Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione

L’UCPI è in prima linea nell’affrontare e contrastare la deriva autoritaria rappresentata dal sistema delle misure di prevenzione che, unitamente al continuo ampliamento di nuove confische, ha oramai determinato un sistema sanzionatorio parallelo, applicato all’interno di procedure tipicamente inquisitorie. In tale ambito, è anche necessario monitorare le nuove strutture – veri e propri centri di potere – di amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di ablazione.



Ultima News

09/12/2025

Nota a sentenza 35809/2025 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione

La nota dell'Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione

vai alla notizia...

Novità Legislative


Novità Giurisprudenziali

  2025
  • Nota informativa su Corte Costituzionale n. 182 udienza 23 settembre 2025 (deposito 5 dicembre 2025), in materia di incompatibilità e ricusazione del giudice della prevenzione
    La Corte Costituzionale (sent. 182/25) salva la compatibilità del Giudice che dispone il sequestro di prevenzione a pronunciarsi sulla confisca, ma richiama il Legislatore "a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi"
  • Nota a sentenza 35809/2025 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione
    Con la sentenza n. 35809/25, la V Sezione della Cassazione riconduce la disciplina processuale del procedimento di prevenzione a quella dettata dall'art. 666 cpp (per come, peraltro, testualmente disposto dal CAM). Ne fa discendere la tutela del diritto alla prova ed al contraddittorio, coerentemente ai principi delineati dall'art. 6 CEDU e dall'art. 111 Cost., validi anche al di fuori della materia penale. 

  • Nota sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent., 29/08/2025, n. 30020, con la quale la Corte giustifica la retroattività delle misure di prevenzione non più mediante il tradizionale ricorso analogico alla disciplina delle misure di sicurezza, ma richiamando un presunto generale principio di retroattività, che sarebbe fondato su quello del tempus regit actum. Si tratta di una delle variegate tecniche argomentative con le quali si continua a legittimare la asistematicità della prevenzione

  • Nota su Cass. 30552_25
    L'Osservatorio Misure Patrimoniali segnala la recente sentenza n. 30552/25 della Corte di Cassazione, con la quale, in attesa della Corte EDU nel caso Cavallotti, vengono affermati alcuni importanti principi in tema di prova della pericolosità, in caso di proscioglimento in ambito penale

  • OPEN DAY 2025 - Trascrizioni del workshop - 14.06.2025 

  • Misure patrimoniali e prevedibilità -spunti proiettivi dalla sentenza 26.09.2024 (Gangemi vs Italia)
    Partendo dalla sentenza Gangemi/Italia, l'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala la centralità del tema della prevedibilità di qualsiasi sistema sanzionatorio - anche, dunque, della prevenzione patrimoniale - , come corollario del generale principio di legalità

  • La confisca per equivalente - nota a Cass. Pen. Sez. VI, n. 25200/25
    L’ Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI segnala la sentenza 18 giugno 2025, depositata in data 9 luglio 2025, n. 25200, con la quale la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 578-bis c.p.p. -alla luce dei nuovi princìpi recentemente espressi dalle Sezioni Unite Massini in ordine alla natura ripristinatoria e non punitiva della confisca per equivalente - consente l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente con il limite della irretroattività del mutamento giurisprudenziale in malam partem

  • La presunzione di innocenza nel rapporto tra procedimenti diversi secondo la Cassazione civile (nota a sent. 3368 Terza sez.civ)
    L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala una interessante pronuncia della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che traccia il rapporto tra giudicato penale ed extra-penale, alla luce della presunzione di innocenza di cui all'art. 6§2 CEDU. Gli approdi cui giunge il Giudice di legittimità civile sono sensibilmente difformi da quelli dettati dalle Sezioni Penali in materia di prevenzione e sembrano tuttavia convergere con le affermazioni della giurisprudenza convenzionale e con i quesiti posti dalla CEDU nel caso Cavalloti/Italia

