Un giorno in Pretura... in America - di Ezio Menzione - Winstom Salem settembre 2012

Chiedo ai colleghi avvocati che insegnano all’Università di Winston Salem (North Carolina) quando sia per me conveniente andare ad assistere a un’udienza; mi interessa un’udienza qualsiasi, non quelle con l’omicidio (che già mi è capitata più di una volta nelle corti di varie città americane e che somiglia molto a ciò che si vede al cinema o in TV). Mi interessa un’udienza quotidiana, per vedere come si procede e quali siano i livelli delle garanzie nei processi minori. Mi viene suggerito di andare il martedì nella Corte Statale della cittadina di Winston-Salem, quando ci sono processi per reati minori: di primo livello. Se ho ben capito, nei processi dinnanzi alle Corti Statali si discutono processi di tre differenti livelli (a crescere, da uno a tre): per i reati dei primi due livelli il giudice può accogliere o ridefinire la pena patteggiata oppure rigettare il patteggiamento; per quelli di terzo livello può solo accogliere o rigettare il patteggiamento. Nelle Corti Federali la competenza si fissa per determinati reati (o in ragione della gravità o perché si tratta di reati che non si configurano come compiuti in un solo stato).
Il martedì, dunque vado downtown alla Corte Statale: un palazzo nuovo, di più piani. Le due aule penali sono al piano terra.
Al di là della strada ci sta un altro palazzo, anch’esso nuovo, che contiene la Corte Federale. Accanto, la nuova prigione. Le traduzioni dei detenuti così risultano assai semplici.
Passata una blanda sicurezza arrivo in un’aula molto ampia e molto affollata: in tutto simile alle nostre eccetto che il posto per gli avvocati in attesa non è previsto, mentre la platea può contenere almeno duecento persone di quello che noi chiameremmo pubblico. Giudice, una donna bianca di circa 40 anni; PM una donna bianca molto giovane. E’ il PM che chiama via via i processi, con nome cognome numero e pagina del ruolo. Per capire quanti processi ci sono nella mattinata e di cosa trattano, nella bacheca fuori della porta c’è il ruolo del giorno, con nome, cognome e reato ascritto (alla faccia della privacy!).
Vado fuori a vedere il ruolo: 257 processi per quel giorno!! Rimango esterrefatto.
Reati bagatellari o poco più, a cavallo fra il nostro giudice di pace e il vecchio Pretore: dormire o urinare in luogo pubblico, non avere obbedito ad ordine della corte, furto semplice (larceny: non conoscevo la parola), possesso di droga fino a ½ oncia, possesso di strumenti utili alla droga (drug paraphernalia), disorderly conduct, fino a indecent liberties verso bambini e alcune forme di abuso verso una donna. In un paio di casi si è posto il problema se il reato si configurasse di primo o di secondo livello e conseguentemente se dovesse spostarsi la competenza.
Torno in aula: il pubblico è praticamente tutto di neri. A poco a poco mi accorgo che non è pubblico ma, più o meno, sono i 257 imputati, accompagnati da un genitore, se sono minorenni, oppure persone offese dal reato. Mi colpisce che quando il processo viene chiamato, l’imputato è sempre presente. Poi capisco: se non si presenta gli viene comminata una multa penale di $ 800 – 1000: molto, considerato che le sanzioni pecuniarie concretamente comminate per questo tipo di reati arrivano, mi sembra, a soli $ 200 – 300. Ecco quindi come si fa a evitare di dovere rinviare perché nessuno compare.
I neri, come ho detto, sono certamente più del 90% e tutti gli imputati (direi parità fra maschi e femmine) sono assi giovani o giovanissimi. Molti dei reati, infatti, sono tipici reati “da sabato sera”.
Si tenga presente che questa cittadina del Sud vede una composizione pressoché paritetica fra etnia bianca ed etnia nera.
