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La retorica colpevolista della giustizia mediatica

di Ennio Amodio

L’onda impetuosa dei media si abbatte sul processo penale e ne deforma lo scenario fino a renderlo irriconoscibile persino a chi, come difensore, ha vissuto in prima persona le vicende giudiziarie che la stampa e la televisione scelgono di raccontare.

E’ un fenomeno ben noto e da anni sottoposto al filtro di un dibattito tanto serrato, quanto improduttivo. Per di più negli ultimi tempi sta crescendo attorno alle distorsioni della giustizia mediatica una barriera protettiva che talvolta lascia il posto ad una sorta di filosofia della rassegnazione, quasi che si avesse a che fare con calamità naturali, al pari delle periodiche alluvioni generatrici di smottamenti di terreno fangoso.

Tra i paladini della intangibilità della cronaca giudiziaria, c’è una parte del ceto politico che denuncia come intollerabile bavaglio qualsiasi proposta di arginare l’invadenza dei media. E nel partito dei rassegnati bisogna registrare quei giuristi che, pur riconoscendo gli effetti devastanti dell’informazione giudiziaria, alzano le braccia al cielo e auspicano un’autodisciplina dei giornalisti, ritenendo inconcepibile qualsiasi divieto. Infine, c’è una giurisprudenza a dir poco paradossale che fissa una regola azzeratrice di ogni possibile reazione di fronte alle deformazioni del giornalismo giudiziario perché esse sarebbero prive di qualsiasi impatto negativo sulle garanzie processuali.

Siamo quindi di fronte ad un ventaglio di veti, rinunce e miopie che culminano nella negazione della patologia: i media alterano, stravolgono, sfigurano l’estetica della giustizia penale, ma non fanno male. Lo ha detto di recente una sentenza della Corte di cassazione in tema di rimessione del procedimento affermando che «le campagne stampa quantunque astiose, accese e martellanti o le pressioni dell’opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare il giudice, abituato ad essere oggetto di attenzione e critica senza che sia menomata la sua indipendenza» (Cass. Sez. V, 12.5.2015, Fiesoli). E’ lo stereotipo del giudice con la corazza, insensibile ad ogni perturbazione esterna perché protetto dalla sua olimpica saggezza.

Ma non basta. La stessa sentenza continua sostenendo che «anche il debordare della cosiddetta giustizia spettacolo, il vedere pagine di giornali o intere puntate di talk show occupate da vicende giudiziarie ancora in corso in cui si sviscerano tesi su tesi, talvolta fantasiose spesso l’una contraria all’altra, ha finito per diventare un fenomeno talmente normale che nessuno ci fa più caso». Qui c’è la sterilizzazione dell’inquinamento da overdose di informazione giudiziaria anche con riguardo all’opinione pubblica, che si immagina rinchiusa nel bozzolo di una assoluta imperturbabilità.

Il nostro paese sarebbe dunque sul piano mediatico l’isola dell’ingiusto processo. Per tutto il resto dell’Europa valgono le regole messe a punto dalla Corte di Strasburgo secondo cui l’imparzialità dei tribunali garantita dall’art. 6 CEDU non consente ai giornalisti di formulare  «dichiarazioni che risulterebbero idonee, intenzionalmente o no, a ridurre le chances per una persona di beneficiare di un processo equo» (sentenza Worm c. Austria, 29 agosto 1997) e tali da scalzare la fiducia dei cittadini nella amministrazione della giustizia.

A configurare la violazione del diritto al fair trial basta il pericolo concreto di una lesione della imparzialità del giudice (Dupuis c. Francia, 7 giugno 2007, § 44). In Inghilterra, poi, è prevalente il modello della presunzione di offensività conseguente al solo fatto della pubblicazione di notizie rilevanti per il processo penale, in base alla disciplina del contempt of court, mentre nella common law statunitense si ritiene necessario l’accertamento in concreto dell’effetto lesivo delle notizie divulgate, anche se è ancora vivo l’insegnamento del giudice Brennan secondo cui «non si può seriamente dubitare che l’incontrollata pregiudizievole pubblicità prima del dibattimento possa distruggere la fairness di un processo penale» (Nebraska Press Association v. Stuart, 1976).

Si può davvero pensare, dunque, che solo in Italia il giudice sia insensibile alla stampa colpevolista e il pubblico legga i giornali e guardi la tv con l’animo distaccato di chi finisce per sonnecchiare davanti allo spettacolo della marcia vittoriosa dei pubblici ministeri verso la sconfitta del crimine?

E’ proprio vero invece che nel nostro paese la giustizia mediatica ha assunto dimensioni e incisività tali da offrire uno scenario processuale alternativo a quello legale, capace di radicarsi profondamente nell’immaginario collettivo. Basta pensare alla crescita esponenziale dell’agire comunicativo, ormai affrancato dai canoni della oggettività in una sequenza evolutiva impressionante: dalla cronaca al commento; dal commento alle ricostruzioni; dalle ricostruzioni alle inchieste parallele che si sovrappongono alle indagini della magistratura e nelle quali prevale lo spettacolo in ossequio alla tirannia dell’audience.

Ormai con la sua invadenza il giornalismo giudiziario ruba la scena alla giustizia in toga. E impone il suo «statuto» che ribalta i principi su cui si regge il giusto processo. Anzitutto mediante la delocalizzazione, che privilegia le investigazioni rispetto al dibattimento, una fase troppo piena di oscillazioni causate dalla dialettica tra accusa e difesa per essere rappresentata come monolite colpevolista. La giustizia mediatica si nutre così di approssimazioni conoscitive e le trasforma in verità consacrate istillando nell’opinione pubblica l’idea della certezza a proposito di risultati che sono invece provvisori e non spendibili nel giudizio. In questo modo trionfa la retorica della colpevolezza che si alimenta della farina tratta dal sacco del pubblico ministero, nella ricerca di una perentorietà espressiva sulle acquisizioni delle indagini volta a placare l’ansia collettiva generata dall’allarme per i fatti criminosi.

Deviazione del campo visivo e artificiosa rappresentazione di congetture elevate a verità sono i due pilastri su cui è edificata la presunzione di colpevolezza nella giustizia mediatica. Mentre la magistratura indaga e affronta con paziente analisi la lettura del quadro indiziario, la stampa lancia i suoi titoli in cui l’inquisito è «inchiodato» dal video di un anonimo furgone che attraversa un incrocio, dai monosillabi captati in una intercettazione telefonica ovvero dalle risultanze di uno screening di massa del DNA. Come si può negare l’impatto del convincimento mediatico colpevolista? Ne ha riconosciuto la portata deviante persino la stessa Cassazione nella sentenza sul processo di Perugia quando ha affermato, annullando la condanna di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che proprio la pressione mediatica aveva indotto gli inquirenti ad imboccare scorciatoie per consegnare al luccichio dello schermo televisivo l’immagine dei due ragazzi colpevoli.

E’ dunque ormai tempo di mettere mano ad una politica dei limiti e dei divieti nei confronti dei media. Lo sappiamo tutti che ai pubblici ministeri fa comodo giovarsi della cronaca colpevolista, ma i togati della giudicante non sono sulla stessa lunghezza d’onda. Essi avvertono il fastidio e il disagio di veder offuscato il loro ruolo quando la televisione investe di funzioni oracolari il conduttore del talk show che pronuncia la sentenza di condanna in nome del popolo dei telespettatori.

Cominciamo a chiudere le porte di quei salotti televisivi in cui sedicenti esperti ovvero familiari delle vittime, animati da comprensibile revanche punitiva, si esibiscono in un coro colpevolista contro indagati in processi pendenti. Poi si potrà pensare a misure appropriate a ricondurre il giornalismo giudiziario al pieno esercizio del suo potere di esercitare una penetrante attenzione critica sulle modalità di funzionamento della giustizia penale con un equilibrio che impedisca alla libertà di stampa di trasformarsi nella pietra tombale della presunzione di innocenza.


Arrendersi al nemico - novembre 2015

di Francesco Petrelli

E’ facile, nei periodi di pace e di assenza di tensioni sociali, coniugare la sicurezza e le garanzie, i diritti dei singoli e l’ordine pubblico, autorità e libertà. Difficile, invece, tenere ferma la barra dei diritti e dei principi costituzionali quando la vita dei singoli, le stesse ragioni della convivenza civile e la sicurezza sono scosse dalle fondamenta. Lo sgomento che pesa nel cuore di chi assiste ai più atroci gesti del terrore condiziona l’opinione pubblica ed orienta conseguentemente le scelte politiche di chi governa. Ma la tensione fra l’autorità e la libertà sembra gravare in modo particolare sulla magistratura, la cui indipendenza rischia di essere turbata e condizionata dalla domanda di sicurezza. Come ha voluto ricordare con coraggio il Procuratore di Trento, Giuseppe Amato, il “compito di un magistrato" non è affatto quello “di adottare un provvedimento popolare o impopolare, ma di valutare con assoluta serenità”. E questo non significa affatto che si possa essere immuni “dall’emozione per fatti gravissimi come quelli di Parigi che colpiscono tutti come uomini, ma nel lavoro è ingiusto e non rispettoso farsi guidare da queste”. Abbiamo ben compreso come il provvedimento adottato dal GIP di Trento, che tanto scandalo ha suscitato nei giorni scorsi, non è stato affatto il frutto – come qualcuno avrebbe scandalisticamente preferito - di qualche “errore di trascrizione”, bensì il risultato di una meditata scelta di quella Procura che ha ritenuto, pur rischiando l’impopolarità, di dover applicare la legge processuale escludendo che a carico di sette dei diciassette indagati del processo, trasmesso per competenza territoriale dalla Procura romana, sussistessero i gravi indizi di colpevolezza necessari alla rinnovazione delle misure cautelari. Eppure è oggi proprio questo a fare scandalo: che un magistrato faccia prevalere la garanzia sulla pulsione repressiva, che un pubblico ministero, in un momento di crisi, faccia governare la sua scelta all’osservanza del diritto piuttosto che al giustificato, ma cieco, rifiuto di questo o quel fenomeno criminale. E’ successo con simile scandalo che la Cassazione prescrivesse i reati contestati nel processo Eternit, quando giudici di appello hanno ribaltato condanne in assoluzioni, perché nel tempo è maturata un’idea della giurisdizione cui si plaude solo se applica cautele, se somministra condanne e se provoca repressione. La mitezza delle sanzioni, la prudenza del principio di non colpevolezza, il riconoscimento delle garanzie corrono in questo clima difficile come distorsioni inaccettabili, un piegarsi al “nemico”, senza invece comprendere che è proprio il declinare dai principi liberali e democratici della nostra civiltà, l’abbandonarne le fondamentali garanzie di libertà, che significa arrendersi a quel nemico. Ed è per questo che ci sembra importante essere solidali con chi con umiltà e serietà fa il suo difficile lavoro di magistrato, senza perdere il proprio equilibrio e senza dare spettacolo per un pubblico di tricoteuses. E ci sembra in verità anche necessario farlo, vedendo che la magistratura associata, sempre pronta ad intervenire in difesa di più modesti interessi corporativi, e ad evocare improvvidi attacchi alla sua autonomia, resta in imbarazzato silenzio quando si tratta invece di tutelare quei magistrati che, sull’onda del populismo, vengono indicati al pubblico ludibrio sol perché hanno applicato la legge senza rispondere ai furori giustizialisti di turno.

 


Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato. - novembre 2015

di Giovanni Maria Flick**

Sommario: 1. Dalla repressione alla prevenzione della corruzione. – 2. Un modello pubblico o privato di prevenzione? – 3. I rischi della sovrapposizione fra i due modelli. – 4. La “privatizzazione” della prevenzione. – 5. Le indicazioni della legge- delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (n. 124/2015). – 6. Il professionista e la prevenzione: nel rispetto del princìpio di legalità sostanziale…; – 7. (segue) … nel contributo professionale all’organizzazione della governance e alla compliance.

 

1. Dalla repressione alla prevenzione della corruzione. – In passato la corruzione, allora non ancora sistemica, era confinata in un contratto illecito previsto dal codice penale in varie forme, per la compravendita di un atto – il più delle volte illecito, talora invece dovuto – del pubblico funzionario da parte del privato. Il contrasto alla corruzione si esauriva nella sua repressione.

Il quadro si è profondamente modificato negli ultimi tempi. Si pensi ai cambiamenti drastici (per lo più in peggio) della pubblica amministrazione: le privatizzazioni per motivi apparenti di efficienza, in realtà per motivi sostanziali di elusione dei pochi controlli pubblici rimasti; il dilagare della prassi dell’emergenza; la proliferazione di centri decisionali e di poteri di veto. Si pensi a quelli altrettanto drastici (in meglio, per così dire) della corruzione: dalla mazzetta alle triangolazioni, alle consulenze e alle compensazioni; dalla compravendita dell’atto a quella della funzione. Si pensi ai cambiamenti del mercato – non più nazionale, ma globale – e dell’operatività delle grandi imprese, nonché al moltiplicarsi dei competitori e degli interlocutori pubblici a livello internazionale.

Quei cambiamenti e l’inefficienza della giustizia penale nella repressione hanno indotto a spostare il focus da quest’ultima alla prevenzione. Seguendo una serie di indicazioni ed esperienze sovranazionali e straniere, si è di fatto privatizzata la prevenzione delegandola alle imprese, potenziali beneficiarie della corruzione commessa dai loro dipendenti o vertici apicali. Si è utilizzato a tal fine il sistema del bastone (la punizione) e della carota (l’impunità) per le imprese che non adottino o al contrario pongano in essere un sistema adeguato di compliance, per impedire la attività corruttiva dei loro operatori.

È una prevenzione non solo privatizzata, se pur sempre sotto il controllo dello Stato. É altresì affidata a una responsabilità imprenditoriale di organizzazione: nella valutazione e gestione del rischio di corruzione; nel monitoraggio delle aree ed attività a rischio; nella formazione dei dipendenti; nell’impegno dei vertici di impresa; nell’elaborazione di best practices e di codici etici; nella trasparenza; nel whistleblowing (l’incoraggiamento alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, con strumenti di tutela contro le ritorsioni o addirittura premiali).

Questa prospettiva è stata avviata dalla introduzione (con il d. lgs. 231/2001) della responsabilità penale – formalmente “amministrativa” – per omesso apprestamento delle cautele organizzative idonee ad impedire la commissione di reati da parte dei dipendenti o amministratori. Essa è stata potenziata con la legge 190/2012, accentuandone le caratteristiche pubblicistiche per applicarla alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; una premessa alla sua successiva applicazione sia all’area degli ecoreati e della sicurezza sul lavoro, sia – prima o dopo – a quella dell’evasione fiscale.

Nel frattempo la privatizzazione della prevenzione si sviluppava ulteriormente con la introduzione del delitto di corruzione privata; con il controllo pubblico attraverso la creazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e il conferimento ad essa di poteri sempre più incisivi; con l’introduzione di numerosi, onerosi e complessi obblighi di organizzazione (il piano triennale e il responsabile anticorruzione) e di trasparenza ed informazione.

Quegli obblighi si riferiscono all’amministrazione pubblica in tutte le sue molteplici realtà organizzative, fra loro diverse: grandi e piccole, centrali e locali, di stampo pubblicistico e di stampo privatistico. Un abito a taglia unica da adattare alle figure più disparate attraverso le acrobazie interpretative dell’autorità di vigilanza.