  • La Cassazione torna sui rapporti tra giudicato assolutorio e giudizio di pericolosità sociale (nota a Cassazione penale sez. V - 14/07/2025, n. 27704 )
    La Cassazione torna a ribadire lo statuto minimo della pericolosità generica, disponendo l'annullamento di un decreto di confisca di 400 milioni di euro.
    Preoccupa, tuttavia, la resistenza della giurisprudenza di merito, rispetto all'elaborazione di principi ormai pacifici di legittimità

  • Il rapporto tra giudizio di prevenzione e giudizio penale di cognizione secondo la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
    L'Osservatorio nazionale misure patrimoniali e di prevenzione segnala la recente requisitoria con la quale il PG della Cassazione, condividendo il ricorso della difesa, ha proposto una ricostruzione dei rapporti tra giudicato penale e giudizio di prevenzione che ricalca i quesiti della Cedu nel caso Cavallotti/Italia

  • La prevenzione collaborativa e la colpa 'mediata'.
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione prende posizione, nuovamente, sulla giurisprudenza milanese riguardo la prevenzione collaborativa. La valorizzazione, ai fini della applicazione della misura, di ipotesi di responsabilità colposa pare aver snaturato le finalità dell'istituto, determinando l'ingerenza dello Stato nelle scelte imprenditoriali"

  • Nota al commento dell'ordinanza di rimessione n. 9996/25.
    L'Osservatorio Misure di Prevenzione e Patrimoniali segnala l'ordinanza con la quale la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del quesito “Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.

  • Le Sezioni Unite dettano lo statuto della confisca del profitto
    L’ Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI segnala la sentenza 26.9.2024, depositata in data 8 aprile 2025, n. 13783, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo la questione rimessa dalla VI Sezione con ordinanza del 5 marzo 2024, depositata il 3.6. 2024, n. 22935, ha enunciato i seguenti princìpi di diritto

  • Garofalo/Italia: la prevenzione ha una nuova chance? Commento alla sentenza della I Sezione della Corte EDU nel caso Garofalo/Italia - 06.03.2025
    L' Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI segnala la recente sentenza, recentemente emessa dalla I Sezione della Corte EDU nel caso Garofalo/Italia. La decisione desta preoccupazione non solo per le conclusioni raggiunte, ma anche per le motivazioni addotte, avendo espressamente ritenuto che la confisca di prevenzione abbia natura prevalentemente ripristinatoria e che, pertanto, il procedimento di prevenzione, non riguardando l'applicazione di una sanzione penale, sia sottratto alle garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione EDU

  • La confisca di beni superiori al profitto è una pena pecuniaria che deve rispettare il principio di proporzionalità (nota a Corte Cost.le n. 7/25) - 26.02.2025
    L’ Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI segnala la sentenza n. 7/2025, depositata in data 4 febbraio 2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato:

    1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, secondo comma del codice civile nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;
    2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641, primo comma, codice civile, limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»

  • Commento a sent. 26 settembre 2024 Corte EDU, Gangemi c. Italia (ricorso 59233/2017) - 14.01.2025
    L'osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala la recente sentenza della CEDU, nel caso Gangemi/Italia. La Corte Europea ha ribadito che il giudizio di inadeguata qualità della Legge, espresso con il proprio precedente De Tommaso/Italia, riguarda entrambe le fattispecie di pericolosità generica, compresa dunque quella "salvata" dalla sentenza 24/19 della Corte Costituzionale. Secondo i Giudici convenzionali, poi, la tassativizzazione processuale non può avere effetti retroattivi ed applicarsi a fattispecie di pericolosità precedenti al consolidamento interpretativo".