I processi vengono chiamati e si succedono a ritmo vorticoso: uno o due minuti ciascuno.
In genere c’è a monte un patteggiamento già definito o definito lì per lì. Alcuni sono rinvii giustificati: per consentire di pagare la sanzione penale (cash, e sempre con le spese legali aggiunte, anch’esse cash), oppure per vedere se viene svolto o è stato svolto il lavoro socialmente utile (community service), o per vedere se mettere alla prova o se la messa alla prova ha funzionato o se sia opportuno prorogare il periodo. In questi casi la Giudice si rivolge ad una delle due o tre assistenti sociali che siedono dietro la PM e che velocemente relazionano. In molti casi la sanzione è pecuniaria e dell’ordine di poche centinaia di dollari. Se è detentiva (soprattutto nell’ipotesi che non sia stato superato il periodo di messa alla prova), non si va mai oltre i 60 o 90 giorni. L’uso delle sanzioni diverse dalla detenzione è comunque massiccio, quasi esclusivo, sia che provenga da patteggiamento che da comminatoria: la detenzione mi sembra residuale. Dico mi sembra perché, data la velocità con cui si svolgono i processi e considerata la terminologia tecnica, può succedere che non abbia capito la conclusione di alcuni casi.
Compaiono anche imputati detenuti (una dozzina, non di più) che provengono dal vicinissimo carcere, in manette anche davanti al Giudice e con una gabbanella scura su cui sta scritto “WS County Prison”.
Il tema detentivo mi pare si ponga soprattutto per i recidivi, sia nel senso che coloro che compaiono in vincoli sono detenuti per altra causa, sia nel senso che viene comminata la sanzione detentiva nell’ipotesi di commissione ripetuta di reati.
All’una si fa una pausa pranzo di un’ora, ma i 257 processi sono smaltiti ormai quasi tutti. Ne rimane sì e no una dozzina per il dopopranzo.
Pochi, anzi pochissimi gli avvocati, non più di 10-15, quasi sempre per gli imputati bianchi. Ma anche quando compaiono non ingaggiano mai chissà quali difese; in genere illustrano il patteggiamento, o contestano la valenza del fatto, ma direi mai la commissione del medesimo. In tal caso il PM risponde velocemente o magari si sente lo sceriffo verbalizzante. La Giudice pone brevi domande, si risponde con poche parole. La Giudice ascolta con attenzione e pare che conosca già i pochi avvocati che intervengono. Del resto, in tutto il North Carolina non ci sono più di 2000 avvocati.
Ma la quasi totalità degli imputati sceglie di difendersi da solo (represent oneself): in tal caso la Giudice fa firmare una rinuncia (waiver) ad avvalersi di un avvocato di fiducia o di uno d’ufficio.
L’assenza del difensore nella quasi totalità dei casi certamente è dettata da ragioni economiche, ma non sembra pesare né sul processo né sulla percezione degli imputati. La Giudice è comunque attenta a ciò che l’imputato o il suo genitore dicono e le decisioni finali, discendano da patteggiamento o meno, sembrano essere condivise: l’imputato esce con stampato sulla faccia: “Me la sono cavata con poco!”.
Come può essere che si facciano 250 processi in una mattina, senza rinvii, se non quelli motivati?
Provo a ipotizzare sulla base di un’esperienza molto limitata:
uso massiccio di sanzioni non detentive né pecuniarie: soprattutto lavoro socialmente utile e messa alla prova, che non sono sanzioni sostitutive, ma un tipo distinto di sanzioni: è semmai la sanzione detentiva che si pone come sostitutiva delle altre quando queste non vadano a buon fine;
consapevolezza che un vero e proprio dibattimento sarebbe economicamente inaffrontabile per questo tipo di reati e questo tipo di imputati;
nessuna difficoltà ad ammettere la propria responsabilità (to plead guilty) che praticamente nessuno nega;
evidente disponibilità del PM a venire incontro al patteggiamento;
ruolo non fondamentale delle parti offese, che spesso accettano una lettera di scuse (in genere congegnata da un avvocato) e si vedono riconosciuto un ristoro economico cash (contenutissimo: un vetro rotto viene risarcito come un vetro rotto, senza pretendere di farne discendere un danno esistenziale o altre simili amenità): se vi è discussione esse vengono velocemente sentite e possono avere anche un proprio difensore (l’ho visto solo in uno o due casi);
ma soprattutto mi pare che l’intero sistema si fondi sulla forte e riconosciuta legittimazione del Giudice, che procede molto svelto, ma in maniera decisa e anche attenta.

