del processo nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi ad esso, aveva chiesto di posticipare i testi riguardanti la propria assistita di sole due settimane dopo il parto.

Ciò nonostante, veniva fissato l’esame di uno di tali testi per il giorno 4 marzo (a 48 ore dal parto), udienza alla quale comunque la Collega presenziava, e la prosecuzione dell’esame e del controesame per il giorno 11 marzo, udienza alla quale, per evidenti ragioni la Collega non poteva partecipare.

Lascia quasi privo di commenti dover, ancora oggi, prendere atto che un difensore debba sentirsi in difetto perché in stato di gravidanza, che debba sentirsi in dovere di rinunciare a partecipare a tutte le udienze del processo per favorirne uno svolgimento nei tempi stabiliti, che si senta obbligata a rinunciare ad un diritto per la mancanza assoluta di rispetto per la sua condizione.

E stupisce ancor più se si considera che le donne magistrato hanno sempre esercitato ed esercitano pienamente il diritto all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, trovando, come è giusto che sia, nel riconoscimento di tale diritto, comprensione e collaborazione da parte sia dei colleghi magistrati che degli avvocati.

Qual è, allora, la ragione di una tale grave disparità di considerazione del medesimo diritto in capo a soggetti differenti se non la mancanza di rispetto nei confronti dell’avvocato sia come persona sia nello svolgimento della sua indispensabile funzione difensiva all’interno del processo.

La Giunta e l’Osservatorio Pari Opportunità, che col suo prezioso lavoro contribuì all’introduzione del comma 5 bis dell’articolo 420 ter, denunciano l’ennesima violazione del diritto alla maternità sancito anche per i liberi professionisti e ricorda come tale diritto sia assolutamente imprescindibile e come sia inaccettabile che ancora oggi un difensore debba dover scegliere di rinunciare ai propri diritti in ragione di “efficienze processuali”.

Roma, 23 luglio 2024

La Giunta

L’Osservatorio Pari Opportunità

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