  2024
  • Nota a Cassazione, Sezione Sesta n. 1328 del 10.9.2024, depositata il 4.12.2024 - 12.12.2024 
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione commenta l'ordinanza di remissione con la quale la Sesta Sezione Penale della Cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 20 CAM. Si tratta di un importante passo avanti, ma anche di una occasione perduta, nel percorso di allineamento della prevenzione ai canoni del giusto processo.
  • Alle Sezioni Unite la definizione dell'interesse a provare e ad impugnare per il terzo interessato (Cass. Pen. V Sez., Ordinanza n. 43160 del 27/11/2024) - 2.12.2024
    L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione segnala la recente ordinanza n. 43160/24, con la quale la Quinta Sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite un quesito da tempo oggetto di opinioni giurisprudenziali contrastanti. Si tratta infatti di stabilire il perimetro dell'interesse processuale del terzo interessato nel procedimento di prevenzione e, in particolare, se il suo diritto alla prova debba limitarsi alla sola intestazione del bene da confiscare o possa estendersi a tutti i presupposti della misura di prevenzione"

  • Esito positivo del controllo giudiziario volontario e sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia. Una nuova plc in materia di prevenzione. - 11.11.2024
    L'osservatorio nazionale misure patrimoniali e di prevenzione segnala la recente sentenza del tar di Reggio Calabria, che dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34-bis del cam. Secondo i giudici remittenti, la circostanza che la norma non contempli, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, perduranti effetti sospensivi della informazione interdittiva, si pone in contrasto, tra gli altri, con gli articoli 4 e 41 della Carta Fondamentale. Sullo sfondo, vi è un evidente difetto di coordinamento tra l'attività prefettizia e quella giurisdizionale, tanto da determinare il paradosso per cui una impresa "bonificata" continui a rimanere esclusa dal circuito economico legale.

  • La nuova frontiera della prevenzione: la pericolosità d’impresa “colposa” - 4 novembre 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione affronta la prassi, elaborata dal Tribunale di Milano in tema di misure non ablative fondate su colpa.
     
  • SSUU su solidarietà nella confisca - 11 ottobre 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala la recente informazione provvisoria delle SSUU, che hanno ritenuto di escludere, in linea di principio, ogni forma di solidarietà passiva tra i concorrenti nel reato, in caso di confisca per equivalente
     
  • Nota a Corte app Catania n 4_23 IEMP - 7 ottobre 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione commenta la recente decisione della Corte di appello di Catania, che ha ritenuto sempre deducibile per revocazione il c.d. "vizio endemico" dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione. Da segnalare, inoltre, i passaggi sulla irretroattività delle norme di prevenzione e sulla equiparazione funzionale tra la categoria criminologica dei destinatari e la norma incriminatrice penale
     
  • Nota a ordinanza di rimessione RG 15349_27 - 12 settembre 2024
     
  • Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza - 22 luglio 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione affronta lo statuto della presunzione di innocenza nel procedimento di prevenzione, anche alla luce dei quesiti posti dalla Corte EDU nel procedimento Cavallotti
     
  • Nota a ordinanza 22935_24 - 26 giugno 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala la recente ordinanza n. 22935/24, con la quale la Corte di Cassazione, auspicando il superamento del principio di diritto fissato dalle note SSUU Fisia Italimpianti, rimette alle Sezioni Unite il quesito relativo alla applicabilità della confisca per equivalente in via solidale a tutti i concorrenti nel reato. Muovendo dalla pacifica natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la Sezione remittente osserva che la regola juris in base alla quale nei confronti del singolo concorrente la confisca per equivalente si applica per l’intero profitto del reato, a prescindere dal concreto contributo causale, confligge con i princìpi che regolano la commisurazione della pena in capo ai diversi soggetti
     
  • L'incessante erosione dello statuto delle garanzie nel procedimento di prevenzione (Cass. Sez. II, sent. 16486/24) - 25 giugno 2024
     
  • Revoca della confisca di prevenzione, il concetto di prova nuova - 27 maggio 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione ricostruisce lo "stato dell'arte" del concetto di "prova nuova" per la revocazione della confisca di prevenzione, ai sensi dell'art. 28 D.L.vo 159/11
     