Queste considerazioni portano ad alcune riflessioni più ampie:

1) L’efficienza della struttura

Sicuramente riuscire a togliere di mezzo così celermente i reati minori consente di concentrare le forze sui processi per i reati maggiori, quelli di terzo livello dinnanzi alle Corti Statali o quelli dinnanzi alle Corti Federali: dove peraltro, anche lì, si patteggia, e non solo sulla pena, bensì anche eventualmente sul titolo del reato (ma poi bisogna convincere il giudice della correttezza dell’inquadramento nel reato così come derubricato).
Il dibattimento, nei pochi casi in cui si celebra, ha comunque costi assolutamente proibitivi. Anche se soccorre, comunque, l’ufficio statuale del difensore d’ufficio.
Il dibattimento, dinnanzi ad un giudice e ad una Corte, ha anche tempi assai lunghi, sebbene i rinvii delle udienze siano da un giorno a quello successivo. Basti pensare però che l’individuazione dei giurati talora implica un numero di udienze superiore a quello del processo vero e proprio.
Ma per tornare ai processi per i reati minori, la velocità con cui vengono smaltiti è sicuramente dovuta all’uso quasi esclusivo del patteggiamento e delle pene non detentive; ma per celebrare 250 processi in un giorno, occorre una struttura solida e ramificata e quindi anche costosa.
All’udienza che ho descritto la Giudice era coadiuvata da due cancelliere; la PM da due assistenti e 2-3 assistenti sociali; 2-3 difensori d’ufficio (o forse più); poi vi erano 6-7 poliziotti (sheriff) addetti all’udienza e alle traduzioni; una efficiente ufficiale giudiziaria: in totale una ventina di persone che conoscevano metronomicamente il proprio compito.
E poi, quella ce noi oggi chiameremmo geografia giudiziaria: come ho detto la cittadina di Winston-Salem ed il suo circondario ammontano a circa 400.000 abitanti; un’analoga cittadina è a non più di mezz’ora di auto. Eppure ambedue, come qualunque cittadina di grandezza pari o anche inferiore, ha sia la Corte Statale che la Corte Federale che la prigione.
L’impressione, per di più, è che tutto il sistema delle pene alternative (messa alla prova e lavori socialmente utili) funzioni proprio grazie alla capillarità del sistema giudiziario. Poiché se vengono comminati 20 giorni di lavori socialmente utili, questi vanno svolti entro il ristrettissimo tempo del rinvio (mai più di due mesi) e l’assistente sociale deve potere verificare che siano stati svolti; tutto ciò non sarebbe possibile con Corti e funzionari troppo distanti dal luogo dove il condannato risiede. Il che è tanto più vero per la messa alla prova, in cui la verifica è ancora più stringente.
Insomma, il sistema-giustizia risparmia nel non fare i dibattimenti, ma ha costi di personale o collegati evidentemente elevati, che difficilmente possono essere tagliati, se si vuole che il tutto “si regga”.