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2. Un modello pubblico o privato di prevenzione? – In questo contesto riemerge – con tutto lo strascico di difficoltà già sperimentate nel secolo scorso per un settore peculiare di impresa, quello del credito – il problema della distinzione fra pubblico e privato. La pietra d’inciampo è rappresentata dai c.d. enti di mano pubblica; dalle società controllate e/o partecipate dalla pubbliche amministrazioni centrali e locali; dalla tipologia inesauribile di forme diverse che la nostra fantasia è riuscita a creare (dai grandi protagonisti di impresa pubblica alla miriade di esperienze della finanza locale).

La sovrapposizione dall’etichetta pubblica a quella privata per le c.d. società di mano pubblica apre un duplice problema. In primo luogo, per esse si aggiunge ai numerosi interventi che si sono succeduti nell’ultimo quindicennio – in tema di governance delle società private e di controlli in sede societaria e di vigilanza del mercato – l’ulteriore controllo di stampo tipicamente pubblicistico previsto dalla legge 190/2012. Sicchè quelle società devono agire come private (al pari delle altre), ma devono essere controllate come pubbliche; con un costo non solo economico, in termini di burocratizzazione e di duplicazione quando non addirittura di triplicazione di interventi e di adempimenti fra loro non sempre coerenti e talvolta contraddittori.

In secondo luogo, si introduce fra le società quotate e operanti sul mercato una differenza rilevante negli obblighi di trasparenza e di informazione per quelle private tout court e per quelle di c.d. mano pubblica. Ne derivano evidenti conseguenze in tema di disparità di trattamento, di competitività, di confronto fra le prime e le seconde e con gli investitori esteri tanto attesi. Sono conseguenze ancor più paradossali, di fronte alla nuova prospettiva di contrasto alla corruzione mirata soprattutto a garantire la competitività e la par condicio di coloro che operano con la pubblica amministrazione, in concorrenza fra loro. La concorrenza è considerata oggi uno dei principali antidoti per combattere il diffondersi della corruzione.

Ne deriva altresì un problema di costituzionalità – o quanto meno di opportunità – per disparità di trattamento in un contesto di alterazione della par condicio concorrenziale per ragioni di ordine soggettivo (la presenza di azionariato pubblico; o lo svolgimento di attività con finalità pubbliche) che probabilmente non giustificano tale disparità. Né può escludersi che – come avvenne a suo tempo per il settore creditizio – la giurisprudenza tenda ad una parificazione verso l’alto in chiave pubblicistica anche per gli operatori privati, anziché verso il basso in chiave privatistica per gli operatori degli enti di mano pubblica.

Inoltre lascia perplessi la prospettiva – delineata nelle linee-guida – di distinguere ai fini della salvaguardia della par condicio non tanto i soggetti tenuti o meno alla trasparenza di stampo pubblicistico, quanto le attività organizzative e/o funzionali cui applicare o meno tale criterio: con il rischio di una frammentazione casistica, di incertezze, di contenzioso e – in ultima analisi – di poca chiarezza e certezza nella definizione e delimitazione di obblighi essenziali per l’operatività delle società stesse.

Queste perplessità trovano parziale conferma nelle osservazioni critiche che la stessa ANAC formula reiteratamente (nelle linee-guida da essa emanate nel marzo 2015), con riferimento al sistema normativo vigente: «…L’ambito soggettivo di applicazione delle norme è particolarmente vasto ed eterogeneo… il quadro normativo che emerge dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative e non tiene conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati a cui si applica». Da ciò il reiterato riferimento dell’Autorità alla necessità di una “interpretazione costituzionalmente orientata” e di linee-guida per adeguare il quadro normativo generale ed onnicomprensivo alla molteplicità di situazioni – eterogenee e fra loro diverse – da disciplinare.

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3. I rischi della sovrapposizione fra i due modelli. – Il ricorso alla via della prevenzione e della sua “privatizzazione” richiede un coinvolgimento pieno degli operatori economici privati, rectius di stretta sinergia ed interazione fra l’etero-integrazione di stampo pubblicistico e la self-regulation di stampo privatistico. Tuttavia, una condizione preliminare ed ineliminabile dell’efficacia/efficienza del sistema di prevenzione è rappresentata dalla semplificazione del sistema normativo di prevenzione, nonché della sua facile accessibilità e conoscibilità.

Il problema è reso ulteriormente complesso in termini generali dal fatto che la linea di fondo del sistema di prevenzione è rappresentata, per quanto riguarda gli enti economici e le società c.d. di mano pubblica, dall’innesto in blocco del modello pubblicistico sulla disciplina privatistica di controllo e compliance preesistente e vigente secondo il modello privatistico introdotto dal D. lgs. 231 del 2001. Tali enti e/o società vengono attratti nel perimetro della pubblica amministrazione alla stregua di una serie di parametri o inidonei e superati (il riferimento al rapporto di  impiego pubblico) o generici e di non agevole delimitazione interpretativa. Essi sono costituiti dal controllo di fatto ex art. 2359 c.c. in termini di influenza dominante o di maggioranza azionaria; e/o dagli indici di “attività di pubblico interesse” nonché di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.

Quanto alla sovrapposizione fra il sistema di controllo e prevenzione nascente del quadro normativo in esame ed i preesistenti sistemi di controllo derivanti dal modello organizzativo societario o dall’iniziativa organizzativa e dall’autonomia d’impresa, occorre poi tener presente che nell’ultimo decennio una serie di interventi normativi ha profondamente modificato i princìpi e le regole di governo dell’impresa (soprattutto per la grande impresa e le società quotate). Si tratta di interventi che hanno inciso in modo positivo sulle regole in tema di amministrazione: dal ruolo strategico del consiglio di amministrazione al contenuto dei doveri di vigilanza e alla responsabilità per l’organizzazione. Occorre invece intervenire ulteriormente sul coordinamento tra organi e funzioni, per superare e condurre a omogeneità la funzione di controllo, tuttora frammentata in una pluralità di segmenti e di organi.

In questo contesto, l’ulteriore accrescimento della pluralità dei soggetti e dei tipi del controllo, a carattere rispettivamente privatistico e pubblicistico, può indurre fenomeni di sovrapposizione fra le aree di controllo e di duplicazione delle attività, con potenziali rischi di deresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti nonché con aggravio dei costi.

Si deve assicurare un equilibrio tra la necessità di prevenzione e controllo e il rischio di imporre alle imprese oneri burocratici eccessivi o/e inefficienti; l’eccesso di regole può spingere ad una loro applicazione formalistica ed a comportamenti elusivi (cosmetic compliance). Da ciò la opportunità (se non la necessità) di un’attenta verifica sulle conseguenze suscettibili di derivare dalla sovrapposizione al sistema privatistico – già di per se problematico e bisognoso di ripensamenti e di aggiustamenti – di ulteriori oneri di stampo lato sensu pubblicistico, suscettibili di indurre ulteriori aspetti di duplicazione e di costo.

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4. La “privatizzazione” della prevenzione. – In sintesi, nell’attuale contesto sistemico di corruzione la prevenzione è necessaria quanto la repressione. Essa dovrebbe mirare non tanto alla scoperta di reati già commessi od alla ricerca di prove di essi, quanto e soprattutto alla realizzazione di un contesto organizzativo e di trasparenza che cerchi di impedire e/o ostacolare la commissione di reati, rendendola più difficile e più rischiosa. A tal fine, la prevenzione da parte dello Stato dovrebbe mirare ad introdurre un conflitto di interessi tra i protagonisti del patto occulto corruttivo; dovrebbe potenziare l’utilizzo dei c.d. reati-sentinella; dovrebbe perseguire la semplificazione normativa e l’efficienza organizzativa.

In coerenza alle indicazioni e tendenze sovranazionali, la prevenzione dovrebbe essere demandata in prima battuta agli operatori di settore, sotto il controllo e con l’individuazione di criteri, soglie e obiettivi da parte dello Stato. Il coinvolgimento degli operatori nella prevenzione è giustificato: sia dalla intervenuta penalizzazione della c.d. corruzione privata e dalla sua parificazione a quella pubblica, che richiede la prevenzione di entrambe; sia dalla lesione alla par condicio concorrenziale, che costituisce oggi un nucleo essenziale dell’offesa arrecata dalla corruzione.

La prevenzione “privata” della corruzione dovrebbe fondarsi in primo luogo sull’articolazione degli organi e funzioni di controllo interni societari, previsti dal vigente quadro normativo generale e di settore. Essa dovrebbe fondarsi in secondo luogo sulla adozione, da parte degli operatori e nell’ambito della loro autonomia organizzativa, di ulteriori cautele e buon pratiche nel contesto della self-regulation: con conseguenze di ordine premiale o, in caso contrario, di ordine sanzionatorio. Lo Stato dovrebbe e potrebbe intervenire per verificare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza, il rispetto del quadro normativo societario e della sua integrazione in termini di self- regulation; e – occorrendo – per imporne l’adeguamento.

Per contro, l’attrazione delle c.d. società di mano pubblica nella sfera della pubblica amministrazione – sulla base di indici formali e/o contenutistici vaghi e generici – al fine di imporre loro modelli di controllo e di trasparenza pubblicistici ed uniformi, a carattere generale, può creare molteplici inconvenienti (incertezze interpretative e contenzioso; duplicazione di interventi; aumento di costi; rischi di sovrapposizione, di burocratizzazione e di inefficienza etc.; disparità di trattamento tra operatori…). L’opzione pubblicistica è già stata sperimentata negli anni ’70 del secolo scorso con esiti negativi per il controllo della patologia nell’attività di impresa bancaria, attraverso l’applicazione ai suoi operatori della qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e del c.d. statuto penale della pubblica amministrazione.

Sembra perciò incoerente e problematico applicare all’attività di prevenzione di una prospettiva (quella dell’inquadramento pubblicistico e della dilatazione del concetto di pubblica amministrazione) già percorsa ed abbandonata a suo tempo per l’attività di repressione. Una simile prospettiva potrebbe nuovamente condurre a riconoscere in via interpretativa la qualità di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.) all’operatore delle società di c.d. mano pubblica; con conseguenze negative agevolmente intuibili sotto il profilo della par condicio, dell’operatività nel mercato globale, dell’incentivo all’investimento estero.

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5. Le indicazioni della legge-delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (n. 124/2015). – Concludendo, che fare ai fini di una prevenzione efficace, nella possibile alternativa tra un intervento di stampo pubblicistico; un intervento di carattere settoriale nell’ambito societario; un intervento che sia espressione dell’autonomia organizzativa: coltivarli tutti, o qualcuno, o (in pratica) nessuno? La prospettiva più logica sembra essere quella di puntare a una disciplina semplificata e efficiente; unitaria ed uguale per tutti (privati tout court e privati di mano pubblica); calibrata sulle peculiarità privatistiche del loro modo di agire e della loro autonomia organizzativa e operativa; con un controllo rigoroso dello Stato sulla applicazione di quella disciplina.

È questa l’indicazione proposta pressoché testualmente dalla legge delega n. 124 del 2015 per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nel comma 1 lett. a dell’art. 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nel capo IV, dedicato alle Deleghe per la semplificazione normativa) si propone il criterio direttivo della “distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d’impresa”. Inoltre all’art. 18 comma 1 lett. h si propone il criterio direttivo della “eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo”.

Preliminarmente, al comma 1 lett. a e c dell’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, nel capo I, dedicato alle Semplificazioni amministrative) si propongono – per l’adozione di “disposizioni integrative e correttive” dei d. lgs. n. 33 e 39 del 2013 – il criterio direttivo della “precisazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, nonché il criterio direttivo della “riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche”, in aggiunta ai criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 35 e 50 della legge n. 190 del 2012.

Quelle proposte della legge delega sono indicazioni (o promesse ed impegni?) essenziali per contribuire a passare effettivamente dalla cultura e dall’ipocrisia della legalità formale allo sviluppo di una cultura della legalità sostanziale e quindi della reputazione e della vergogna (Volkswagen docet): in mancanza di quest’ultima, le leggi rischiano (come diceva Giolitti) di essere interpretate per gli amici e applicate per gli altri; rischiano di rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili, ed ancor più difficili quelle (come il contrasto alla corruzione) che già sono di per sé difficili.

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6. Il professionista e la prevenzione: nel rispetto del princìpio di legalità sostanziale…; – Le prospettive attuali di contrasto alla corruzione – che privilegiano la prevenzione e la sua privatizzazione rispetto alla repressione, affidando le prime soprattutto alla responsabilità e all’organizzazione di impresa – suggeriscono infine una riflessione specifica sul ruolo e sulla responsabilità dei liberi professionisti (segnatamente gli avvocati, i commercialisti, i consulenti di impresa, i consulenti del lavoro ed i notai). È una riflessione che in questa sede può essere soltanto accennata; ma merita un approfondimento perché potrebbe segnare in qualche modo il futuro della professione e della consulenza, nel contesto della svolta che il contrasto alla corruzione propone per il diritto penale più in generale.

Il primo aspetto di questa riflessione – di interesse particolare per la consulenza giuridica – è rappresentato dalle conseguenze della divergenza che si è sviluppata tra il princìpio di legalità formale, tradizionale e consolidato nell’esperienza italiana alla luce dell’art. 25 2° comma Cost.; ed il princìpio di legalità sostanziale, formatosi nell’esperienza sovranazionale europea alla luce della sua formulazione nella Convenzione EDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché alla luce della sua elaborazione nella giurisprudenza delle due corti europee (EDU e di Giustizia). Il primo significato di quel princìpio si radica soprattutto sulla fonte della norma (la c.d. riserva di legge); il secondo significato si radica soprattutto sul contenuto della norma quale risulta dalla elaborazione giurisprudenziale. Insomma, la norma non per come nasce dalla legge, ma per come vive nella giurisprudenza ed è come tale accessibile nonché prevedibile nell’esito della sua applicazione.

Con una decisione del 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c. Italia) – divenuta oramai famosa – la Corte di Strasburgo, senza innovare la sua giurisprudenza, ha confermato la sua visione sostanzialistica della norma e della “materia penale”, indipendentemente dalla qualificazione formale della prima da parte della legislazione nazionale. Valgono in tal senso i c.d. Engel criteria, consolidati e richiamati dalla Corte per l’applicazione delle garanzie processuali e sostanziali alla “materia penale” in ragione della natura delle violazioni e della afflittività delle sanzioni applicabili, anche in presenza di una qualificazione formalmente amministrativa di queste ultime, da parte del legislatore nazionale.

La maggior attenzione al contenuto della norma, anziché alla sua fonte, è particolarmente presente nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla corruzione. Ad esempio, solo tardivamente con la legge 190 del 2012 – il legislatore italiano ha ratificato e fatto propria un’evoluzione giurisprudenziale che tendeva a sostituire la compravendita del singolo atto con quella della funzione. Ancora e soprattutto, la normativa più recente in tema di misure cautelari reali nei confronti dell’impresa (cfr. da ultimo il D.L. n. 90 del 2014) ha introdotto una pluralità di strumenti di incerta definizione, di possibile sovrapposizione reciproca, di ambiguità nei presupposti per la loro applicazione, di complessità e difficoltà nell’attuazione. Sono misure ben lontane dalla tipicità che qualifica la previsione e la disciplina delle misure cautelari personali in tema di libertà delle persone fisiche; e testimoniano ancor di più il progressivo allontanarsi della prevenzione dal princìpio di legalità formale e dal rispetto della riserva di legge.