  • La tassativizzazione (anche processuale?) della nozione di "appartenenza" - 17 maggio 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala la recente sentenza della Cassazione, VI Sezione Penale n. 48840/23, che ribadisce la rilevanza - per l'integrazione del presupposto della "appartenenza mafiosa" ai fini dell'affermazione della pericolosità qualificata di prevenzione - dei soli fatti di partecipazione "piena" e concorso esterno, così richiamando, accanto al principio di tassatività, anche quelli di materialità ed offensività, tradizionalmente estranei al sistema di prevenzione
     
  • Nuove prospettive di tassativizzazione processuale nella prevenzione generica - 17 maggio 2024
    L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione segnala la recente sentenza della Cassazione, VI Sezione Penale n. 12699/24, che ribadisce la necessità, nei procedimenti di prevenzione da pericolosità "generica", di un previo accertamento - in sede penale - di un fatto delittuoso. La sentenza rappresenta il coerente sviluppo dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24/19, ma, al contempo, non pare cogliere le conseguenze sistematiche di una duplice reazione ordinamentale (ordinaria e di prevenzione) rispetto al medesimo fatto
     
  • Nota alla Sentenza della Cassazione 44214/23 - 15 marzo 2024
    Gli Ermellini, con una pronuncia che non trova alcun precedente hanno ritenuto che il diritto alla prova riconosciuto ai proposti debba essere garantito, uniformemente, ai procedimenti di prevenzione patrimoniali ed a quelli di prevenzione personali. Si tratta di un intervento destinato a risolvere un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, che ha sino ad ora determinato sensibili disparità nell'applicazione dell'art. 7 comma 4-bis D.L.vo 159/11.
     
  • Nota Ordinanza 86123-24 Corte di Cassazione - 4 marzo 2024

  Deposito Sentenza n. 178 Corte Costituzionale 31 luglio 2021

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 178 del 6 luglio 2021, depositata il 31 luglio 2021,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, codice antimafia, nella parte in cui equipara gli effetti interdittivi previsti per la condanna di un reato previsto nella classe di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. o per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, alla condanna per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il decreto legge 113/18, convertito nella legge 132/18, di modifica dell’art. 67, comma 8. d.lgs. 159/11 aveva esteso automaticamente gli effetti interdittivi previsti dai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 67 stesso alle condanne – confermate in grado di appello - per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, affiancandole alle ipotesi-presupposto già presenti, costituite dall’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale qualificata e dalla condanna nel doppio grado di merito per uno dei delitti previsti nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

La Corte Costituzionale, nella Sentenza appena depositata, evidenzia che gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia derivano dall’applicazione di una misura di prevenzione personale e dalla condanna, pur non definitiva, per uno dei reati inseriti nel contenitore del 51, comma 3-bis, c.p.p., i quali <>, tant’è che essi attribuiscono <>, in ragione della complessità di accertamento di fattispecie che <>.

Gli stessi connotati – prosegue la Corte – non costituiscono il corredo genetico del 640-bis c.p., il quale <>.

Far dunque derivare automaticamente effetti di incapacitazione giuridica dalla condanna per il delitto in esame appare “non proporzionato” ai caratteri del reato e allo scopo di contrasto delle associazioni criminali, da cui il conflitto con l’articolo 3 della Carta.

Inoltre, la estensione di tali effetti interdittivi <>, derivandone altresì il contrasto con l’articolo 41 della Costituzione.

Come conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche discende quella del  delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, per il quale i profili di irragionevolezza e sproporzione – evidenzia la Corte -  risultano ancora più enfatizzati, considerato il limite edittale di pena sensibilmente più basso di quello del 640-bis c.p.

 


  Revoca o incidente di esecuzione?

Nota a ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione inerente agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale 24 gennaio 2019, (Cassazione penale, Sez. I, ordinanza 16 giugno 2021, n. 23547)

Il servizio novità della Corte di cassazione ha emesso un’informazione provvisoria in tema di misure di prevenzione patrimoniali, secondo cui, a seguito della camera di consiglio del 4 giugno u.s., la prima sezione della Corte stessa, ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, affinché dirimano la controversa questione inerente al rimedio esperibile avverso le confische applicate in conseguenza di norma dichiarata incostituzionale.