2) La legittimazione del Giudice

Colpisce, come ho già detto, che il risultato di questi processi (se così vogliamo chiamarli) sia condiviso, anche dagli stessi imputati condannati. Certo, siamo ai gradi più bassi delle imputazioni. Certo, la Giudice sembrava godere della massima stima e appariva allo stesso tempo efficiente ed attenta alle parti ed equilibrata nella decisione. Certo, una reazione inconsulta dell’imputato lo avrebbe esposto immediatamente al rischio di un oltraggio alla Corte (contempt of the Court). Ma nessuno mi leva dalla testa che, soprattutto, a quella Giudice veniva riconosciuta una forte legittimazione a giudicare. Ed è lo stesso se si va in una Corte Federale per un grosso processo, nel quale il Giudice decide dell’andamento del processo (e non la condanna o la assoluzione finale, perché per queste c’è la giuria). Le sue decisioni sulle opposizioni, apparentemente quasi insignificanti (in realtà, tutt’altro), non danno àdito a contestazioni. Le parti si rimettono, direi: “si fidano”.
Proviamo a domandarci come mai, allora, questi giudici godono di un simile riconoscimento, mentre da noi…lasciamo stare. Eppure, anche lì ci sono scandali per giudici corrotti e anche lì gli errori giudiziari abbondano.
Io credo che sia dovuto al fatto che è immediatamente riconoscibile quale sia la legittimazione del giudice, che o è elettivo (nelle Corti Statali) o è nominato dal Presidente (nelle Corti Federali).
Penso che proprio l’intreccio di una legittimazione dal basso (elettività) ed una dall’alto (nomina presidenziale) – sia pure non in capo allo stesso soggetto giudice – costituisca la forza della legittimazione dell’intero corpo dei giudici.
A ciò si aggiunga che le decisioni dei casi più importanti sono affidati, come ben si sa, ad una giuria popolare (che decide della colpevolezza e del suo grado, non la pena, che è più o meno conseguentemente determinata dal Giudice), che viene percepita come parte della collettività, in quel momento chiamata a decidere. Con tutte le contraddizioni che abbiamo visto nei maggiori casi giudiziari degli ultimi anni e che potremmo sintetizzare: ad una società parcellizzata spesso corrisponde una giustizia parcellizzata.
I giudici elettivi, ovviamente, a fine mandato debbono rispondere del proprio operato se vogliono essere rieletti, anche se di solito tornano a fare gli avvocati, quali erano prima.
I giudici nominati, invece, in alcuni casi possono esserlo a vita (la Corte Suprema) o a termine: in questa seconda ipotesi anche per loro si pone il problema di rispondere delle decisioni prese, ma comunque – data la loro estrazione fra i migliori avvocati – torneranno eventualmente allo status precedente.
Ma si aggiunge ancora un fattore, molto importante. Il Giudice, sia che sia elettivo o che sia nominato, quasi sempre proviene dalle fila dell’avvocatura migliore (talora anche dall’accademia, ma più di rado) e, soprattutto per quelli nominati, conta un po’ la colorazione politica (non dovrebbe però esservi mai un aperto schieramento), ma conta molto di più la serietà, l’equilibrio, la capacità dimostrata di risolvere casi difficili.
Naturalmente è così solo in parte per gli eletti, che debbono in qualche modo “rispondere alla piazza”. Si pensi al District Attorney di New York Cuomo e il caso Strauss-Kahn. Ma, più banalmente, si constati che il District Attorney o l’Attorney General, quando sono all’ultimo anno di mandato e intendono essere rieletti, quasi mai imbastiscono processi che possano portare alla pena di morte, per paura che un eventuale fallimento dell’accusa possa essere percepito dai cittadini elettori come un fallimento proprio di quell’accusatore.
Credo però che si possa trarre le somme e riconoscere come la doppia investitura (nomina o elezione) dei Giudici, l’importante immissione della giuria, l’estrazione dei giudici dalle fila dei più capaci fra gli avvocati - che sempre comunque nel loro passato hanno anni di lavoro presso le procure - costituisca una miscela che dà sostanza alla figura del Giudice: noi forse la chiameremmo “ventilazione”.