Da ciò è agevole desumere una nuova prospettiva della logica difensiva rispetto a quella già tradizionale. Non si tratta più e tanto dello sforzo per dimostrare che una certa situazione di fatto non rientra nella previsione normativa formale proposta dal legislatore (ad esempio, il passaggio da una accettabile interpretazione estensiva ad una inammissibile interpretazione analogica); quanto dello sforzo per dimostrare l’estraneità e la non riconducibilità di tale situazione al contenuto della norma vivente. Si tratta cioè di attribuire maggior attenzione alla sostanza, più che al virtuosismo interpretativo e concettuale.

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7. (segue) …nel contributo professionale all’organizzazione della governance e alla compliance. – Un secondo aspetto della riflessione è rappresentato dalla maggior attenzione che il professionista/consulente dovrà dedicare alla fase di prevenzione; quindi alla elaborazione delle regole di compliance e della loro applicazione, nonché alla formazione a tal fine nell’impresa. Insomma, una prospettiva ed un’attività soprattutto ante delictum e per evitare quest’ultimo, più che post delictum per difendere le persone e le imprese dell’accusa di aver concorso in qualche modo a commetterlo o a non impedirlo.

La filosofia della prevenzione diviene quella di chiedere all’impresa di formulare nella propria autonomia e poi di applicare delle regole – di compliance, di governance, di organizzazione che siano adatte alla sua realtà ed in grado di impedire effettivamente la corruzione al suo interno. È questa la condizione per evitare che dall’alto (dal giudice o dal legislatore) vengano imposte all’impresa delle regole certamente meno adatte delle prime alla sua realtà ed operatività. A tal fine occorrerà il contributo di esperti che aiutino l’impresa stessa ad evitare da un lato una cosmetic compliance inutile; ad evitare dall’altro lato una regolamentazione o insufficiente o comunque inadatta a conseguire il risultato voluto.

Tale prospettiva appare essenziale sotto più aspetti. In primo luogo, vi è quello della prevedibile estensione di questo clichet di prevenzione anche ad altri settori, oltre a quello del contrasto alla corruzione. Penso all’area degli ecoreati e a quella della sicurezza sul lavoro, che coinvolgono egualmente e forse più ancora l’organizzazione di impresa e la compliance. Penso all’area della evasione fiscale, che prima o dopo verrà attratta anch’essa in quest’orbita, alla stregua dei segnali che già si colgono ora attraverso la confisca all’impresa del c.d. risparmio fiscale derivante dall’evasione, qualificato dalla giurisprudenza come profitto del reato.

In secondo luogo vi è l’aspetto della collaborazione – talvolta inevitabile, spesso opportuna e comunque destinata a svilupparsi ulteriormente – con l’autorità di polizia e giudiziaria. Si affaccia da parte di taluno addirittura il timore che la “privatizzazione della prevenzione” possa divenire in qualche modo una “privatizzazione delle indagini e del processo penale”; con tutte le implicazioni, complicazioni e responsabilità che possono derivarne per l’impresa medesima su vari fronti, a cominciare da quello del rispetto dei diritti e della privacy dei dipendenti.

È una prospettiva che può sembrare assai lontana e paradossale. Può lasciar intravedere sviluppi e timori di funzionalizzazione dell’impresa evocati da certe tendenze, che trovano qualche riscontro in iniziative legislative rivolte all’introduzione e alla generalizzazione del c.d. whistleblowing: la segnalazione – per ora volontaria e delimitata ai pubblici impiegati; ma un domani forse e secondo taluno doverosa ed estesa ai privati – delle irregolarità e delle ipotesi di maladministration di cui si venga a conoscenza sul posto di lavoro.

“L’iniziativa economica privata è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost.). Ciò vuol dire che, a differenza del modo già tradizionale di perseguire il profitto a qualsiasi costo (compreso il “costo” dell’illegalità, della corruzione, del degrado ambientale, dell’assenza di sicurezza per chi lavora: tutti “costi” che gravano sulla collettività e su altri, più che sull’imprenditore), occorre entrare nella logica che il rischio-corruzione, il rischio-illegalità e il rischio-reputazione sono una componente del rischio d’impresa al pari del rischio industriale, finanziario, di mercato etc. La consulenza e la collaborazione del professionista per evitare quei rischi diventa perciò una componente essenziale dell’organizzazione di impresa: prima, però, e non dopo che i guasti si siano verificati.

3 novembre 2015 - * Intervento per il seminario su “Legalità e prevenzione della corruzione - Il ruolo e la responsabilità dei liberi professionisti”. Prato, Auditorium Camera di Commercio, 6 novembre 2015. - ** Presidente emerito della Corte Costituzionale.


L'intervento del Prof. Spangher al Congresso di Cagliari - settembre 2015

di Giorgio Spangher

Ringrazio il Presidente Migliucci delle affettuosissime dichiarazioni di ieri, che ricambio. Ognuno lavora, vedete, con la sua cassetta degli attrezzi e io lavoro con la mia. Io dico che guardando un processo penale - guardate parlerò poco - si capisce tutto. Si capisce tutto di un paese; si capisce perché non c’è niente di più politico del processo penale; perché si capisce come sta il rapporto fra processo e paese sotto il profilo della democrazia; si capisce anche dentro al processo e fuori da esso dove stanno i poteri.

Ci sono due possibili definizioni del processo penale. Il processo penale è finalizzato, attraverso delle regole, ad accertare se una persona ha commesso un fatto e se un fatto è avvenuto. Questa è una definizione. Ce n’è un’altra: il processo penale, attraverso delle regole, accerta se un fatto è avvenuto e se una persona l’ha commesso. Queste due affermazioni apparentemente sono uguali, ma rappresentano due mondi e su questi due approcci al processo penale noi continuiamo a non capirci, perché naturalmente una visione del processo porta a determinate conseguenze logiche, coerenti, purché, come dice Canzio: “Tutto si tiene”, l’altra porta ad altre conseguenze. Faccio un esempio: l’igiene processuale. Ne parlerò successivamente a proposito dell’abbreviato. Vedete, noi siamo caduti, a mio sommesso avviso, in una trappola, la trappola del contraddittorio, al di là di ciò che dice Delfino Siracusano. In un recente convegno a Ferrara si parlava del contraddittorio e mi sono non divertito, ho chiesto ad un mio assistente di cercare, attraverso internet, se nella legge delega figurava la parola “contraddittorio”. Non figurava la parola “contraddittorio”. Figurava un’altra parola: “oralità”. Vedete tra contradditorio ed oralità c’è la differenza dei modelli processuali. Vi siete mai chiesti perché l’unica nullità assoluta del Codice di Procedura Penale sia il 525 comma 2? Perché? Perché il principio di oralità era centrale nella riforma dell’88; non lo era il principio del contraddittorio, che era la conseguenza dell’oralità, non la premessa del processo. E quindi io vi invito caldamente, cari avvocati, a difendere strenuamente l’art. 525 comma 2, che è sotto attacco costante. E vi chiedo la cortesia, quando chiedete la rinnovazione, di sentire, magari per fargli una domanda sola a quel testimone che volete risentire, perché se cade l’art. 525 comma 2 cade l’ultima forma di oralità del processo. Fortunatamente per noi c’è anche chi sta peggio di noi: ci sono i moldavi, ci sono gli ucraini, ci sono i rumeni e dobbiamo ringraziare gli ucraini, i rumeni e i moldavi se ci hanno spiegato che davanti al giudice d’appello la prova si deve rinnovare, nell’oralità; dobbiamo ringraziare la Corte Europea, perché altrimenti noi saremmo caduti nella trappola del contraddittorio, che è una garanzia e nessuno la vuole escludere, ma l’oralità lo è di più. L’oralità è molto più per il processo, e su questo tornerò.

Ringraziamo, quindi, la Corte Europea: adesso abbiamo un presidente italiano della Corte Europea. Bisogna però vigilare finché, guardate, anche la Corte Europea è sotto attacco, è sotto attacco della nostra Corte Costituzionale; penso alla sentenza 49 del 2015 sul caso Varvara. C’è una norma del Codice di Procedura Penale, anzi una norma di attuazione, che nessuno si ricorda che c’è, ed è l’art. 146 delle disposizioni di attuazione che vi descrive l’aula dell’udienza e vi dice che il testimone va visto, sta scritto nel Codice di Procedura, ed è frutto di quella logica che sposta il processo sul dibattimento e non sul contraddittorio. Perché di contraddittori ne abbiamo tanti, ma sono deboli rispetto all’oralità. Il contraddittorio ci ha permesso di avere un 238 bis, un 190 bis, un 392, un recupero di tutto. Dicevo pensate perfino la II Sezione della Cassazione recentemente ha emesso una sentenza di applicazione dell’art. 525 comma 2, però c’erano stati due giudici, in primo grado e in secondo grado, che avevano negato la rinnovazione, e la Cassazione ha dovuto annullare.

Sulla ipotizzata Riforma Orlando, ci sono alcuni elementi negativi, ne parlerà Filippi. Io ritengo che nella delega delle intercettazioni c’è un punto di grande debolezza: l’art. 103. Quella frase, quella direttiva, è troppo scarna. Mi avevano chiesto di fare, di suggerire un’ipotesi di modifica della direttiva, quell’indicazione del mero difensore, innanzitutto, è modesta, perché non c’è solo il difensore, c’è il consulente tecnico e c’è anche l’investigatore privato. Il 103 va riscritto. La formulazione dell’art. 104 non mi piace, perché non vorrei che fosse lo strumento per dire tutte le volte in cui ci sono quei reati si può fare il differimento del colloquio col difensore; non vorrei che la formula inducesse a ritenere che c’è una sorta di apertura a differire, e comunque lo ridurrei ai tre casi, ai tre casi di cui all’art. 275 comma 3, non tutto l’art. 51 comma 3 bis, quater e quinquies.

C’è una cosa che mi interessa naturalmente, vado per punti, perché tanto parliamo tra persone che si capiscono, bisogna assolutamente omologare le discipline delle misure cautelari personali con quelle reali; non è più possibile concepire le cose al di fuori delle garanzie.

DOTT.SSA LA ROSA

Scusi professore, ci sono anche molti giornalisti in sala quindi magari se non solo per…

PROF. GIORGIO SPANGHER

Sì, glielo spiego. Si deve omologare la disciplina di garanzia delle procedure di impugnazione delle misure cautelari reali sulle misure cautelari personali. C’è un attacco all’art. 324 comma 7 da parte della giurisprudenza che va assolutamente stoppata. Tornerò.

C’è un secondo piano, spero di essere chiaro, per chi fa questo mestiere capisce cosa vuol dire misure cautelari personali e misure cautelari reali e come sono diverse le due discipline che invece vanno omologate: la fabbrica non è mattoni, la fabbrica è cose, è anima, è operai, è azienda, è lavoro, è tutto. Si deve parlare di libertà al plurale, non solo di quella fisica.

(Applauso).

Stiamo arrivando in ritardo su di un punto. In ritardo, perché bisognava capirlo prima ed intervenire prima, torneremo a parlarne a Cagliari tra un mese: lo spostamento che c’è tra il processo penale e la prevenzione. Si cerca di spostare l’ottica del processo già debole, con garanzie deboli, su un procedimento di prevenzione ancora meno garantito. Questo non è ammissibile.

(Applauso).

Vado per punti poi arrivo all’ultimo.

La prescrizione: ho sempre fatto, meglio faccio ultimamente una provocazione, togliamola la prescrizione. Qual è la durata ragionevole del processo? Perché vorrei capire qual è la durata ragionevole del processo. Finora la durata ragionevole del processo è stata utilizzata per ridurre le garanzie. Cioè si dice: siccome c’è la durata ragionevole del processo si riducono le garanzie.

(Applauso).

Molto bene. Molto bene. Allora diciamo la battaglia sulla prescrizione non si può fare, ma allora deve essere accompagnata da cadenze rigorose. Io so, come ha detto un collega magistrato, non mio collega, vostro collega magistrato, che se c’è una cosa per la quale i magistrati hanno l’orticaria che li rende ansiogeni sono i termini e l’abbiamo visto con l’art. 415 bis, ma i termini servono all’imputato innocente. Ora la garanzia costituzionale della durata ragionevole è un elemento essenziale. Volete allungare la prescrizione? Accompagnatela, almeno, con la durata ragionevole del processo; ma individuare la durata ragionevole del processo vuol dire individuare le sanzioni per la violazione della durata ragionevole del processo.

(Applauso).

Non ci sono santi, perché allungare la prescrizione vuol dire allungare il processo ed allora quell’allungamento va compensato con durata ragionevole. In Germania, io sono contrario, si ottiene una riduzione di pena; si può, invece, annullare il bonus: cioè, hai sfondato, non recuperi il tempo della sospensione. Bisogna trovare un equilibrio tra questi due momenti, se n’è discusso ieri. Oppure sarebbe meglio la perdita dell’azione secondo la proposta Fiorella, ma a tanto non si potrà arrivare.

Il modello. Lei mi chiedeva prima che cosa penso. Recentemente ho visto un film, amo molto il cinema, giustamente diceva quest’avvocato: “È più facile con questo processo difendere un colpevole che un innocente”. Vi spiego perché. Perché il modello processuale che si sta costruendo è tutto legato sul colpevole che si vuol far uscire dal processo. Patteggiamenti, nessuna opposizione al decreto penale, rito abbreviato, messa alla prova, condotte riparatorie, etc.  Vi faccio una domanda, ma è possibile che nella legge italiana si possa scrivere che si fa un abbreviato su prove infette? Ma è possibile che si dica che non si possa proporre un’eccezione di incompetenza per territorio, di nullità e di inutilizzabilità? Però state attenti è un boomerang, perché da nessuna parte sta scritto che le prove inutilizzabili sono quelle dell’accusa; se l’avvocato vi presenterà prove inutilizzabili della difesa,  saniamo anche quelle? Se si presenteranno prove nulle, per nullità intermedia presentate dalla difesa, saranno sanate pure quelle? Certo che sì. Ma mi pare che sia un po’ esagerato. Patteggiamento? Ma il patteggiamento ormai è diventato una condanna; dopo l’ultima modifica, addirittura bisogna fare le restituzioni. Cioè, si prevedono, anche le condotte riparatorie, in altri termini si instaura un meccanismo di natura premiale per il colpevole. Siccome so che devo andare in fretta vi faccio una domanda, vi dico ancora una cosa. La battaglia sulla confessione, la richiesta di condanna, attenzione, è stata una vittoria a metà, perché sostanzialmente neppure la magistratura la voleva, perché veniva ad affermare sostanzialmente che premiava il colpevole, quello che non aveva nulla da perdere, nel senso che c’erano già tutte le prove della responsabilità ed avrebbe addirittura avuto uno sconto di pena. Cioè, il sistema è costruito tutto sul colpevole. E allora la domanda è questa: e l’innocente? Ecco, io qui propongo una cosa alle Camere Penali: l’innocente che rischia il processo, l’innocente che rischia il processo e lo ottiene, perché non accetta gli sconti di pena, perché scommette sulla sua innocenza, che diritti ha? La domanda è: che diritti ci sono rispetto alle confische, ai sequestri rivelatisi ingiusti? Che diritto ha l’innocente che non ha accettato e che ha ottenuto il riconoscimento dell’innocenza quando nei confronti delle iniziative difensive sono aumentati anche i costi, i rischi delle sanzioni alla cassa delle ammende per le impugnazioni inammissibili o per i gravami rigettati? C’è un principio che le Camere Penali devono fare proprio; questa è la battaglia politica delle Camere Penali: il riconoscimento della rifusione delle spese di difesa. Questo è un elemento fondamentale. Fondamentale.

