La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 178 del 6 luglio 2021, depositata il 31 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, codice antimafia, nella parte in cui equipara gli effetti interdittivi previsti per la condanna di un reato previsto nella classe di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. o per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, alla condanna per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Il decreto legge 113/18, convertito nella legge 132/18, di modifica dell’art. 67, comma 8. d.lgs. 159/11 aveva esteso automaticamente gli effetti interdittivi previsti dai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 67 stesso alle condanne – confermate in grado di appello - per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, affiancandole alle ipotesi-presupposto già presenti, costituite dall’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale qualificata e dalla condanna nel doppio grado di merito per uno dei delitti previsti nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
La Corte Costituzionale, nella Sentenza appena depositata, evidenzia che gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia derivano dall’applicazione di una misura di prevenzione personale e dalla condanna, pur non definitiva, per uno dei reati inseriti nel contenitore del 51, comma 3-bis, c.p.p., i quali <>, tant’è che essi attribuiscono <>, in ragione della complessità di accertamento di fattispecie che <>.
Gli stessi connotati – prosegue la Corte – non costituiscono il corredo genetico del 640-bis c.p., il quale <>.
Far dunque derivare automaticamente effetti di incapacitazione giuridica dalla condanna per il delitto in esame appare “non proporzionato” ai caratteri del reato e allo scopo di contrasto delle associazioni criminali, da cui il conflitto con l’articolo 3 della Carta.
Inoltre, la estensione di tali effetti interdittivi <>, derivandone altresì il contrasto con l’articolo 41 della Costituzione.
Come conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche discende quella del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, per il quale i profili di irragionevolezza e sproporzione – evidenzia la Corte - risultano ancora più enfatizzati, considerato il limite edittale di pena sensibilmente più basso di quello del 640-bis c.p.