In particolare, il ricorso fa riferimento agli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 24 del 24 gennaio 2019, che ha, come noto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a), D.Lgs. 159/11, offrendo nel contempo un’interpretazione sui margini applicativi della successiva lett. b).

Il contrasto, intervenuto tra la sezione prima e la sezione sesta della Corte di cassazione, riguarda la scelta dello strumento adottabile per adeguare il giudicato alla sopravvenuta eliminazione della norma dall’ordinamento.

La sezione prima della Corte ritiene che il mezzo sia quello della revocazione ex art. 28 D.Lgs. 159/2011 perchè esso esaurisce nella fase di esecuzione <>, mentre il riferimento all’incidente di esecuzione, ex art. 666 e ss. c.p.p., integra le disposizioni del codice antimafia esclusivamente per la fase di cognizione, ex art. 7, comma 9, D. Lgs. 159/2011.

Di contro, la sezione sesta della Corte ritiene che lo strumento sia quello del procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, poichè l’adeguamento del giudicato in conseguenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale non rientra tra le ipotesi individuate dall’art. 28 D.Lgs. 159/2011, la cui applicazione è altresì limitata sul piano operativo dalla necessaria azionabilità entro i sei mesi dalla verifica della condizione che la legittima.

Per di più – sostiene sempre la Corte - l’eventuale utilizzo dell’istituto della revocazione sarebbe destinato a sfociare in percorsi processuali differenti ove si tratti di misura personale e reale, con rischio ulteriore di contrasti di tipo valutativo.



Questioni di legittimità costituzionale

  Art. 67_comma 7_codice antimafia

La prima sezione del T.a.r. Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 67, co. 8, del d. lgs. n. 159/2011 per violazione, tra l’altro, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ove viene previsto che gli effetti automaticamente interdittivi all’ottenimento di "altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati" conseguono alla condanna, anche non irrevocabile, per il reato di cui all’art. 640-bis c.p.

 

La questione è fissata per l’udienza pubblica del 6 luglio 2021.

Per una disamina più approfondita, si può leggere il commento di Marcello Fattore, componente dell’Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione Leggi qui


  Art. 73_Codice Antimafia

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 73 codice antimafia

          Con l’ordinanza n. 33749 del 17 maggio 2021, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 73 d. lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia) inerente al reato di guida senza patente – o con patente negata, sospesa, revocata – commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale.

          La Corte ha osservato in modo tranciante che la costruzione della fattispecie sospetta d’incostituzionalità poggia il suo disvalore in modo esclusivo sulle qualità personali dell’agente – l’essere appunto sottoposto a misura di prevenzione personale – posto che la guida senza patente commessa da qualsiasi persona non costituisce reato.

          Osserva, inoltre, la Corte che tale condizione non interferisce in alcun modo con la condotta posta in essere – nel senso che di per se stessa la qualità soggettiva in esame non determina alcun aumento del rischio per la sicurezza stradale dei consociati, contrastando così con il principio di offensività, oltre che di legalità della pena e di uguaglianza-ragionevolezza.

          D’altronde, prosegue la Corte, le misure di prevenzione personali possono essere applicate a categorie eterogenee di persone per la ricorrenza di situazioni fattuali diverse tra loro e non riconducibili a un denominatore comune che si ponga quale misura della pericolosità sociale.

          Rispetto al passato, anche non particolarmente remoto (si veda C. Cost. 8.3.1984, n. 66), si registra dunque un atteggiamento culturale opposto sulla condizione di sottoposto a misura, la cui immanente pericolosità lo rendeva un tempo soggetto sensibile a qualsiasi tipologia di infrazione, a differenza di oggi, ove l’asse valutativo è incentrato sul fatto commesso, astratto dalla condizione personale.




 NEWS


 DOWNLOAD