(Applauso).

E dico anche perché: perché, vedete, le battaglie si fanno per i diritti e se volete aggregare al referendum sulla separazione delle carriere qualcosa di utile abbinatelo con il riconoscimento del diritto ai risarcimenti per l’innocente. C’è una garanzia costituzionale, l’art. 24 Cost., riparazione dell’errore giudiziario che non è solo revisione e c’è un articolo 2 della Costituzione che è il principio di solidarietà; gli artt. 2 e 24 Cost. possono creare le condizioni perché le Camere Penali facciano una seria battaglia nei confronti non dei magistrati, ma per i diritti degli imputati innocenti, per ottenere la rifusione delle spese e dei danni da attività giudiziaria lecita, perché se il colpevole viene tutelato, l’innocente mi pare venga meno tutelato. Grazie.

(Applauso).

 


Riflessioni a margine del Congresso - di Marcello Gallo - settembre 2015

di Marcello Gallo

Dico subito che, alla vigilia di un congresso indetto dall'Unione delle Camere penali per discutere di ciò che è vivo e ciò che è morto del nostro sistema penale, sostanziale e processuale, mi piace riflettere su una sentenza che, senza tema di esagerare, penso costituisca un punto fermo sia esegetico che dommatico. È una sentenza della Corte di Cassazione, II sezione penale, depositata in data 4 agosto 2015. Non mi nascondo che si tratta di compiacimento in buona misura partigiano: non è da ieri che apprezzo in modo particolare il lavoro e lo stile di lavoro dei Giudici di legittimità. Ma c'è di più: mi colpisce il coraggio intellettuale che prendere posizione netta e precisa su un tema particolarmente dibattuto ha richiesto.
A questo punto mi accorgo che, contrariamente al solito, mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo: veniamo allora al sodo e si vedrà che l'entusiasmo non è ingiustificato. La res iudicanda: che cosa è e quale struttura abbia il cd. concorso esterno ad associazione di stampo mafioso e, potremmo aggiungere, ad un reato associativo in genere. Concorso esterno sembra alludere, per ovvia necessità logica, ad una forma di concorso, contrapposta alla prima, in quanto interna. Ma concorso interno è espressione che sarebbe priva di senso: il concorrente interno non è altri che l'autore, rectius: il coautore, necessario. E di ciò si è talmente convinti che alla locuzione non si è mai fatto ricorso. Si discorre di «concorso esterno» e si preferisce dimenticare quello che ne sarebbe l'indispensabile contrappunto: il concorso interno. Non sono questioni puramente terminologiche o, per dirla tutta, di mere parole. Chi utilizza questa espressione di recente conio tende evidentemente a porre una qualche distanza fra ciò che qualifica concorso esterno e il concorso di più persone nel reato retto, con funzione incriminatrice ex novo, dagli artt. 110 ss. c.p. Questo, naturalmente, per consentire la più ampia applicazione della ipotesi concorsuale «esterna». Al tempo stesso, però, fornisce a chi sostiene l'inaccettabilità della costruzione gli argomenti più solidi.
Metto da parte l'obiezione fondata sulla stretta legalità. I fautori della figura in discorso parlano, senza mezzi termini, oserei dire, in un sistema che non conosce il vincolo del precedente, sfacciatamente, di istituto creato dalla giurisprudenza. Sorvolo sulla stretta legalità perché chi parla di «reato» di fonte giurisprudenziale parte proprio dalla premessa, esplicita o implicita, che ci sono regole ormai superate: la vivacità e la velocità dell'esperienza giuridica attuale sarebbero incompatibili con un qualcosa che cristallizza e fissa fino a nuovo ordine i modi di creazione del diritto. Punto di vista, questo, a mio avviso che non tiene conto della funzione essenziale della regola giuridica. Ma è un'altra storia. Qui affrontiamo la questione come ha fatto la sentenza da cui prendo le mosse: in base a quanto prescrive il nostro diritto positivo. Su tal via ci chiediamo che conto bisogna fare dell'idea secondo la quale tra la condotta del concorrente esterno e quella dei partecipi necessari sarebbe sufficiente un semplice rapporto di contiguità. Relazione quanto mai evanescente ed incolore, estranea ad ogni canone di diritto positivo: prescinderebbe tanto da un apporto causale quanto da una cooperazione all'offesa penalmente rilevante. Ragioniamo, allora, seguendo il filo del discorso della Suprema Corte, alla stregua degli artt. 110 ss. c.p, con particolare riferimento alla funzione incriminatrice ex novo del concorso eventuale alla funzione, cioè in forza della quale sono ritenuti partecipi soggetti che non hanno posto in essere una condotta conforme alla fattispecie criminosa, monosoggettiva o plurisoggettiva che sia.
Dal punto di vista dei requisiti oggettivi dell'atto di partecipazione, sarà indispensabile un contributo causale alla permanenza e al funzionamento della struttura plurisoggettiva (struttura, nella maggioranza dei casi, di tipo associativo). Dal punto di vista dell'elemento psicologico, il concorrente eventuale dovrà aver consapevolezza del dolo, quasi sempre specifico, degli autori del reato plurisoggettivo: non dovrà condividerlo. È sufficiente la volizione del proprio comportamento attivo ed omissivo, accompagnata dalla rappresentazione del contributo causale e di ciò che vogliono e si rappresentano gli autori diretti del reato plurisoggettivo. Dal concorso eventuale vanno distinti il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e reale (art. 379 c.p.). Sia l'uno che l'altro sono imperniati sull'aiuto prestato non alla struttura plurisoggettiva, bensì ad una o più delle persone che ne fanno parte. Se l'agente si rappresenti anche una seria possibilità di appoggio alla struttura, ci sarà concorso con dolo eventuale e, conseguentemente, esclusione del favoreggiamento.
Conclusioni, si dirà, di una «tranquilla discussione accademica» destinate a pagine più o meno riuscite di una monografia o di un manuale, apprezzabili quanto si vuole ma che spesso lasciano il tempo che trovano. Nient' affatto. Dommatica ed esegesi si sostanziano in parole: in rebus iuridicis alle parole seguono, di regola, fatti. Questi fatti sono destini umani. Ora, leggere e riportare il concorso esterno a concorso eventuale significa, ripeto, ancorare la responsabilità a presupposti precisi sufficientemente tipicizzati - quanto esige, insomma, un sistema che, almeno per ciò che concerne la certezza del suo tradursi in evento storico, si pone uguale per tutti.


I media, il processo e l'ircocervo ipnotico. di Francesco Petrelli - maggio 2015

Riflessioni a margine del Convegno “Informazione e Giustizia” di Torino

di Francesco Petrelli

Si è tenuto a Torino, l’8 e 9 maggio, il convegno organizzato dall’Osservatorio Media e Processo dell’Unione Camere Penali Italiane, con la partecipazione di autorevoli docenti, giornalisti, avvocati e magistrati e con la partecipazione straordinaria di Daniele Soulez Larivière, avvocato penalista francese, autore nel 1993 di un testo oramai classico che ha indagato per la prima volta gli intrecci pericolosi fra giustizia penale e informazione.
Merito del Convegno è stato non solo quello di aver svelato, attraverso la voce di tutti i suoi interpreti, quel complesso rapporto che oramai lega strettamente l’informazione all’esercizio della giurisdizione, ma anche quello di aver fatto cadere il velo di ipocrisia che spesso copre le discussioni in materia, ponendo tutti, avvocati, giornalisti e magistrati, a confronto diretto con la realtà di un fenomeno che appare nel tempo deformare sempre più l’immagine ed i connotati stessi del processo penale.
E’ forse vero - come ha detto Filippo Facci - che il “circo mediatico-giudiziario” (secondo l’espressione coniata dal maitre Soulez Larivière) più che un problema sia oramai un dato di fatto. Uno di quegli abiti mentali che lentamente sedimentano nel tempo e vanno a formare il sostrato culturale, le abitudini e le ritualità stesse di una collettività intera. Ma dovremmo forse partire da un altro punto di vista, che scenda nelle viscere di questo “dato di fatto” e ne faccia nuovamente un problema: tanto il processo quanto l’informazione hanno a che fare con la verità, cercano la verità, la controllano e la sanzionano. O almeno dovrebbero. Perché dunque meravigliarsi che procedano a braccetto, che possano essere di fatto – come si legge nel sottotitolo del convegno – una sinergia! Credo che questa sia, nel profondo, la radice del problema, ovvero di quel “dato di fatto” che torna ad essere un problema.
Perché è proprio questa sinergia, a ben vedere, che può a volte degenerare in una perversione. Occorre infatti accordarsi sul significato delle parole e dare forma all’idea che noi abbiamo di Informazione e di Processo. Se il processo penale è il fare giustizia, il che costituisce la manifestazione più ampia e più piena di esercizio di uno dei poteri dello Stato, come può l’informazione, classicamente intesa come cane da guardia del potere, farsene servitrice, avallarne acriticamente l’operato, elogiarne indistintamente le performances? Si dovrebbe riflettere in particolare sulla circostanza che la verità dei media e quella del processo hanno una qualità assai differente e guai confondere questi due tipi di verità, entrambi necessari alla democrazia, ma che risultano utili al suo sviluppo solo se tenuti distinti nei ruoli e nelle funzioni: quando l’informazione, fraintendendo il senso della sua funzione sociale, si mette al servizio della giustizia si genera un mostruoso ircocervo che incrocia l’apoteosi del potere con l’ipnosi della gogna.
Ma i tempi mutano così rapidamente che sotto l’apparente ripetizione di moduli comportamentali sperimentati, si vanno affinando nuovi format comunicativi. Vi sono infatti “informazioni” che sembrano possedere una qualità diversa da quella consueta. Non si tratta del testo di una intercettazione, del brano di un interrogatorio, della storia di un’investigazione, della copia di un’ordinanza, ovvero della classica modulazione con la quale si viola “occasionalmente” il segreto dell’indagine in favore di questo o di quel giornalista, ma di “informazioni” appositamente modellate, se non nei contenuti almeno nelle tempistiche, per i media, e dunque di vere e proprie performances mediatiche. Al centro di queste “informazioni” non sono tanto i dati investigativi ma l’aura stessa dell’investigazione, il suo indiscutibile karisma.
Appartengono certamente a questa moderna “categoria informativa” le immagini, ossessivamente rimbalzate sui media, dell’arresto di Massimo Carminati, presunto boss di Mafia Capitale, con le mani alzate, e quelle dell’arresto di Massimo Bossetti, imputato dell’omicidio di Yara Gambirasio, inginocchiato, o il video del suo primo colloquio in carcere con la moglie. E’ davvero difficile non vedere nell’uso di queste nuove forme di comunicazione giudiziaria una strategia sofisticata, sottile e pervasiva, a supporto dell’attività delle procure e delle polizie giudiziarie. In alcuni casi a sostegno di una potente immagine moralizzatrice o di una giurisprudenza creativa, in altri a siglare l’inutilità di ogni dubbio e di ogni approfondimento probatorio e l’inevitabilità del rinvio a giudizio dell’imputato.
Ed è allora inutile assistere al mea culpa di qualche magistrato illuminato che – come fa il dott. Spataro - si scaglia giustamente contro il protagonismo di questo o quel collega, o di giornalisti che ammettono di approfittare degli spazi lasciati aperti dalla legge e dalla prassi, se non si comprende che il problema è altrove, in quella alleanza di fatto che anziché retrocedere, si rinsalda cambiando la sua qualità.
Non più dunque una ingenua “connivenza” coltivata nel cono d’ombra di normative imperfette e di inquirenti distratti, ma l’avanzare di una nuova idea del rapporto fra processo e società, nel quale l’informazione non controlla la verità, non pone domande imbarazzanti agli investigatori e alle procure, non pone mai questioni di metodo, ma enfatizza il bene assoluto di una giustizia palingenetica, a volte somministrata con pratiche crude e metodi sbrigativi, ma in sintonia con le attuali aspettative, prodotte dall’ircocervo ipnotico, di una opinione pubblica trasformata in un pubblico senza opinioni.

Torino, 9 maggio 2015


John Rawls e la separazione delle carriere - di Francesco Petrelli - aprile 2015

di Francesco Petrelli


Non tutti lo conoscono ma John Rawls è considerato il più grande filosofo del diritto vivente. Nel suo lavoro più famoso “Una teoria della giustizia” (1971) Rawls espone l’idea secondo la quale per conseguire un effettivo risultato di giustizia occorrerebbe prendere le relative decisioni collocandosi in una posizione di assoluta neutralità, calando sulla propria mente un “velo di ignoranza”. Ma come sarà possibile realizzare una simile improbabile condizione? Ed in che cosa ci sarà di aiuto deliberare in tale poco plausibile condizione di cecità? Per quanto risulti difficile questa operazione, secondo il filosofo, solo spogliandosi della propria condizione personale, professionale, economica e sociale, e ponendosi in questo modo in una posizione di neutralità intellettuale, sarà possibile operare scelte riconducibili a un principio di giustizia.
Il “velo di ignoranza”, determinato da tale straniamento, ci impedirà infatti di conoscere quale sarà la nostra posizione personale all’interno del contesto rispetto al quale saremo chiamati a deliberare le nostre scelte politiche, costringendoci a decidere senza sapere se in quel contesto sociale o relazionale saremo i debitori o i creditori, gli amministratori o gli amministrati, i detentori del potere o gli emarginati. Se ignorerò, infatti, quale sarà nella società il mio posto, se sarò povero o ricco, se sarò detentore di mezzi di produzione o del tutto privo di capacità reddituale, potrò esercitare i miei criteri di giustizia con maggiore equidistanza e cercherò di realizzare quella formula che impedirà, qualunque sarà il mio destino, di essere vittima di un sistema iniquo. Quando si tratterà infine di organizzare i rapporti fra giudice e parti nel processo, dovremo dunque necessariamente collocarci nella posizione di colui che non sa se nel processo sarà il giudice, il pubblico ministero o l’imputato e dovremo scegliere, posti in quella posizione di indotta ignoranza, non condizionata dal pregiudizio che deriva dall’interpretare l’uno o l’altro dei ruoli processuali, che tipo di giudice vorremmo, amministratore di quale giustizia, che tipo di pubblico ministero, dotato di quali poteri, e che tipo di imputato, armato di quali garanzie.
La questione non risulta indifferente, sia se si dovesse assumere il ruolo di giudice, sia quello di pubblico ministero o di imputato. Perché da imputato vorrei certamente un giudice imparziale, e un pubblico ministero dotato delle mie stesse armi, ma da pubblico ministero vorrei avere strumenti superiori a quelli dell’imputato, necessari a superare l’ostacolo costituito dalle sue garanzie e dotati dell’efficienza necessaria a dimostrare la sua colpevolezza. E da pubblico ministero desidererei un giudice certamente imparziale, ma proprio per questo non ostile all’accusa e consapevole della necessità di garantire in ogni caso l’efficacia della mia attività di contrasto al crimine. Da giudice, invece, vorrei avere poteri superiori a quelli delle parti, non essere costretto a vedere limitato lo spazio della mia cognizione. Desidererei interpretare la legge secondo il mio istinto e valutare le prove secondo la mia coscienza e la mia intuizione, senza dover essere guidato da regole probatorie e impedito da restrizioni.
Per operare una scelta giusta in una tanto delicata materia dovrei dunque spogliarmi di ciascuna di queste posizioni e delle convinzioni che ad esse appartengono e, non potendo sapere se nel processo immaginario che mi devo configurare sarò il giudice, l’accusato o l’accusatore, dovrò scegliere la regola più giusta che sarà certamente quella che potrà valorizzare le qualità, potenziare le funzioni e tutelare le posizioni di ogni singolo soggetto processuale. Tale sarà la regola che senza danneggiare la funzione del giudice e l’efficienza dell’accusa, sarà comunque capace di tutelare la posizione dell’accusato, che nel processo è senz’altro la parte più debole. E per l’imputato si dovrà dunque apprestare un giudice non solo imparziale, ovvero indifferente all’oggetto del giudizio, ma anche terzo, ovvero sicuramente equidistante da entrambe le parti del processo. E dunque, per essere tale, certamente estraneo tanto al desiderio dell’imputato di essere assolto, quanto al desiderio dell’accusatore di ottenerne la condanna.
La stessa metafora della “torta” utilizzata da Rawls al fine di esemplificare il significato della sua teoria ci offre una ulteriore convincente dimostrazione di come i soggetti responsabili di determinate attività processuali debbano essere strutturalmente separati. Applicando esemplarmente la sua teoria alla distribuzione delle porzioni di una torta, Rawls afferma che, al fine di evitare ingiustizie, chi taglia le fette deve essere necessariamente un soggetto diverso da colui che le distribuisce. In questo modo chi taglia dovrà necessariamente attenersi ad un criterio di equità e di giustizia, non sapendo a chi le porzioni saranno distribuite.
Restando alla metafora sarà dunque necessario che chi taglia le fette e chi le distribuisce non siano mossi da un medesimo intento, ma lavorino in assoluta autonomia, perseguendo ciascuno un proprio fine differente. Non è qui, dunque, a ben vedere in discussione il problema ingenuo dell’eventuale amicizia o frequentazione fra pubblico ministero e giudice. Il problema si colloca sul più alto e differente livello della collocazione istituzionale dei due diversi attori pubblici del processo al fine di ottenere l’ineludibile risultato di giustizia, in quanto solo un giudice collocato in una posizione di terzietà e di alterità di obbiettivi rispetto ad entrambe le parti processuali rende possibile quel risultato.
Ma se questo è un obbiettivo che trova nella logica dei fatti un evidente fondamento, allora la terzietà non potrà che essere perseguita attraverso una separazione degli ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e l’accusato. Perché solo attraverso tale separazione sarà preservata quella condizione essenziale che i pensatori dell’illuminismo, cultori della separazione dei poteri, chiamavano “inimicizia”, ovvero quel sentimento che fa sì che un potere controlli l’altro, e che il titolare di un potere, non essendo mosso da alcun sentimento di “amicizia” ordinamentale nei confronti di un altro soggetto, possa sempre diffidarne, verificandone i metodi, falsificandone i risultati, non condividendone mai né gli scopi, né le passioni.
Questo pensiero filosofico ci consegna dunque un modello concettuale che, applicato in concreto alla individuazione delle giuste prerogative dei soggetti che agiscono all’interno del processo penale, finisce con il confermare l’idea che un giudice terzo è una vera e propria condizione di giustizia, capace di garantire l’equilibrata suddivisione delle prerogative e dei poteri fra le parti processuali, e che la terzietà del giudice è dunque caratteristica intrinseca ed irrinunciabile del processo accusatorio, ed in tal senso unica garanzia della sua efficienza e della sua funzionalità. Garanzia, in particolare, del funzionamento di quella macchina gnoseologica, la più moderna e la più efficace di cui disponiamo, costituita dal contraddittorio.
In questa ottica si vede bene come la separazione delle carriere di giudice e di accusatore non sia affatto un fine, ma esclusivamente un mezzo - ragionevole e praticabile - per raggiungere l’indispensabile obiettivo della terzietà del giudice, e come esso debba essere dunque correttamente valutato, non come un fine, ma solo come un mezzo per raggiungere il risultato politico di un necessario e più alto equilibrio ordinamentale.

Roma, 28 aprile 2015

   

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Macchè prescrizione, aboliamo l'appello! - di Francesco Petrelli - novembre 2014

MACCHE’ PRESCRIZIONE, ABOLIAMO l’APPELLO!

di Francesco Petrelli

Qualcuno dovrebbe farsi carico di fornire alcune indispensabili prescrizioni a tutti coloro che intendono metter mano alla riforma della giustizia. Occorrerebbe in primo luogo ricordare che una pratica efficace del problem solving presuppone una approfondita analisi ed una attenta valutazione dei motivi e delle cause che hanno prodotto le criticità ed i problemi. Affrontare il problema delle riforme del processo penale impugnando strumenti ideologici o ancor peggio, trarre “occasione” dall’insorgere di questo o quel problema per operare controriforme illiberali, autoritarie ed inquisitorie, significa inoculare nell’intero sistema pericolosi elementi distorsivi, significa non risolvere le criticità ma spostarle da un luogo all’altro del processo.
Prima, dunque, di prospettare come indispensabile una riforma della prescrizione e prima di richiedere un intervento normativo immediato che consenta la interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, occorrerebbe rispondere ad una serie di domande. Occorrerebbe in particolare chiedersi se la riforma introdotta nel 2005 dalla cd. legge Cirielli, con i successivi correttivi operati dalla Corte costituzionale, abbia in questo decennio fornito un qualche contributo positivo nella risoluzione del problema, ed occorrerebbe poi chiedersi se il numero di prescrizioni che tuttora affligge il nostro sistema processuale sia da ascrivere a quella legge, ad un eccesso di garanzie nella fase dibattimentale, ovvero ad un uso distorto delle stesse da parte delle difese, o anche ad altre differenti ragioni.
Andando con ordine occorre subito precisare che a seguito della introduzione delle legge Cirielli il numero delle prescrizioni, che nel 2005 ammontava ad oltre 200.000, si è sostanzialmente dimezzato.
Ed occorre soprattutto rilevare come non sia affatto vero che sia il dibattimento il luogo ove matura il maggior numero delle prescrizione, perché come dimostrano i dati resi noti di recente dal Ministero della Giustizia, la maggior parte delle prescrizioni matura già nella fase delle indagini preliminari.
Per parlare dati alla mano, risulta che nel 2012 le prescrizioni sono state complessivamente 113.057, ma di queste ben oltre 70.000 sono intervenute nel corso delle indagini preliminari: 67.252 sono state oggetto di decreto di archiviazione, 4.725 sono state dichiarate con sentenza da parte dell’ufficio Gip/Gup. Ciò significa che immaginare come rimedio una interruzione dei termini dopo la sentenza di primo grado sarebbe metaforicamente come chiudere la stalla dopo che i buoi sono fuggiti, dopo cioè che la maggior parte delle prescrizioni sono già maturate.
Preso atto di questo dato, ed immaginando una sua eventuale anelasticità, potrebbe dunque intervenirsi allungando (ancor di più) la durata dei termini relativi alle indagini preliminari, che è oggi di sei anni. Ma sembrerebbe francamente uno sproposito immaginare una indagine ancor più lunga, in evidente contrasto con tutte le regole del processo e del buon senso.
Preso atto poi che solo le rimanenti 43.000 (sulle 113.057 prescrizioni complessive) sono state dichiarate nel corso delle successive fasi del processo, occorre chiedersi se tale dato in sé sia davvero patologico e se in particolare sia da attribuirsi ad un eccesso di garanzie ovvero ad evidenti vizi del sistema e ad inefficienze interna del sistema, non riconducibili necessariamente alla denunciata mancanza di mezzi e di risorse. Dal 2005 al 2008 l’Unione delle Camere Penali ha sviluppato, con il supporto di Eurispes, una serie di indagini su campo estese all’intero territorio nazionale, dalle quali è risultato come una bassissima percentuale di rinvii del dibattimento fosse determinata da impedimenti e da istanze difensive. D’altronde, la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla legge Cirielli in caso di richiesta di rinvio avanzata dalla difesa, costituisce un evidente rimedio a fronte di eventuali distorsioni ed impedisce di ritenere che siano addebitabili alle difese le prescrizioni maturate nel corso della fase dibattimentale.
Ma al fine di procedere con la necessaria ragionevolezza occorrerà anche tenere conto del fatto che un adeguato e perdurante termine prescrizionale, funge nel nostro sistema – come chiunque si occupi di cose di giustizia ben sa - da stimolo assai efficace alla celebrazione dei processi i quali, se sottratti a tale minaccia, resterebbero abbandonati negli armadi per dei lustri. Chi potrebbe auspicare un simile sistema che, in violazione dello stesso principio di ragionevole durata, e dispiacendo tanto alle vittime del reato quanto all’imputato, rinviasse tutti gli appelli in attesa di tempi migliori? L’interruzione dei termini avrebbe infatti, specie nei tribunali di maggiori dimensioni, e cioè quelli a maggior rischio di prescrizione, come risultato quello di creare un immenso limbo di processi all’interno del quale verrebbe a naufragare miseramente ogni ragionevole istanza di giustizia. Che senso ha, difatti, essere giudicati dopo troppi anni dal fatto, essere condannati a scontare pene inflitte per reati commessi molti anni prima, o anche essere riconosciuti come destinatari di un risarcimento con simili irragionevoli ritardi?
E non si dimentichi ancora come una quota superiore al 40 % delle decisioni di primo grado viene riformata in appello, per cui una interruzione dei termini all’esito del primo grado determinerebbe come effetto un notevole spostamento nel tempo di tali riforme, con la conseguenza di altrettante pendenze ingiustamente ed indeterminatamente dilatate nel tempo, tali da configurare un notevole danno in termini di sofferenza, di disagio, di perdita di occasioni di studio e di lavoro a carico dell’imputato che appare certamente non compatibile con un sistema giudiziario moderno ed efficace e con il principio di ragionevole durata.
E tuttavia, ad alcuni, simili scenari sembrano suggerire ben altre soluzioni. Più che il razionale scrutinio delle cause giova ai fini della soluzione dei problemi del processo un approccio viscerale che segua la sempre incipiente onda emotiva del quotidiano, lo smarrimento di un opinione pubblica disinformata dinanzi a casi controversi. E allora perché perdere tempo in simili alchimie da legulei quando la soluzione, rapida ed efficace, è sotto gli occhi di tutti? Che si elimini in radice la pietra dello scandalo, questo appello che allunga i processi, pericoloso e ingombrante. Dopo Roberti e Gratteri, ora anche il Procuratore di Palermo, cavalcando il pubblico disagio, sembra implicitamente invocare soluzioni assai radicali fondate su riflessioni altrettanto originali: “mi chiedo se sia giusto che la sentenza di appello prevalga su quella di primo grado”, visto che nella maggior parte dei casi il giudizio di appello si basa “soltanto sulle carte” incapaci di “ricostruire il clima che aveva colto invece il giudice di primo grado”. “Siamo sicuri – si chiede il Procuratore - che, benché il sistema stabilisca questo, sia più giusta la sentenza di appello? Anche questo è un ulteriore macigno sui tempi del processo”. La questione andrebbe approfondita altrimenti, ma ci pare necessario segnalare con una qualche urgenza almeno tre punti critici del ragionamento. Siamo davvero tutti sicuri che il giudizio debba “cogliere il clima” piuttosto che soppesare prove e responsabilità individuali? Non si rischia di far così processi “a furor di popolo”, piuttosto che “nel nome del popolo”? Il che non è proprio la stessa cosa. E poi, come mai simili riflessioni prendono forma di fronte a casi di assoluzione e non di fronte ad altrettanto clamorosi ribaltamenti in appello di assoluzioni in condanne sulla base delle medesime carte? E infine, siamo sicuri che questa voglia di smantellamento del processo sia un segno di modernità, un modo saggio di costruirci il futuro e non il sintomo evidente della perdita di capacità da parte di una intera classe intellettuale del paese di immaginare, di leggere e di gestire la complessità del presente? La complessità della giustizia era un tempo un dato sedimentato e condiviso che non smarriva l’animo dei pensanti e faceva cogliere il valore complessivo e positivo di quella macchina processuale che a prima vista, solo ad uno sguardo ingenuo, può apparire irragionevole. Scrive in proposito Charles-Louis de Montesquieu nel suo “spirito delle leggi”: “Se esaminate le formalità della Giustizia in relazione alla fatica che fa un cittadino per farsi restituire quello che è suo o per ottenere soddisfazione di un’offesa, ne troverete senza dubbio troppe. Se le considerate nel rapporto che hanno con la libertà e la sicurezza dei cittadini, ne troverete spesso troppo poche; e vedrete che le fatiche, le spese, le lungaggini, perfino i rischi della Giustizia, sono il prezzo che ogni cittadino paga per la propria libertà”.


Dalla piana di Troia alla Plaza de toros. La dimensione epica della difesa - di Ezio Menzione - luglio 2014

Dalla piana di Troia alla Plaza de toros. La dimensione epica della difesa.
di Ezio Menzione

Una riflessione a margine di un evento formativo svoltosi nel giugno scorso a Pisa dal titolo “Lo spazio della difesa”, cui parteciparono il Prof.Avv.Salvatore Salidu e il nostro Vinicio Nardo.
 

Lo spazio dell’avvocato è lo spazio dell’epica.
E’ la piana dinanzi alle porte Scee di fronte a Troia destinata a cadere.
E’ la discesa agli inferi di Enea, per conoscere il destino della sua civiltà, quando tutto alle sue spalle è stato distrutto.
E’ la pretesa di Napoleone di dare razionalità al mondo intero.
Il nostro lavoro è, tutti i giorni, una corrida nella Maestranza di Siviglia. Certe volte purtroppo è la morte nel pomeriggio.


***


Achille ed Ettore piangono prima di affrontarsi.
Achille invoca la madre per vendicare Patroclo.
Ettore piange nel dire addio alla moglie e al figlioletto. Sa che può anche morire, che quasi certamente perirà, perché la partita è truccata, perché Achille è semidio ed ha dei più potenti che lo proteggono.
Piange, ma non per paura. Anzi, affronta lo scontro come se le armi fossero pari. Morirà, ma avrà ristabilito le regole e Troia, la sua città, ancora per molti anni sarà salva.
Achille vince ma tutti sanno, e anche lui lo sa, che è per la protezione di sua madre e sa anche che la sua vittoria lo salverà per poco.
Ugualmente, il difensore combatte anche quando sa che le carte sono truccate, che gli “dei” stanno dalla parte dell’accusa e la aiutano in mille modi, anche rendendosi subdolamente invisibili pur di stare accanto al loro protetto.
Il difensore accetta la sfida frontale, uno a uno, spesso emotivamente gli pare quasi che non ce la farà e vacilla, ma poi combatte nella convinzione che può anche perdere un processo, ma contribuirà a dare dignità e speranza a chi viene dopo.


***


Enea non sa cosa sarà di sé e dei suoi pochi seguaci.
Per saperlo deve scendere agli inferi e, approdato sulle spiagge campane, senza esitazione varca le soglie dell’Averno.
Per conoscere una società, potercisi misurare e poter costruirne una nuova, occorre non avere paura di confrontarsi con il lato più oscuro dell’uomo.
Il difensore – e solo il difensore – sa cosa è il crimine e cosa lo origina. Sa anche quante lacrime spesso stanno dietro il male e lui, solo, individua quell’unico barlume da perseguire se si vuole ridonare dignità all’individuo.
L’accusa a quel barlume è tutt’altro che interessata. Il giudice si limita a bilanciare, compensare, risarcire: operazioni fredde quando è in buona fede; ma più spesso improntate all’infierire.


***


È lo spazio epico delle conquiste napoleoniche, ed anche della ritirata di Russia. Poiché talora (spesso?) tutto sembra bruciare intorno a noi e allo stesso tempo raggelarsi.
Ma l’idea di un codice moderno, che soppiantava l’arbitrio precedente, fu forse l’unica cosa che sopravvisse a quella disfatta.
E solo i difensori, che tentano – ancora oggi a più di due secoli di distanza – ogni giorno di recuperare la razionalità di quei principi che seppellirono una giustizia che non poteva più portare quel nome, sono gli unici eredi di quei lumi e di quella ragione.


***


Al mattino ci vestiamo mettendoci la toga, alcuni vanno anche in chiesa di buon’ora se hanno un processo importante ( a chiedere illuminazione, credo, più che protezione), poi, esauriti mille riti (ognuno ha i propri) si gettano nell’arena, il processo, l’udienza.
Il toro è molto più poderoso del torero, ma gli manca una cosa: la grazia. La leggerezza con cui si scansano i colpi o se ne infliggono al toro. Questa leggerezza, questa grazia è fatta anche di regole ben collaudate. Ma – ammettiamolo – talora anche di un lievissimo, ma intelligente, scarto da queste regole. Il torero bravo e coraggioso sa che comunque non ci si può scoprire troppo; solo quell’attimo necessario per “matare” un essere più grande di lui.
Talora – nei processi importanti avviene sempre nel pomeriggio, lo avete notato? – il torero viene infilzato dal bestione infuriato. Se ha toreato male nessuno lo degna di uno sguardo. Ma se ha toreato bene, con grazia e intelligenza, il suo corpo viene portato fuori ugualmente in trionfo.


La via giudiziaria alla crescita civile - di Ezio Menzione - aprile 2014

LA VIA GIUDIZIARIA ALLA CRESCITA CIVILE

La Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo il divieto di inseminazione eterologa per le coppie sterili, così dando un colpo finale alla legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita. Rimane il divieto di commercio di gameti, il divieto di gravidanza surrogata, il divieto di eterologa in caso la richiesta non provenga da una coppia eterosessuale, ed altri divieti, ma l’asse portante della legge ha avuto un colpo ferale.
Nello stesso giorno il Tribunale di Grosseto ha riconosciuto il diritto a vedere trascritto nei registri dell’anagrafe comunale il matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all’estero, laddove tale matrimonio è consentito. La sola trascrizione del matrimonio, si badi; rimanendo fermo il divieto per i gay di convolare a nozze nel nostro paese. Il Tribunale di Grosseto si è scostato dunque dalla giurisprudenza della Cassazione, che aveva inibito al comune di Latina di trascrivere il matrimonio di due gay precedentemente contratto in Olanda. Si è avvicinato invece all’indirizzo della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione che avevano statuito come, nell’impossibilità di avere accesso al matrimonio, le coppie gay avevano diritto al riconoscimento di pari diritti, lanciando un monito (poi più volte ripetuto) al Parlamento perché legiferasse in materia in questa direzione. Il PM grossetano ha già preannunciato appello.
Nei giorni precedenti si sono sovrapposti pronunciamenti di giudici di merito che hanno stabilito - alcuni - come non sia reato il trascrivere presso lo stato civile come genitori le coppie che abbiano fruito, laddove questa è legittima, di un’ovodonazione e di una gravidanza surrogata; oppure – altri – che ciò non costituisce alterazione di stato ex art.567 CP (pena da 5 a 15 anni) bensì semplice falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità della persona ex art.495 c.2 CP (pena da 2 a 6 anni) con ciò rendendo remota la prospettiva dell’esecuzione della pena.
Si tratta di decisioni che vanno profondamente ad incidere sul tema della filiazione, sul diritto di famiglia, sui diritti civili in generale. Non è vero che la liceità dell’inseminazione eterologa, per esempio, farà venir meno l’istituto dell’adozione. Non è stato così nei paesi avanzati che l’eterologa la hanno sempre ammessa. E’ vero invece che ciò spingerà a snellire, semplificare e rendere più accessibile l’adozione. Così come non è vero che tutte le coppie che soffrono dell’impossibilità della moglie o della compagna di restare incinta si precipiteranno laddove la gravidanza surrogata è ammessa e normativamente disciplinata. Né è vero che il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all’estero sia corrispondente al diritto a sposarsi o unirsi civilmente: però va in quella direzione e dunque è positivo al pari delle altre pronunce susseguitesi in questi giorni. Maggiore libertà di scelta, maggiore consapevolezza e responsabilizzazione, crescita civile e morale dei singoli e del nostro paese.
Colpisce però un dato: si tratta sempre e soltanto di pronunce giurisprudenziali. Una volta ancora (come già avvenne su tema del fine vita) mentre la politica è totalmente sorda, la magistratura, sotto la pressione del dato di realtà, apre e riconosce degli spazi di libertà civile.
Il tema può anche preoccupare. Sul versante politico perché è difficile riconoscersi in un sistema che propone soltanto divieti. Ma anche perché è legittimo temere, una volta ancora, una magistratura che, da sola, è chiamata a riempire gli spazi che la politica lascia vuoti, le domande che lascia senza risposta. Ci piacerebbe che queste pronunce mettessero in moto un circuito virtuoso di discussione giuridica e culturale, facendo ricorso ai dati scientifici, provati e ad elementi di razionalità, e poi finalmente si arrivasse a legiferare e sistematizzare queste come altre materie. Ma per ora dobbiamo accontentarci del ruolo suppletivo della giurisprudenza e, per l’intanto, attribuiamo segno positivo a questi piccoli passi.
Del resto, c’è qualcuno che scommetterebbe qualcosa sul punto che questo Parlamento, ove oggi si accingesse a legiferare in queste materie, non cadrebbe preda dei ricatti politici (spacciati per morali) del mondo cattolico, e della destra ad esso succube, e delle incertezze della sinistra, con esso complice? Viene da dire: meglio la politica dei piccoli passi giurisprudenziali, degli stop and go delle sentenze che si alternano nel segno, che un legislatore che, ove ponesse mano a simili materie, lo farebbe – c’è da giurarci - in chiave di diniego di ciò che i giudici poco a poco riconoscono.
Colgo l’occasione per segnalare che la Camera Penale di Venezia, assieme alla Camera Civile, e col patrocinio dell’UCPI, proprio sul tema della gravidanza surrogata ha organizzato un convegno per il pomeriggio del 6 giugno prossimo.


Lampedusa, Ellis Island - di Michele Passione - dicembre 2013

Oggi ci si indigna per delle immagini "rubate" da un migrante nel lager siciliano, e come già dopo il terribile naufragio si dice che "chi ha sbagliato pagherà".
Già, ma cosa succede nei CIE, come abbiamo raccontato da mesi?
Succede che si violi la Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e prima ancora la dignità delle persone.
Succede tutti i giorni.
Chi ha pratica con le galere sa che la scabbia costituisce una malattia diffusa, dovuta alle immonde condizioni di detenzione, ma non si è mai fatto ricorso a pratiche inumane ed umilianti come quelle che abbiamo visto.
Ma prima dei corpi offesi dagli idranti e dalla terrificante procedura di massa c'era stata l'attesa al freddo e nel sudicio, sotto l'acqua fredda, nel mentre ancora si contavano i morti, e si cercava tra le acque.
Oggi la Procura preannuncia un' inchiesta, e si profila la procedura di infrazione, ennesima umiliazione per un Paese che ha perso memoria di cos'è stato, e di cos'è uno Stato.

Avv. Michele Passione

Componente del Direttivo della Camera Penale di Firenze


Quando l'aggravante discrimina l'amore - di Ezio Menzione - settembre 2013

Quasi tutti concordano ormai, mentre esso sta per essere convertito in legge, con quanto l’Unione delle Camere Penali ha denunciato subito dopo che fu varato dal Governo il decreto legge sul “femminicidio”, titolato “prevenzione e contrasto della violenza di genere”. Un decreto più propagandistico che fattuale, mirato più alla repressione che non alla prevenzione, tale da ricondurre l’intero vasto e delicatissimo problema ad una questione di ordine pubblico, ma, soprattutto, denso di contraddizioni e aporie al proprio interno.

Volevo qui metterne in luce una, finora non adeguatamente valutata.

Il decreto, al suo primo articolo, prevede, per il reato di violenza sessuale, due nuove aggravanti, che vanno ad aggiungersi alle sei già introdotte, che portano la pena da 6 a 12 anni. Una è quella di avere agito contro donna incinta: e su questa nulla da dire. La seconda l’avere agito “contro persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza”.

E’ su questa “relazione affettiva” che vorrei soffermarmi. Il termine si presta a molte interpretazioni: dove comincia una relazione affettiva? cos’è che la definisce? in cosa la distinguo dalla semplice attrazione? Tali incertezze non sono prive di importanza, visto che il principio di tassatività che impronta il nostro ordinamento penale richiede che i comportamenti criminali siano individuati con assoluta chiarezza e conseguente certezza.

Vero è che il concetto di “relazione affettiva” era già stato introdotto nel codice 4 anni fa con la legge sullo stalking, ma non costituiva aggravante: non andava, di per se’, ad incidere sulla pena da comminare.
Vero anche che il nostro ordinamento fino esattamente a 40 anni fa (non tanto dunque) conosceva il blando trattamento riservato al delitto d’onore. Ma il delitto d’onore, pur consumandosi fra coniugi (o congiunti) non aveva nulla a che fare con la “relazione affettiva”, ma si radicava in un malinteso e arcaico senso dell’onore (come diceva la sua rubrica). Esso, comunque, è stato semplicemente cancellato, non è diventato aggravante, non si è ribaltato su se stesso.

Ma non è questo il punto.
Il punto su cui riflettere, secondo me, è come sia possibile che un comportamento – certamente biasimevole e condannabile - dettato dall’amore, o, più esattamente, che si colloca all’interno di una relazione cui non è estraneo l’amore, anzi ad esso improntata, possa essere riguardato come più grave di un comportamento dettato, per esempio, dalla sola concupiscenza, dal solo desiderio di sopraffazione.

La nostra cultura occidentale ha sempre considerato l’innamoramento e l’amore come uno stato che se non giustifica azioni criminali verso l’oggetto della propria passione, certo costituisce una sorta di attenuante, un modo di riguardare il reato con una certa, maggiore o minore, comprensione.

Il Moro di Venezia che uccide Desdemona non è certo apprezzato da Shakespeare (che infatti lo fa morire) e da 4 secoli di pubblico, che vorrebbe gridare:”Otello, non farlo, Jago ti ha mentito”. Ma noi capiamo Otello e, anche se non lo giustifichiamo, lo consideriamo una vittima della sua stessa passione. Una passione che rende ciechi, come del resto siamo (o eravamo) soliti rappresentare Amore.

Ma, si dice, l’aggravante risponde al principio di affidamento, per cui la moglie, la fidanzata, l’oggetto del nostro amore sono portati a fidarsi di chi professa il proprio affetto e attaccamento e dunque sono più esposti e fragili, e dunque è giusto rafforzarne la tutela. Naturalmente l’argomentazione è forte.

Ma è tanto forte da ribaltare per decreto legge un canone che aveva “costruito” il nostro modo di concepire e riguardare i comportamenti del soggetto posseduto dalla passione o anche solo legati da affetto? Un ribaltamento di 180°: da una sorta di attenuante si passa ad una codificata e conclamata aggravante.
A me pare che questo ribaltamento non sia solo il segno di un legislatore affrettato e incongruo, ma – purtroppo, e sottolineo il purtroppo – sia anche o soprattutto il segno di un universo mentale e relazionale incapace di misurarsi con cose più grandi di lui: la passione, l’amore, anche solo il calore di un affetto.

Staremo a vedere quali saranno le conseguenze applicative. Per esempio, come si intreccerà l’aggravante della “relazione affettiva” con la infermità o seminfermità mentale cui un amore distorto (ed è sempre distorto quando l’oggetto dell’amore diviene vittima di comportamenti addirittura criminali) può condurre o può esso stesso rivelare o in esso consistere?

La preoccupazione però è forte. Anche per la forza “espansiva” che la costruzione di una nuova aggravante può avere rispetto a tanti altri reati.

Infine, il titolo del decreto, per quel che vale, è riferito alla “violenza di genere” e dunque sembra presupporre la differenza di genere fra il violento e la vittima. Non così la dizione dell’articolo 1 né quella dei successivi. Dobbiamo dunque ritenere che sia applicabile anche alla violenza fra persone dello stesso sesso: anch’esse possono essere legate da “relazione affettiva” e concretamente avviene che lo siamno. Ammesso dunque che l’aggravante sia giusto applicarla alla coppia eterosessuale, non si vede perché non dovrebbe essere applicata anche alla coppia omosessuale (ed infatti sono molti gli atti di violenza che possono innestarsi in una vita di coppia omosessuale, anche se non vengono mai denunciati per ovvii motivi).
Assistiamo così alla tragica incongruenza per cui agli occhi del nostro ordinamento l’essere uniti in coppia per gli omosessuali non ha alcuna rilevanza giuridica e dignità sociale, ma costituisce un’aggravante penale.

Ezio Menzione
(componente Giunta UCPI)


Il Giudice, la Legge e la Costituzione materiale - di Michele Passione - giugno 2013

Capita, a volte per caso, che da un inciampo si trovi il modo di riflettere sulle ragioni del nostro incedere.
Così, si resta sgomenti se un Giudice, in Toscana, a fronte di un'argomentata questione giuridica, già devoluta al vaglio della Corte Costituzionale, dichiara infondata l'eccezione sollevata, ritenendo che diverse "prassi possono indurre ragionevolmente il convincimento che la Costituzione materiale si sia sovrapposta a quella formale".
Anche i non addetti ai lavori possono cogliere la gravità di una tale affermazione : alla Legge si sostituisce un diritto vivente, che si rinviene fuori da essa. Non il "libero convincimento del Giudice", quello che gli Avvocati hanno sempre difeso (il convincimento del Giudice è a un tempo libero e vincolato: è libero nei limiti della Legge), ma un superiore convincimento che sulla Legge, ed addirittura sulla Costituzione, prevalga il "comune sentire".
Nessun Avvocato rimpiange il Giudice bouche de la loi, ma sgomenta pensare che il processo non sia governato da regole, bensì dalle prassi.
In questi anni di crisi, politica, economica e sociale, tante persone si interrogano sui propri mutamenti di ruolo; da ciò deriva uno smarrimento che fa i conti con le nostre tradizioni, con ciò che siamo stati e che stiamo diventando; capita anche agli Avvocati, che tuttavia non hanno mai abdicato rispetto al tema della difesa dei diritti, del rispetto della Legge, ed in definitiva della Democrazia.
Com'è evidente, la Costituzione materiale è concetto estraneo ai manuali, a ciò che studiamo, allo strumento regolatore dei rapporti sociali, somiglia più a una categoria metafisica.
Un provvedimento sbagliato si impugna, ma se contiene in sè i germi di un vulnus alla Costituzione si denuncia come tale, come uno strappo; vedi alla voce Democrazia.

Avv. Michele Passione
Componente del Direttivo della Camera Penale di Firenze.


Gogna mediatica: la condanna senza processo - di Carlo Morace - aprile 2013

L'Europa ci bacchetta per la inefficienza della macchina della giustizia, per le lungaggini processuali, per la situazione delle carceri, e a fronte di un totale inattivismo riformista i nostri politici non trovano di meglio che prendere tempo attraverso improvvidi ricorsi contro le decisioni della Corte EDU.
Eppure la difesa rispetto alle accuse sarebbe facile da sostenere, tanto da legittimare il dubbio che determinate prassi siano da considerare alla stregua di esimenti precostituite.
Basterebbe, infatti, dire che i processi non si fanno perché sono una inutile perdita di tempo e sono preclusi da un ne bis in idem sostanziale e processuale tutto italiano. Si dovrebbe spiegare ai partners europei che in Italia le condanne sono immediate, che il processo é altro rispetto a quello previsto dal codice e che, quindi, le sanzioni colpiscono fenomeni accessori rispetto alla realtà.
Tanto per esemplificare, ci si lamenta per la eccessiva burocratizzazione dell'istituto delle notifiche degli atti giudiziari e si discetta sulla necessità di prevedere in forma generalizzata la notifica al difensore. Il paradosso consiste nel fatto che tutti sanno che in Italia proprio il sistema delle notifiche, questo mostro da snellire, é di una efficienza ineguagliabile. Addirittura, spesso sono i colleghi di lavoro ad informare l'indagato in merito alla sua qualità e alla contestazione mossagli, altre volte l'interessato apprende le liete notizie al bar all'ora del caffè, alcune volte dal vicino di casa incontrato la mattina sul pianerottolo e finanche, se proprio é il suo giorno fortunato, acquisisce la notizia direttamente al momento di accendere il computer alle 6 di mattina. Insomma, nell'epoca della diffusione telematica l'Italia é già nel futuro, la globalizzazione della informazione di garanzia, con notifica mediatica, é ormai uno strumento di conoscenza testato e di grande efficacia. All'indagato é risparmiata anche la fatica di recarsi dall'avvocato per decifrare il contenuto dell'atto ancora da notificare, così come quella di divulgare alla collettività l'esistenza dell'atto ancora da considerare segreto, fatiche escluse grazie alla chiara opera ermeneutica effettuata dai media. Ma poi, al fine di rendere maggiormente edotto l'interessato é prevista la reiterazione della notizia sulla stampa nei giorni successivi, in modo che si scongiuri il rischio di eccezioni di nullità per mancata conoscenza della contestazione.
Dicevamo delle lungaggini processuali, anche a questo si é posto rimedio, basterebbe dirlo e i rilievi dei nostri confinanti verrebbero meno. Nel giro di un giorno gli elementi di prova, quelli formati nelle stanze della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, vengono passati al vaglio della collettività, senza risparmiare nulla, men che meno i dettagli della vita privata, irrilevanti ai fini del giudizio, ma che magari possono far sì che il fortunato non debba pagare un detective privato per conoscere la condotta del coniuge e viceversa, oppure le opinioni di parenti e amici, con velocizzazione anche dei giudizi civili. E poi dicono che la giustizia penale non funziona! In un solo giorno si viene giudicati, e la sentenza é definitiva, con gioia enorme di chi vede nell'appello una perdita di tempo e ancora non si é accorto che tutto sommato l'argomento vincente per eliminarlo é proprio questo: a che serve l'appello se la sentenza é già definitiva prima ancora dell'inizio del processo di primo grado, semmai dovrebbe rinunciarsi anche a quest'ultimo!
E poi qualcuno parla di gogna mediatica, di condanna senza processo e ha il coraggio pure di lamentarsene. Non esiste giustizia più efficiente di quella che rende irrilevante anche la successiva archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della quale il più delle volte il soggetto indagato potrà anche fare a meno, altre volte se ne servirà per raccontare ai nipoti come si può essere condannati sostanzialmente da tutti e, poi, assolti formalmente da qualcuno. Ma poi, ragionando, a chi giova celebrare un processo che se va bene costerà fatica e farà espiare anni di carcere nel privato di una angusta cella, se l'indagato in un solo giorno può essere pubblicamente e perennemente immortalato in manette ancor prima di qualunque contraddittorio. Tra l'altro, esiste sì un divieto di pubblicazione della persona in manette ma la sanzione per la trasgressione dello stesso é di fatto inesistente.
Il vero problema è che questo mirabile sistema non è frutto del nostro ingegno ma è il riflesso della nostra cultura, che spazia incredibilmente trai due poli opposti costituiti, da un lato dalla assuefazione indebita al delitto, dall'altro dalla colpevolizzazione sulla base di giudizi sommari. Forse è il caso di riformare la giustizia partendo dalla cultura della legalità e della prova e così individuando ciò che rappresenta una ingiustizia, si riuscirebbe ad evitare che alcuni pensino soltanto alla ribalta mediatica e altri della stessa siano vittime inermi, condannati senza processo e senza possibilità di appello.

Carlo Morace


Un giorno in Pretura... in America - di Ezio Menzione - Winstom Salem settembre 2012

Chiedo ai colleghi avvocati che insegnano all’Università di Winston Salem (North Carolina) quando sia per me conveniente andare ad assistere a un’udienza; mi interessa un’udienza qualsiasi, non quelle con l’omicidio (che già mi è capitata più di una volta nelle corti di varie città americane e che somiglia molto a ciò che si vede al cinema o in TV). Mi interessa un’udienza quotidiana, per vedere come si procede e quali siano i livelli delle garanzie nei processi minori. Mi viene suggerito di andare il martedì nella Corte Statale della cittadina di Winston-Salem, quando ci sono processi per reati minori: di primo livello. Se ho ben capito, nei processi dinnanzi alle Corti Statali si discutono processi di tre differenti livelli (a crescere, da uno a tre): per i reati dei primi due livelli il giudice può accogliere o ridefinire la pena patteggiata oppure rigettare il patteggiamento; per quelli di terzo livello può solo accogliere o rigettare il patteggiamento. Nelle Corti Federali la competenza si fissa per determinati reati (o in ragione della gravità o perché si tratta di reati che non si configurano come compiuti in un solo stato).
Il martedì, dunque vado downtown alla Corte Statale: un palazzo nuovo, di più piani. Le due aule penali sono al piano terra.
Al di là della strada ci sta un altro palazzo, anch’esso nuovo, che contiene la Corte Federale. Accanto, la nuova prigione. Le traduzioni dei detenuti così risultano assai semplici.
Passata una blanda sicurezza arrivo in un’aula molto ampia e molto affollata: in tutto simile alle nostre eccetto che il posto per gli avvocati in attesa non è previsto, mentre la platea può contenere almeno duecento persone di quello che noi chiameremmo pubblico. Giudice, una donna bianca di circa 40 anni; PM una donna bianca molto giovane. E’ il PM che chiama via via i processi, con nome cognome numero e pagina del ruolo. Per capire quanti processi ci sono nella mattinata e di cosa trattano, nella bacheca fuori della porta c’è il ruolo del giorno, con nome, cognome e reato ascritto (alla faccia della privacy!).
Vado fuori a vedere il ruolo: 257 processi per quel giorno!! Rimango esterrefatto.
Reati bagatellari o poco più, a cavallo fra il nostro giudice di pace e il vecchio Pretore: dormire o urinare in luogo pubblico, non avere obbedito ad ordine della corte, furto semplice (larceny: non conoscevo la parola), possesso di droga fino a ½ oncia, possesso di strumenti utili alla droga (drug paraphernalia), disorderly conduct, fino a indecent liberties verso bambini e alcune forme di abuso verso una donna. In un paio di casi si è posto il problema se il reato si configurasse di primo o di secondo livello e conseguentemente se dovesse spostarsi la competenza.
Torno in aula: il pubblico è praticamente tutto di neri. A poco a poco mi accorgo che non è pubblico ma, più o meno, sono i 257 imputati, accompagnati da un genitore, se sono minorenni, oppure persone offese dal reato. Mi colpisce che quando il processo viene chiamato, l’imputato è sempre presente. Poi capisco: se non si presenta gli viene comminata una multa penale di $ 800 – 1000: molto, considerato che le sanzioni pecuniarie concretamente comminate per questo tipo di reati arrivano, mi sembra, a soli $ 200 – 300. Ecco quindi come si fa a evitare di dovere rinviare perché nessuno compare.
I neri, come ho detto, sono certamente più del 90% e tutti gli imputati (direi parità fra maschi e femmine) sono assi giovani o giovanissimi. Molti dei reati, infatti, sono tipici reati “da sabato sera”.
Si tenga presente che questa cittadina del Sud vede una composizione pressoché paritetica fra etnia bianca ed etnia nera.
I processi vengono chiamati e si succedono a ritmo vorticoso: uno o due minuti ciascuno.
In genere c’è a monte un patteggiamento già definito o definito lì per lì. Alcuni sono rinvii giustificati: per consentire di pagare la sanzione penale (cash, e sempre con le spese legali aggiunte, anch’esse cash), oppure per vedere se viene svolto o è stato svolto il lavoro socialmente utile (community service), o per vedere se mettere alla prova o se la messa alla prova ha funzionato o se sia opportuno prorogare il periodo. In questi casi la Giudice si rivolge ad una delle due o tre assistenti sociali che siedono dietro la PM e che velocemente relazionano. In molti casi la sanzione è pecuniaria e dell’ordine di poche centinaia di dollari. Se è detentiva (soprattutto nell’ipotesi che non sia stato superato il periodo di messa alla prova), non si va mai oltre i 60 o 90 giorni. L’uso delle sanzioni diverse dalla detenzione è comunque massiccio, quasi esclusivo, sia che provenga da patteggiamento che da comminatoria: la detenzione mi sembra residuale. Dico mi sembra perché, data la velocità con cui si svolgono i processi e considerata la terminologia tecnica, può succedere che non abbia capito la conclusione di alcuni casi.
Compaiono anche imputati detenuti (una dozzina, non di più) che provengono dal vicinissimo carcere, in manette anche davanti al Giudice e con una gabbanella scura su cui sta scritto “WS County Prison”.
Il tema detentivo mi pare si ponga soprattutto per i recidivi, sia nel senso che coloro che compaiono in vincoli sono detenuti per altra causa, sia nel senso che viene comminata la sanzione detentiva nell’ipotesi di commissione ripetuta di reati.
All’una si fa una pausa pranzo di un’ora, ma i 257 processi sono smaltiti ormai quasi tutti. Ne rimane sì e no una dozzina per il dopopranzo.
Pochi, anzi pochissimi gli avvocati, non più di 10-15, quasi sempre per gli imputati bianchi. Ma anche quando compaiono non ingaggiano mai chissà quali difese; in genere illustrano il patteggiamento, o contestano la valenza del fatto, ma direi mai la commissione del medesimo. In tal caso il PM risponde velocemente o magari si sente lo sceriffo verbalizzante. La Giudice pone brevi domande, si risponde con poche parole. La Giudice ascolta con attenzione e pare che conosca già i pochi avvocati che intervengono. Del resto, in tutto il North Carolina non ci sono più di 2000 avvocati.
Ma la quasi totalità degli imputati sceglie di difendersi da solo (represent oneself): in tal caso la Giudice fa firmare una rinuncia (waiver) ad avvalersi di un avvocato di fiducia o di uno d’ufficio.
L’assenza del difensore nella quasi totalità dei casi certamente è dettata da ragioni economiche, ma non sembra pesare né sul processo né sulla percezione degli imputati. La Giudice è comunque attenta a ciò che l’imputato o il suo genitore dicono e le decisioni finali, discendano da patteggiamento o meno, sembrano essere condivise: l’imputato esce con stampato sulla faccia: “Me la sono cavata con poco!”.
Come può essere che si facciano 250 processi in una mattina, senza rinvii, se non quelli motivati?
Provo a ipotizzare sulla base di un’esperienza molto limitata:
uso massiccio di sanzioni non detentive né pecuniarie: soprattutto lavoro socialmente utile e messa alla prova, che non sono sanzioni sostitutive, ma un tipo distinto di sanzioni: è semmai la sanzione detentiva che si pone come sostitutiva delle altre quando queste non vadano a buon fine;
consapevolezza che un vero e proprio dibattimento sarebbe economicamente inaffrontabile per questo tipo di reati e questo tipo di imputati;
nessuna difficoltà ad ammettere la propria responsabilità (to plead guilty) che praticamente nessuno nega;
evidente disponibilità del PM a venire incontro al patteggiamento;
ruolo non fondamentale delle parti offese, che spesso accettano una lettera di scuse (in genere congegnata da un avvocato) e si vedono riconosciuto un ristoro economico cash (contenutissimo: un vetro rotto viene risarcito come un vetro rotto, senza pretendere di farne discendere un danno esistenziale o altre simili amenità): se vi è discussione esse vengono velocemente sentite e possono avere anche un proprio difensore (l’ho visto solo in uno o due casi);
ma soprattutto mi pare che l’intero sistema si fondi sulla forte e riconosciuta legittimazione del Giudice, che procede molto svelto, ma in maniera decisa e anche attenta.

Queste considerazioni portano ad alcune riflessioni più ampie:

1) L’efficienza della struttura

Sicuramente riuscire a togliere di mezzo così celermente i reati minori consente di concentrare le forze sui processi per i reati maggiori, quelli di terzo livello dinnanzi alle Corti Statali o quelli dinnanzi alle Corti Federali: dove peraltro, anche lì, si patteggia, e non solo sulla pena, bensì anche eventualmente sul titolo del reato (ma poi bisogna convincere il giudice della correttezza dell’inquadramento nel reato così come derubricato).
Il dibattimento, nei pochi casi in cui si celebra, ha comunque costi assolutamente proibitivi. Anche se soccorre, comunque, l’ufficio statuale del difensore d’ufficio.
Il dibattimento, dinnanzi ad un giudice e ad una Corte, ha anche tempi assai lunghi, sebbene i rinvii delle udienze siano da un giorno a quello successivo. Basti pensare però che l’individuazione dei giurati talora implica un numero di udienze superiore a quello del processo vero e proprio.
Ma per tornare ai processi per i reati minori, la velocità con cui vengono smaltiti è sicuramente dovuta all’uso quasi esclusivo del patteggiamento e delle pene non detentive; ma per celebrare 250 processi in un giorno, occorre una struttura solida e ramificata e quindi anche costosa.
All’udienza che ho descritto la Giudice era coadiuvata da due cancelliere; la PM da due assistenti e 2-3 assistenti sociali; 2-3 difensori d’ufficio (o forse più); poi vi erano 6-7 poliziotti (sheriff) addetti all’udienza e alle traduzioni; una efficiente ufficiale giudiziaria: in totale una ventina di persone che conoscevano metronomicamente il proprio compito.
E poi, quella ce noi oggi chiameremmo geografia giudiziaria: come ho detto la cittadina di Winston-Salem ed il suo circondario ammontano a circa 400.000 abitanti; un’analoga cittadina è a non più di mezz’ora di auto. Eppure ambedue, come qualunque cittadina di grandezza pari o anche inferiore, ha sia la Corte Statale che la Corte Federale che la prigione.
L’impressione, per di più, è che tutto il sistema delle pene alternative (messa alla prova e lavori socialmente utili) funzioni proprio grazie alla capillarità del sistema giudiziario. Poiché se vengono comminati 20 giorni di lavori socialmente utili, questi vanno svolti entro il ristrettissimo tempo del rinvio (mai più di due mesi) e l’assistente sociale deve potere verificare che siano stati svolti; tutto ciò non sarebbe possibile con Corti e funzionari troppo distanti dal luogo dove il condannato risiede. Il che è tanto più vero per la messa alla prova, in cui la verifica è ancora più stringente.
Insomma, il sistema-giustizia risparmia nel non fare i dibattimenti, ma ha costi di personale o collegati evidentemente elevati, che difficilmente possono essere tagliati, se si vuole che il tutto “si regga”.

2) La legittimazione del Giudice

Colpisce, come ho già detto, che il risultato di questi processi (se così vogliamo chiamarli) sia condiviso, anche dagli stessi imputati condannati. Certo, siamo ai gradi più bassi delle imputazioni. Certo, la Giudice sembrava godere della massima stima e appariva allo stesso tempo efficiente ed attenta alle parti ed equilibrata nella decisione. Certo, una reazione inconsulta dell’imputato lo avrebbe esposto immediatamente al rischio di un oltraggio alla Corte (contempt of the Court). Ma nessuno mi leva dalla testa che, soprattutto, a quella Giudice veniva riconosciuta una forte legittimazione a giudicare. Ed è lo stesso se si va in una Corte Federale per un grosso processo, nel quale il Giudice decide dell’andamento del processo (e non la condanna o la assoluzione finale, perché per queste c’è la giuria). Le sue decisioni sulle opposizioni, apparentemente quasi insignificanti (in realtà, tutt’altro), non danno àdito a contestazioni. Le parti si rimettono, direi: “si fidano”.
Proviamo a domandarci come mai, allora, questi giudici godono di un simile riconoscimento, mentre da noi…lasciamo stare. Eppure, anche lì ci sono scandali per giudici corrotti e anche lì gli errori giudiziari abbondano.
Io credo che sia dovuto al fatto che è immediatamente riconoscibile quale sia la legittimazione del giudice, che o è elettivo (nelle Corti Statali) o è nominato dal Presidente (nelle Corti Federali).
Penso che proprio l’intreccio di una legittimazione dal basso (elettività) ed una dall’alto (nomina presidenziale) – sia pure non in capo allo stesso soggetto giudice – costituisca la forza della legittimazione dell’intero corpo dei giudici.
A ciò si aggiunga che le decisioni dei casi più importanti sono affidati, come ben si sa, ad una giuria popolare (che decide della colpevolezza e del suo grado, non la pena, che è più o meno conseguentemente determinata dal Giudice), che viene percepita come parte della collettività, in quel momento chiamata a decidere. Con tutte le contraddizioni che abbiamo visto nei maggiori casi giudiziari degli ultimi anni e che potremmo sintetizzare: ad una società parcellizzata spesso corrisponde una giustizia parcellizzata.
I giudici elettivi, ovviamente, a fine mandato debbono rispondere del proprio operato se vogliono essere rieletti, anche se di solito tornano a fare gli avvocati, quali erano prima.
I giudici nominati, invece, in alcuni casi possono esserlo a vita (la Corte Suprema) o a termine: in questa seconda ipotesi anche per loro si pone il problema di rispondere delle decisioni prese, ma comunque – data la loro estrazione fra i migliori avvocati – torneranno eventualmente allo status precedente.
Ma si aggiunge ancora un fattore, molto importante. Il Giudice, sia che sia elettivo o che sia nominato, quasi sempre proviene dalle fila dell’avvocatura migliore (talora anche dall’accademia, ma più di rado) e, soprattutto per quelli nominati, conta un po’ la colorazione politica (non dovrebbe però esservi mai un aperto schieramento), ma conta molto di più la serietà, l’equilibrio, la capacità dimostrata di risolvere casi difficili.
Naturalmente è così solo in parte per gli eletti, che debbono in qualche modo “rispondere alla piazza”. Si pensi al District Attorney di New York Cuomo e il caso Strauss-Kahn. Ma, più banalmente, si constati che il District Attorney o l’Attorney General, quando sono all’ultimo anno di mandato e intendono essere rieletti, quasi mai imbastiscono processi che possano portare alla pena di morte, per paura che un eventuale fallimento dell’accusa possa essere percepito dai cittadini elettori come un fallimento proprio di quell’accusatore.
Credo però che si possa trarre le somme e riconoscere come la doppia investitura (nomina o elezione) dei Giudici, l’importante immissione della giuria, l’estrazione dei giudici dalle fila dei più capaci fra gli avvocati - che sempre comunque nel loro passato hanno anni di lavoro presso le procure - costituisca una miscela che dà sostanza alla figura del Giudice: noi forse la chiameremmo “ventilazione”.


Recensione del libro BETTINO CRAXI DUNQUE COLPEVOLE - di Nicoḷ Amato - a cura di Cataldo Intrieri

Vent’anni sono normalmente un lasso di tempo sufficiente perché la cronaca frenetica di ieri diventi pacata analisi storica, ma il caso Craxi è un’eccezione. Me ne sono accorto intervenendo alla presentazione del bel libro di Nicolò Amato “Bettino Craxi dunque colpevole”, (Rubbettino 2013) svoltasi presso l’Università Ecampus a Roma a fine gennaio. Sala gremita, panel di rilievo ( oltre l’autore del volume, Goffredo Bettini, Mario Sechi, Stefania Craxi) un’atmosfera di accesa partecipazione di cui a tratti ha fatto le spese Bettini, esponente dei vecchi DS accusati di essere stati complici dell’esecuzione giudiziaria del leader socialista. Mi è venuto spontaneo riflettere mentre i correlatori discutevano animatamente che le ferite erano ancora aperte, quelle politiche e quelle giudiziarie, e che la guerra civile tra due parti del paese è un lungo filo ininterrotto che dal dopoguerra ad oggi attraversa la storia del paese. La novità, iniziata col caso Craxi è che al tavolo degli eventi si è seduto un terzo protagonista che da allora riveste un ruolo che unanimemente, compresi i diretti interessati, viene definito come anomalo e tuttavia ancora determinante nella vita politica del paese :la magistratura. Ed a me leggendo con profondo interesse di avvocato oltre che di elettore il libro è parso subito chiaro che accanto alla personalità preponderante del politico ( un uomo da definire con tipica espressione anglosaasone “larger than life” fisicamente, emotivamente, intellettualmente) l’altro protagonista del libro sia stato il processo penale, il suo meccanismo cosi spesso infernale.
Una valutazione sorprendente pensando alla circostanza che l’autore Nicolò Amato è stato esponente di primissimo piano della magistratura dove ha vissuto pagine importanti come pubblico ministero a Roma ( il processo Agca e Moro ad esempio) prima di ricoprire importanti incarichi come direttore del DAP, ( sua l’espressione “ carcere della speranza” nella non facile epoca delle grandi stragi di mafia) ed infine di entrare nell’avvocatura. Molte vite e tutte con ruoli ed incarichi di responsabilità, e la capacità rara di spiccare in due professioni così opposte come quella del Pm e quella del difensore privato. Noi avvocati accogliamo sempre con una sorta di mal dissimulato scetticismo colui che rinunciando ai “voti” dell’ordine di appartenenza viene ad ingrossare le nostre fila. “ Se ne accorgerà ora cosa vuol dire::”. A giudicare dal suo libro, l’avvocato Nicolò Amato se n’è accorto ben presto “ come è duro calle lo scender e ‘l salir per le altrui scale” . E questo viaggio nell’inferno del processo penale, vuoto cerimoniale di una formale giustizia, visto dalla parte di chi ha torto è la parte più intensa del libro ,la più sofferta e sorprendentemente resa con felicità e sensibilità di accenti ( nonostante la provenienza dall'altra parte della barricata).
Per un diffuso pregiudizio si è portati a pensare che il magistrato porti con sé sempre un tratto distintivo, una sua differenza quasi antropologica anche quando passa sull’altro versante per cui “ semel abbas semper abbas” ed in effetti le tracce della antica vocazione sono presenti e fanno ogni tanto capolino dalle pagine, in un certo velato pudore di critica, quando forse molti di noi non avrebbero lesinato l'invettiva. Se è vero che la funzione marca la cognizione, la differenza tra i due soggetti del processo, il pm che alimenta il sospetto e l’avvocato che coltiva il dubbio è così ampia da non potere essere facilmente colmata. Eppure rare volte ho sentito descrivere con toni così accorati la disperazione del difensore di fronte al muro delle sentenze che avverte già scritte( ci vuole poco sapete a capire, il problema è dirlo con il dovuto tatto all’assistito che lotta per la sua vita, l’unica che possiede).
“…come infatti difendere, come difendersi, quando parli e nessuno ti ascolta, ascolti e nessuno ti parla, quando parlare o tacere, esserci o non esserci, è la medesima inutile cosa, salvo per il rispetto della forma del rito nella cerimonia della giustizia, ma attori senza più parte nel dramma del processo, convitati di pietra nei tribunali, resi silenziosi dall’indifferenza che inghiottiva le nostre parole, difensori dell’impossibile, venuti da un altro tempo, diretti ad un altro luogo, aggrappati con ostinata nostalgia ad un vecchio codice che citavamo con orgoglio senza accorgerci che era stato abrogato o forse un po’ l’avevamo intuito e però era difficile rassegnarci a un così mesto tramonto…”
Ecco, anche il più incallito e disincantato degli avvocati non riuscirebbe a cantare cosi il dolore del difensore di fronte all’inutilità del suo lavoro, la frustrazione dello schiaffo contenuto nelle righe di un dispositvo che ti ferisce nell’orgoglio, che ti leva l’illusione di una distanza annullata . Certo, poi bisognerebbe interrogarsi perché uno nella vita scelga deliberatamente, ( non si sa se lucidamente) di perdere più di quanto possa vincere ( un meccanismo simile a quello che decide di tifare per la Roma, ci deve essere un gusto speciale nella sconfitta, o non è forse vero che noi raccontiamo con accenti di mito più la sofferenza che la gioia?)
Accanto al tono diciamo così intimista e psicologico vi è nel libro la riflessione giuridica e politica che io trovo ricca di spunti ed attuale in un momento in cui il senso della professione rischia di perdersi e su questo conviene soffermarsi
Il processo di Bettino Craxi è la storia di una dolorosa sconfitta umana e professionale, ma è anche il quadro lucido della deriva giustizialista che da lì ha preso le mosse ed ancora così pesantemente condiziona la vita del paese
Se non può sottacersi l'evidenza della degenerazione del sistema politico dell'epoca è altrettanto indiscutibile il ricorso a prassi distorte di indagine, all'uso strumentale del processo in chiave volutamente inquisitoria, all'anticipazione del giudizio alla fase di indagine tramite l'utilizzo spregiudicato dei media e la costante violazione del segreto di indagine. Amato in uno dei passi più evocativi ricorda il discorso di Robespierre all'assemblea con il quale negava in radice l'utilità di un pubblico processo a Luigi XVI , in quanto un giusto e pubblico dibattimento per il solo fatto che avrebbe concesso la difesa e dunque la confutazione delle accuse sarebbe suonato come una sconfessione dell'atto rivoluzionario e purificatore. Stranamente , ma non tanto, è un paradosso che ricorda un analogo ragionamento del procuratore capo di Milano Borrelli che nel propugnare ( bisogna dire diversamente da Robespierre) una soluzione di pacificazione sottolineava l'inutilità di svolgere i numerosi processi originati dalle indagini di Mani Pulite, perchè ormai l'opinione pubblica aveva emesso il suo verdetto. E questo alla fine è l'unica cosa che conta , la giustizia plebiscitaria.
E' un ragionamento miope, il modello Mani Pulite non ha eliminato le radici della corruzione, non ha rivoltato il paese come un calzino né è stata una palingenesi rivoluzionaria, una visione bambinesca e puerile della storia . Ha invece aumentato a dismisura il ruolo della magistratura, col risultato che i ritardi, le arretratezze, i conflitti di interesse della macchina giudiziaria si sono scaricati con effetto moltiplicatore sulla società italiana.
Ciò nonostante, non mi sento di condividere l'atteggiamento vittimistico di molta parte dell'avvocatura, il peso e l'influenza della magistratura nella vita del paese non è da attribuirsi ad un destino cinico e baro, ai poteri forti o al ruolo istituzionale, ma anche alla capacità di sviluppare una visione sociale storica che parla ad una consistente fetta del paese. Una narrazione, tutto sommato schematica ed insufficiente ma suggestiva, di lotta tra buoni e cattivi che ha intercettato la rabbia e la frustrazione di molti.
Si potrebbe dire, senza ritenere di discostarsi molto dalla realtà, che il ruolo dei magistrati ricorda molto da vicino la tutela dei militari turchi sulla laicità dello stato, scaturita dalla rivoluzione di Ataturk che mise fine alla monarchia . Ai giudici italiani una sorta di costituzione materiale o di vulgata sembra aver delegato il controllo sull'eticità dello stato.
Tale occhiuta sorveglianza viene esercitata in modo sovente schematico, culturalmente arretrato, denso di diffidenza verso alcuni fenomeni della società moderna come la libertà di circolazione dei capitali, la finanziarizzazione dell'economia, la libertà di trasferimento e di stabilimento delle imprese
Come bene ha detto un acuto osservatore come Galli Della Loggia è puerile distinguere tra una modernità buona (ad esempio nello sviluppo del costume, dei vincoli sociali e familiari) e la modernità “cattiva” dei soldi e della spinta all'arricchimento- C'è la modernità, un insieme di cambiamenti spesso tumultuosi in cui la libertà individuale, il suo libero dispiegarsi deve essere tutelato, come mezzo di democrazia sociale e di cambiamento . La difesa dei diritti individuali è una potente spinta alla modernizzazione ed è questo il compito storico di una avvocatura moderna. Una grande occasione che si sta perdendo, proprio nei tempi difficili che favoriscono la sparizione di modelli superati, perchè gli avvocati non si sanno raccontare ed una visione del mondo oltre le quattro mura dello studio e del Tribunale , preferibilmente sotto casa, non sa andare-
Molto spesso quando mi capita di parlare in qualche corso ai giovani colleghi cito lo straordinario personaggio di un libro straordinario “Il buio oltre la siepe” l'avvocato Atticus Finch che nel profondo ed arretrato Sud americano degli anni'40 assume la difesa di un nero accusato di aver violentato una giovane bianca. Una difesa considerata infamante e disonorevole che si conclude con un'amaro verdetto di condanna. Ma restano indimenticabili le parole con l'avvocato spiega alla giovane figlia in lacrime il senso di quella sconfitta, la consapevolezza di far parte come difensore del movimento della storia, del progresso, della lotta dei diritti civili, l'orgogliosa rivendicazione che “la coscienza di un uomo e'l'unica cosa che non debba conformarsi al volere della maggioranza “ e che il coraggio non è avere una pistola in mano, ma pur sapendo di essere battuto prima ancora di cominciare , ugualmente iniziare e vedere cosa accade: “Raramente vinci, ma qualche volta succede”

Cataldo Intrieri